La Cassazione con l'ordinanza n. 2093 del 2022 chiarisce che è nullo il precetto senza indicazione di esecutorietà del D.I. e dell'apposizione della formula esecutiva.
Non basta la menzione dell'apposizione della formula esecutiva.
Con l'opposizione agli atti esecutivi non si contesta il diritto a procedere all'azione (per il quale è necessario agire con l'opposizione all'esecuzione), ma i vizi formali degli atti e dei provvedimenti adottati durante il procedimento esecutivo, compresi quelli preliminari (titolo esecutivo) o prodromici (precetto) e relative notifiche.
Tale procedura introduce una parentesi di cognizione nel processo esecutivo.
Con il D.L. 83 /2015 il legislatore è intervenuto modificando il 2° comma dell’art. 480 c.p.c., dedicato alla “forma del precetto”, prevedendo un adempimento formale per il creditore:
Il precetto è un tipico atto recettizio (non produce effetti se non portato a conoscenza del destinatario mediante notifica) che viene definito come prodromico all'avvio del procedimento dell'esecuzione.
Con la notifica di quest'atto, il creditore manifesta la volontà di procedere ad esecuzione forzata, consistente in un'intimazione rivolta al debitore di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo, entro un termine non minore di 10 g. e nel contestuale avvertimento che, in mancanza, si procederà con l'esecuzione vera e propria (pignoramento mobiliare, immobiliare o presso terzi etc..).