4 febbraio 2021

Come richiedere l'indennizzo per la fatturazione a 28 giorni?


Non hai ancora richiesto l'indennizzo per la fatturazione a 28 giorni perpetrata da diverse compagnie telefoniche e non solo dal 01.06.2017 al 01.04.2018?

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Perché le compagnie devono indennizzarti?

- Da giugno 2017 diverse compagnie iniziano una fatturazione a 28 giorni con l'aggiunta di circa un mese in più nella fatturazione complessiva annuale, a danno dell'utente;
- tale comportamento viene considerato scorretto dall'Autorità Garante che con le diffide n. 112/18/CONS, n. 113/18/CONS, n. 114/18/CONS e n. 115/18/CONS intima alle compagnie telefoniche di interrompere la fatturazione a 28 giorni, ripristinando quella mensile, con completa restituzione dei giorni erosi, entro il 31 dicembre 2018;
- Gli operatori, interrompevano la fatturazione solo ad aprile 2018, senza provvedere spontaneamente alla restituzione del dovuto con il relativo indennizzo, in dispregio alla normativa in vigore (cfr. art. 1 commi 1- bis, 1-ter, 1-quinquies e 4-bis del D.L. n. 7/2007);

IMPORTANTE
- l’art. 1 comma 1-quinquies prevede il rimborso delle somme indebitamente percepite, ed il comma 4-bis del D.L. n.7 del 2007 chiarisce espressamente che nell’ipotesi della violazione sopra indicata l’operatore è obbligato ad un indennizzo forfettario di € 50 maggiorato di 1 euro per ogni giorno successivo alla scadenza del termine assegnato dall’Autorità (31.12.2018 sino al giorno dell’avvenuto soddisfo);  

- Sul punto interveniva, per ultimo, anche il Consiglio di Stato n. 879/2020 il quale riconosceva il sistema della fatturazione 28 giorni nocivo per gli utenti, in quanto:

“a) incorporò l'applicazione d'un aumento tariffario che, per quanto liberamente disponibile da tutti e ciascun operatore nell'esercizio del jus variandi (che l'Autorità non ha mai messo in dubbio) non fu reso comprensibile e, anzi, fu espresso in modo da impedire ogni eventuale recesso; b) determinò il passaggio da 12 a 13 fatture emesse nel corso dell'anno, aumentando così l'onere economico e quello tributario a carico degli utenti, rispetto coeteris paribus al costo del servizio per l'annualità precedente; c) disallineò la data di tale fatturazione da quella in cui la più parte degli utenti, anche se non per forza lavoratori subordinati (ma soprattutto questi ultimi, che di norma ricevono la retribuzione a cadenza mensile, a data fissa), impostano il pagamento automatico dei loro conti telefonici col sistema del RID bancario; d) rese più complicato individuare il giorno esatto in cui ciascun singolo rateo sarebbe venuto a scadere”.
- il collegio oltre a considerare legittimo l’indennizzo automatico dovuto dalle compagnie telefoniche e disatteso, ha palesato la “diretta consequenzialità tra la violazione del principio di trasparenza sulla periodicità della fatturazione e l'indebita percezione di somme da parte degli operatori” con ovvia lesione dei principi di correttezza e buona fede contrattuali (1175 e 1375 c.c.), nonché mancato rispetto del principio di trasparenza che imponeva agli operatori di rendere noto ai suoi utenti (alla luce dell’art. 71 co, 1 CCE) del sostanziale aumento della tariffa con conseguenti maggiori oneri a suo carico – tale comportamento legittima, quindi, anche la richiesta di risarcimento del danno a carico dell’operatore;

Molti utenti hanno subito la fatturazione a 28 giorni e ad oggi non hanno percepito quanto dovuto.

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