10 maggio 2013

Accertamento tecnico preventivo obbligatorio art. 445 bis cpc

 Accertamento tecnico preventivo obbligatorio art. 445 bis cpc


ATPO
a cura dell'Avv. Maiese Aniello

Fase amministrativa: si propone domanda di invalidità tramite un patronato ed eventuale ricorso amministrativo con visita presso le commissioni Inps. Solo al termine di tale fase potrà procedersi all'inoltro di un atpo presso il competente giudice del lavoro per vedersi riconosciuto quanto negato in fase amministrativa.

PROCEDURA



 Accertamento tecnico preventivo obbligatorio art. 445 bis cpc

  • Redazione Atpo: si fanno tre copie del Ricorso (Originale + 2 Copie), (esempio istanza);


  • Iscrizione a Ruolo: si prepara il fascicolo inserendo oltre alle copie di cui sopra, la nota di iscrizione a ruolo, la dichiarazione sostitutiva di certificazione dei redditi Irpef  + fotocopia Carta d'Identità, copia del verbale della commissione Asl competente che ha negato il requisito e i referti medici a base della domanda;


  • Decreto fissazione udienza: successivamente al deposito dell'istanza il Giudice fissa con decreto data dell'udienza e termine perentorio per la notifica; 


  • Copie in cancelleria Lavoro dell'istanza e decretoRicevuta la comunicazione (tramite pec) del decreto emesso dal Giudice, ci si reca in cancelleria e si fanno 2 copie dell'istanza e del decreto di fissazione dell'udienza (al quale il cancelliere apporrà la conformità);


  • Notifica all'Inps: alle copie dell'istanza e del decreto si dispone la relata e si notifica tramite Ufficiale Giudiziario;

Esempio di Comparsa di Costituzione dell'INPS
  • Udienza: il giudice nomina il CTU attraverso un verbale prestampato. Insieme al CTU si concorda la  la data dell'inizio delle operazioni peritali;


  • Nomina CTP: entro l'inizio delle operazioni tecniche si può nominare un consulente di parte;

  • Qui, però, è il caso di fare una considerazione. Vero è che nei verbali prestampati dell'udienza si usa una dicitura tipo questa "entro l'inizio delle operazioni tecniche", ma leggendo il combinato disposto dell'art. 201 c.p.c. e 145 disp.att.c.p.c. il termine dovrebbe essere di sei giorni dal momento della nomina del CTU, che nel caso di specie avviene al momento dell'udienza. Vi ripropongo i due articoli:

art.201 c.p.c.1°comma - Il giudice istruttore, con l'ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico. 2°[...]


art 145 disp. att. c.p.c. Termine per la nomina del consulente tecnico - I. Per le controversie di lavoro e per quelle in materia di previdenza e di assistenza il termine previsto dall'articolo 201 del codice non deve superare i giorni sei.

Esempio di NOMINA del CTP    


  • Deposito consulenza: prima del deposito in cancelleria il CTU tramite pec invia alle parti la consulenza. Successivamente il CTU, deposita la consulenza in cancelleria;


  • Decreto comunicato alle parti tramite pec: è un atto successivo alla chiusura delle operazioni peritali, con il quale il giudice fissa un termine di 30 giorni entro il quale le parti devono dichiarare con atto scritto, depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio;


  • A) Assenza di contestazione: in questo caso il Giudice, se non procede ai sensi dell'art 196 cpc (rinnovazione delle indagini e sostituzione del consulente), con decreto pronunciato fuori udienza omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo la CTU, provvedendo sulle spese;


  • Decreto di omologa: il decreto diventa così non impugnabile, né modificabile. E' a cura della parte notificarlo all'INPS che provvederà al pagamento delle relative prestazioni entro 120 giorni;


  • B) Contestazione: la parte che contesta deve depositare entro 30 giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione;


  • Sentenza: in quest'ultimo caso il giudice deciderà con sentenza;

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2. DECRETO DI OMOLOGA





2° parte

Dissenso e ricorso art. 445 bis 6° comma c.p.c.


Vi consigliamo, inoltre, questa lettura
Il Nuovo Processo Previdenziale e assistenziale - A.M. Luna, M. Forziati - Giurisprudenza di Merito n. 7-8 2012


1 commento:

kompositore_di_sogni ha detto...

Grazie e complimenti. Erano le informazioni che mi servivano.