4 maggio 2019

Notifica presso la sede effettiva e non quella legale, è valida?

La notifica eseguita presso la sede effettiva, e non legale, è valida quando risulta accertata l'esistenza dell'effettività della sede con onere della prova in capo al notificante.

la Cassazione Civ., Sez. Lav., 18 aprile 2019, n. 10854, sul punto chiarisce <<è vero, in base a quanto già statuito da questa Corte (Cass. n. 3516 del 2012; Ord. n. 1248 del 2017; n. 21699 del 2017) che la disposizione dell'art. 46 c.c. (secondo cui, qualora la sede legale della persona giuridica sia diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest'ultima) vale anche in tema di notificazione ai sensi dell'art. 145 c.p.c., con conseguente validità della notifica eseguita presso la sede effettiva invece che presso quella legale; tale principio, tuttavia, presuppone che sia accertata l'esistenza di detta sede effettiva, in caso di contestazione gravando sul notificante il relativo onere probatorio; la Corte di merito ha ritenuto valida la notifica del ricorso introduttivo di primo grado eseguita presso la struttura turistica (...), senza verificare che quest'ultima costituisse sede effettiva della società, risultando altrimenti violato il principio di regolarità del contraddittorio, di cui all'art. 101 c.p.c.;>>

27 aprile 2019

Squilli e telefonate mute integrano un reato? La Cassazione fa il punto

Telefonate mute, squilli anonimi e ripetuti possono configurare il reato di molestie ai sensi dell'art. 660 c.p.

Art. 660. (Molestia o disturbo alle persone) 

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire cinquemila.

Cassazione penale, sezione I, sentenza 27 marzo 2019, n. 13363


SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ________________________________

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

26 aprile 2019

L'appello penale: quello che devi sapere

Le impugnazioni, in generale, sono disciplinate dall'art. 568 e ss del cpp, il procedimento di appello dagli art. 593 e ss del c.p.p.

Termini

il nuovo atto d'appello penale


Quello che devi sapere prima della redazione

CORTE DAPPELLO PENALE DI ____________

DICHIARAZIONE DI IMPUGNAZIONE

PROPOSTA A NORMA DELLART. 571 CPP
PER IL TRAMITE DELLA CANCELLERIA
DEL TRIBUNALE DI _____________________
Sent. N. _____/2018 Trib. __________ (comp. collegiale)
Proc. penale n. _____/20__ RGNR
                      n. _____/20___ RG Dib
Imputato: _____________________

14 dicembre 2018

Pollici ed indici aperti dell'avvocato al giudice: il magistrato non se ne accorge ma è oltraggio

L'episodio è avvenuto in udienza.
L'avvocato, in attesa del processo che patrocinava, interveniva a sostegno di un altro collega, palesando il  dissenso verso la conduzione del processo da parte del magistrato e girandosi verso il pubblico, non visto dal giudicante, con le mani mimava il gesto dei pollici ed indici aperti, per dire <<ti faccio un culo così>>. 

Il reato di oltraggio ad un magistrato in udienza, ai sensi dell'art. 343 cp, deve ritenersi integrato quando la condotta sia riconosciuta idonea a compromettere i requisiti di efficacia e di autorevolezza del magistrato. Non è indispensabile che la condotta sia da esso direttamente percepita, ma occorre che la stessa determini un pregiudizio tale da offendere il bene tutelato dalla norma incriminatrice (Cass. pen., sentenza 16 novembre 2018, n. 51970).