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Squilli e telefonate mute integrano un reato? La Cassazione fa il punto

Telefonate mute, squilli anonimi e ripetuti possono configurare il reato di molestie ai sensi dell'art. 660 c.p.

Art. 660. (Molestia o disturbo alle persone) 

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire cinquemila.

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il nuovo atto d'appello penale


Quello che devi sapere prima della redazione

CORTE D’APPELLO PENALE DI ____________

DICHIARAZIONE DI IMPUGNAZIONE

PROPOSTA A NORMA DELL’ART. 571 CPP
PER IL TRAMITE DELLA CANCELLERIA
DEL TRIBUNALE DI _____________________
Sent. N. _____/2018 Trib. __________ (comp. collegiale)
Proc. penale n. _____/20__ RGNR
                      n. _____/20___ RG Dib
Imputato: _____________________

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