Non è possibile inquadrare un praticante con questa tipologia contrattuale.
Riporto qui un breve estratto del sole 24 ore [1] <<il divieto per i liberi professionisti. In particolare non può essere assunto con contratto a progetto chi esercita professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione a specifici Albi professionali (come avvocati e dottori e ragionieri commercialisti, giornalisti, architetti e ingegneri, etc.), tenuti e
L’istituto dell’apprendistato resta per il legislatore lo strumento privilegiato per coniugare formazione ed occupazione dei giovani quale contratto di primo ingresso nel mondo del lavoro. Il d.lgs 14 settembre 2001 n.167 all’art 5 recita : <<l’apprendistato di alta formazione e ricerca è utilizzabile per l’assunzione di soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni (……) per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche >> .
Il giovane praticante potrebbe essere assunto con il contratto di apprendistato, purtroppo ci sono delle frizioni nell’impianto legislativo e delle incongruenze previdenziali: