27 aprile 2019

Squilli e telefonate mute integrano un reato? La Cassazione fa il punto

Telefonate mute, squilli anonimi e ripetuti possono configurare il reato di molestie ai sensi dell'art. 660 c.p.

Art. 660. (Molestia o disturbo alle persone) 

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire cinquemila.

Cassazione penale, sezione I, sentenza 27 marzo 2019, n. 13363


SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ________________________________

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

26 aprile 2019

L'appello penale: quello che devi sapere

Le impugnazioni, in generale, sono disciplinate dall'art. 568 e ss del cpp, il procedimento di appello dagli art. 593 e ss del c.p.p.

Termini

il nuovo atto d'appello penale


Quello che devi sapere prima della redazione

CORTE DAPPELLO PENALE DI ____________

DICHIARAZIONE DI IMPUGNAZIONE

PROPOSTA A NORMA DELLART. 571 CPP
PER IL TRAMITE DELLA CANCELLERIA
DEL TRIBUNALE DI _____________________
Sent. N. _____/2018 Trib. __________ (comp. collegiale)
Proc. penale n. _____/20__ RGNR
                      n. _____/20___ RG Dib
Imputato: _____________________