25 maggio 2020

Come fare un'istanza al Giudice Tutelare art. 320 c.c. - proprietà dell'immobile al minore

istanza giudice tutelare
L'autorizzazione del Giudice Tutelare è necessaria, ai sensi dell'art. 320 del c.c., quando i genitori del minore intendano porre in essere, in suo nome, un atto eccedente l'ordinaria amministrazione: essa può essere concessa solo laddove l'atto risulti di necessità o utilità evidente per il minore.
Nel caso in cui i genitori intendano acquistare un immobile e darne la proprietà al figlio minore, devono promuovere istanza al Giudice Tutelare.

L'art. 320 c.c. chiarisce che "I genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la potestà, rappresentano i figli nati e nascituri in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni. Gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento , possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore.
Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dell'articolo 316.
I genitori non possono alienare, ipotecare o dare in pegno i beni pervenuti al figlio a qualsiasi titolo, anche a causa di morte, accettare o rinunziare ad eredità o legati, accettare donazioni, procedere allo scioglimento di comunioni, contrarre mutui o locazioni ultranovennali o compiere altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione né promuovere, transigere o compromettere in arbitri giudizi relativi a tali atti, se non per necessità o utilità evidente del figlio dopo autorizzazione del giudice tutelare[disp. att. 43, 45;747 c.p.c.].
I capitali non possono essere riscossi senza autorizzazione del giudice tutelare, il quale ne determina l'impiego.
L'esercizio di una impresa commerciale non può essere continuato se non con l'autorizzazione del tribunale su parere del giudice tutelare. Questi può consentire l'esercizio provvisorio dell'impresa, fino a quando il tribunale abbia deliberato sulla istanza.
Se sorge conflitto di interessi patrimoniali tra i figli soggetti alla stessa potestà, o tra essi e i genitori o quello di essi che esercita in via esclusiva la potestà, il giudice tutelare nomina ai figli un curatore speciale. Se il conflitto sorge tra i figli e uno solo dei genitori esercenti la potestà, la rappresentanza dei figli spetta esclusivamente all'altro genitore [disp. att. 45]"

L'istanza, può essere realizzata e iscritta a ruolo anche dagli stessi genitori, senza il necessario patrocinio dell'avvocato. 
Vi proponiamo un modello d'istanza con la previsione anche della nomina di un curatore.


Al momento del deposito dell'istanza (è necessaria solo una copia) non è previsto alcun contributo o marca da bollo.

Si rammenti, tuttavia, che all'istanza dovrà allegarsi:
- stato di famiglia e copia delle carte d'identità;
- copia del contratto preliminare sottoscritto;
- visure ipocatastali.


1 commento:

Rodolfo Barbieri ha detto...

Sono attualmente soggetto alla presenza di un "amministratore di sostegno" che ritengo ora più che inutile visto il totale mio recupero degli stati di salute e comportamentali che spinsero mia figlia a chiedere tale presenza
Ora voglio uscire da questa situazione derivata anche dall'assenza completa di problematiche di ogni genere che hanno comportato da 1 anno e mezzo la totale assenza ,e necessità, della figura in oggetto che, per finire, a seguito del mio cambio di residenza ora dista da me più di 50 Km.
Gradirei che mi fosse indicata la procedura compreso la modulistica per la rimozione di questa funzione.
Grazie dell'attenzione e porgo distinti saluti.