27 maggio 2013

Come fare un Atto di precetto su decreto ingiuntivo

Art. 480 e ss. c.p.c.
precetto
        
Il precetto è un tipico atto recettizio (non produce effetti se non portato a conoscenza del destinatario mediante notifica) che viene definito come prodromico all'avvio del procedimento dell'esecuzione. 

Con la notifica di quest'atto, il creditore manifesta la volontà di procedere ad esecuzione forzata, consistente in un'intimazione rivolta al debitore di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo, entro un termine non minore di 10 g. e nel contestuale avvertimento che, in mancanza, si procederà con l'esecuzione vera e propria (pignoramento mobiliare, immobiliare o presso terzi etc..).

  • Titolo esecutivo: una volta ottenuto (pensiamo ad un D.I.) è necessario procedere con la notifica dell'intimazione di pagamento, l'atto di precetto appunto. 

  • Predisporre l'Atto di Precetto

bisogna tenere conto:

- elementi: parti, data notificazione T.E. (se non avviene contestualmente, pensiamo al D.I. provvisoriamente esecutivo) o trascrizione integrale (quando richiesto dalla legge), dichiarazione di residenza o elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione (in mancanza: le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato, e le notificazioni presso la cancelleria del giudice stesso). 

- efficacia: è di 90 g. dalla data di notificazione (nel senso che se non è iniziata l'esecuzione in questo lasso di tempo il precetto perde efficacia, in tal caso sarà necessario ripeterne la notificazione). Tuttavia, se viene proposta opposizione a precetto il termine viene sospeso riprendendo a decorrere.

N.B. Non si può iniziare l'esecuzione forzata prima che sia trascorso il termine indicato nel precetto e in ogni caso non prima che siano decorsi 10 g. dalla notifica di esso. Tuttavia se vi è pericolo nel ritardo può essere autorizzata (dal Presidente del Tribunale o giudice da lui designato) l'esecuzione immediata (è data con decreto scritto in calce al precetto)

- compensi per l'atto di precetto: semplificando la redazione del precetto, ma allo stesso tempo "alleggerendolo" di non poco, il legislatore dopo l’abrogazione delle tariffe ministeriali e l’adozione dei criteri con DM n. 140 del 20.7.2012, richiama l’attenzione sul contenuto dell’art. 11, comma 7 dello stesso Decreto “Nella fase esecutiva, fermo quanto previsto nella richiamata tabella A - per l'atto di precetto, sono ricompresi, a titolo di esempio: la disamina del titolo esecutivo, la notificazione dello stesso unitamente al precetto, l'esame delle relative relate, il pignoramento e l'esame del relativo verbale, le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, gli atti d'intervento, le ispezioni ipotecarie, catastali, l'esame dei relativi atti, le assistenze all'udienza o agli atti esecutivi di qualsiasi tipo”. La richiamata Tabella A, allegata al DM, così individua i parametri di liquidazione per la redazione dell’atto di precetto, come di seguito.



PRECETTO (aggiornamento Dm 55/2014)



modello atto di precetto AIAC  - sito


Qui vi riporto un atto di precetto originale (criptato). Nel caso di specie era stata la provvisoria esecuzione quindi ero nella possibilità di notificare contemporaneamente il ricorso+decreto ingiuntivo (e formula esecutiva) + precetto. Nel file, tuttavia, per economicità troverete soltanto il d.i. e f.e. + precetto.

3 commenti:

francescomargherita ha detto...

L'atto di precetto è l'ultimo "atto" di una commedia il cui protagonista è vittima di troppi debiti. La sua è una storia a volte disgraziata, altre volte semplicemente priva di parsimonia e dignità. I debiti, quando possibile, andrebbero pagati subito, senza mettere in affanno i propri creditori.

odioivarieta ha detto...

Attenzione. Il File allegato non riporta l'avviso relativo al piano del consumatore. Inoltre i parametri di riferimento indicati sono quelli vecchi e non quelli del D.M.55/14.

Unknown ha detto...

Sotto il modello del post l'è sfuggito il link

"Aggiornamento sul precetto a seguito delle nuove normative"

lì troverà gli aggiornamenti anche relativi al Dm 55/2014 (che per evitare incomprensioni abbiamo inserito anche in questo post).

Per l'avviso di esdebitazione, deve leggere tutto il modello, troverà scritto al termine "Si avverte altresì il debitore che può, con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento, concludendo con il creditore un accordo di composizione della crisi o proponendo al medesimo un piano del consumatore".

Grazie in ogni caso per la segnalazione e buona giornata.