Arrivano gli incentivi fiscali per chi sceglie la strada di una giustizia più rapida.
Il 16 ottobre 2015, il Ministro della Giustizia, Andrea Orlando, ha firmato il decreto interministeriale in attuazione della L. n. 132 del 2015 con misure urgenti:
Con il D.L. 83 /2015 il legislatore è intervenuto modificando il 2° comma dell’art. 480 c.p.c., dedicato alla “forma del precetto”, prevedendo un adempimento formale per il creditore:
"La formulazione dell'eccezione d'incompetenza territoriale derogabile, ai fini della sua ammissibilità, deve essere svolta, con l'indicazione di tutti i fori concorrenti, ovvero per le persone fisiche, con riferimento, oltre ai fori speciali ai sensi dell'art. 20 cod. proc. civ., anche a quelli generali, stabiliti nell'art. 18 cod. proc. civ. e, per le persone giuridiche, con riferimento ai criteri di collegamento indicati nell'art. 19 cod. proc. civ., comma 1. La mancata contestazione in comparsa di risposta - alla quale è da equiparare la contestazione formulata senza motivazione articolata ed esaustiva - comporta l'incompletezza dell'eccezione, da ritenere, pertanto, come non proposta, con il conseguente radicamento della competenza del giudice adito". (Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., 18-04-2014, n. 9028)
La disciplina della separazione personale dei coniugi trova fondamento nel libro IV del codice di procedura civile dagli art. 706 e ss.
La separazione personale dei coniugi può assumere sia forma contenziosa sia forma volontaria (art. 150 c.c.), tuttavia le modalità introduttive si applicano sia al procedimento contenzioso che a quello di volontaria giurisdizione.
Negli ultimi anni la procedura del pignoramento presso terzi ha subito diverse modifiche, introdotte: dalla legge di Stabilità 2013 (L. n. 228/2012); dal c.d. decreto giustizia (d.l. n. 132/2014convertito dalla L. n. 162/2014).