26 aprile 2019

L'appello penale: quello che devi sapere

Le impugnazioni, in generale, sono disciplinate dall'art. 568 e ss del cpp, il procedimento di appello dagli art. 593 e ss del c.p.p.

Termini

Per il termine di impugnazione bisogna tener conto degli art. 585 cpp e 544 cpp. Ciascuna delle parti è soggetta a questi termini:
  • a) di quindici giorni, per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio e quando conclusa la deliberazione, il presidente redige e sottoscrive il dispositivo. Subito dopo e' redatta una concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la sentenza e' fondata (articolo 544 comma 1); 
  • b) di trenta giorni, qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi in camera di consiglio, vi si provvede non oltre il quindicesimo giorno da quello della pronuncia (articolo 544 comma 2); 
  • c) di quarantacinque giorni, quando la stesura della motivazione e' particolarmente complessa per il numero delle parti o per il numero e la gravita' delle imputazioni, il giudice, se ritiene di non poter depositare la sentenza nel termine previsto dal comma 2, puo' indicare nel dispositivo un termine piu' lungo, non eccedente comunque il novantesimo giorno da quello della pronuncia (articolo 544 comma 3). 
L'art. 544 cpp chiarisce inoltre il dies a quo da cui far trascorrere i termini:
  • I termini previsti dal comma 1 decorrono: 
  • a) dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito del provvedimento emesso in seguito a procedimento in camera di consiglio;
  • b) dalla lettura del provvedimento in udienza, quando e' redatta anche la motivazione, per tutte le parti che sono state o che debbono considerarsi presenti nel giudizio, anche se non sono presenti alla lettura;
  • c) dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito della sentenza ovvero, nel caso previsto dall'articolo 548 comma 2, dal giorno in cui e' stata eseguita la notificazione o la comunicazione dell'avviso di deposito;
  • d) dal giorno in cui e' stata eseguita la comunicazione dell'avviso di deposito con l'estratto del provvedimento, per il procuratore generale presso la corte di appello rispetto ai provvedimenti emessi in udienza da qualsiasi giudice della sua circoscrizione diverso dalla corte di appello. ((215))
Nell'ipotesi di diversità dei termini 
  • Quando la decorrenza e' diversa per l'imputato e per il suo difensore, opera per entrambi il termine che scade per ultimo.

Motivi Nuovi 

  • Fino a quindici giorni prima dell'udienza possono essere presentati nella cancelleria del giudice della impugnazione motivi nuovi nel numero di copie necessarie per tutte le parti.
  • L'inammissibilita' dell'impugnazione si estende ai motivi nuovi.
  • I termini previsti dal presente articolo sono stabiliti a pena di decadenza.

Contenuto

Il legislatore (art. 581 cpp) ha previsto che l'atto di impugnazione  deve proporsi con atto scritto con l'indicazione:
- del provvedimento impugnato, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso;
con l'enunciazione specifica, a pena di inammissibilità: 
a) dei capi o dei punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione;
b) delle prove delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione o l'omessa o erronea valutazione;
c) delle richieste, anche istruttorie;
d) dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Si deve tener conto del fatto che è necessario chiedere specificamente una o più modifiche della decisione impugnata, con richieste precise, che permettano di misurare il divario fra la prospettata decisione e quella gravata. E' necessario, perciò, il supporto argomentativo di ragioni in fatto ed in diritto. In sostanza la mancata indicazione dei motivi, come la carenza di specificità, è motivo di inammissibilità dell'impugnazione.

Presentazione/deposito

L'atto è presentato dal soggetto legittimato anche personalmente anche a mezzo di incaricato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (art. 582, comma 1 cpp).
Le parti private ed i difensori possono presentare l'atto di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace dove si trovano o davanti ad un agente consolare all'estero (art. 582 comma 2 L. n. 51/98 e 479/99),

Modalità di presentazione

l'art. 164 disp att. al cpp prevede la predisposizione di un adeguato numero di copie dell'atto di impugnazione. 
Le parti devono inoltre depositare, presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, due copie dell'atto di impugnazione, nel caso di appello, e cinque copie, nel caso di ricorso per cassazione, oltre a una copia per il procuratore generale.
In caso contrario la cancelleria provvederà a fare le copie a spese dell'impugnante.

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