7 ottobre 2015

Ricorso per separazione personale dei coniugi art. 711 c.p.c.

La disciplina della separazione personale dei coniugi trova fondamento nel libro IV del codice di procedura civile dagli art. 706 e ss.

La separazione personale dei coniugi può assumere sia forma contenziosa sia forma volontaria (art. 150 c.c.), tuttavia le modalità introduttive si applicano sia al procedimento contenzioso che a quello di volontaria giurisdizione.

Separazione consensuale


Forma della domanda. 
  • competenza territoriale: tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio. Qualora il coniuge convenuto sia residente all'estero, o risulti irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente, e, se anche questi è residente all'estero, a qualunque tribunale della repubblica (1° e 2° comma art. 706 c.p.c);
  • contenuto ricorso: esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata, con l'obbligo di specificare l'esistenza di figli e di allegare allo stesso le ultime dichiarazioni dei redditi presentate (in assenza delle quali il presidente può disporre indagini patrimoniali). Può anche contenere la domanda di condanna di addebito della separazione che resta autonoma rispetto a quella costitutiva allo status di coniugi e può essere oggetto di separata pronunzia (709 bis c.p.c.);
  • pubblico ministero: nelle cause di separazione è obbligatorio, tuttavia non nella fase presidenziale, ma solo nel caso di ulteriore svolgimento del giudizio (vd. art 70 c.p.c.).
Deposito ricorso.
  • contributo unificato: per i processi speciali di cui al Libro IV, titolo II, capo I c.p.c. - separazione personale dei coniugi è di € 43,00 (non sono dovute spese forfettaria);
  • decreto data udienza: art. 706 3° comma, fissata dal Presidente entro 5 giorni dal deposito per la comparizione dei coniugi davanti a sé, che deve essere tenuta entro 90 giorni dal deposito (vd. decreto);
  • notifica ricorso e decreto: è indicato nel decreto sia il termine perentorio della notifica sia quello entro cui il coniuge convenuto può depositare memoria difensiva e documenti (in caso di procedimento contenzioso promosso da un solo coniuge); 
Comparizione personale delle parti.

  • conciliazione: il Presidente tenta la conciliazione dei coniugi ai sensi dell'art. 708 c.p.c.;
  • se il tentativo riesce: il presidente fa redigere il processo verbale della conciliazione;
  • se il tentativo non riesce: si dà atto nel processo verbale del consenso dei coniugi alla separazione e delle condizioni riguardanti i coniugi stessi e la prole (art. 711 c.p.c.) autorizzazione a vivere separati. In questa occasione il giudice, qualora non vi sia il consenso, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei ed urgenti che reputa opportuni negli interessi della prole e dei coniugi, nomina il giudice istruttore e fissa udienza di comparizione e trattazione davanti a questi (separazione giudiziale).  
Efficacia ed effetti della separazione consensuale.

  • omologazione: è attraverso l'Omologa che la separazione consensuale acquista efficacia. Il tribunale provvede in camera di consiglio su relazione del presidente. 
  • effetti e/o conseguenze:

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