9 dicembre 2016

Modello memoria difensiva avverso reclamo ex art. 669 terdecies

Il modello offerto è tratto integralmente da un atto riguardante un procedimento realmente verificatosi.



TRIBUNALE DI ______________________
MEMORIA DIFENSIVA
AVVERSO RECLAMO EX ART. 669 TERDECIES C.P.C.
PROC N. RG ____/_____ - DOTT. ____________
UDIENZA DEL __/__/____
PER: Il sig.______________, nato a __________________(__) il __/__/____, C.F.__________________, ed iv residente alla via _________________n.__, rappresentato e difeso dall’Avv. ___________________, C.F.________________, come da mandato in calce al presente atto ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in ____________________(__) in via ___________________n.__. (Email pec _________@pec.it tel e fax _______________________)
CONTRO
I sig.ri __________________, _________________, rapp.ti e difesi dall’Avv.______________e con lo stesso domiciliati in _____________________ alla via ________________n.__
Con ricorso possessorio ex artt. 1168 c.c. e 703 c.p.c., il sig._________________ deduceva di essere possessore e titolare del fondo sito nel Comune di __________________, alla loc.______________, delle dimensioni di circa _________________, identificato alla particella __, foglio __ del registro dei catasti, confinante con la SS__, con la proprietà di _________________, con la proprietà di __________ e con i canali di bonifica; avendolo ottenuto nel _____ a seguito di una permuta con il proprio sito in __________ alla loc______________, con accordo verbale tenuto con il sig.______________.
Deduceva il ricorrente che il possesso era stato ininterrotto ed in buona fede e che data __/__/____, recatosi sul fondo per cui è causa, constatò che l’intera coltivazione di mais ed erba medica da lui installata, era stata estirpata ed erano state danneggiate irreparabilmente le colture in atto. Inoltre, era stata apposta una catena e dei paletti all’ingresso del fondo, che non consentivano l’accesso. Nel mentre, transitando con l’auto nei pressi del fondo, fu fermato dal sig._________________ che cercò violentemente di impedire al sig. _______________ il ripristino dello status quo ante e che per tali aggressioni, verbali e fisiche, è attualmente pendente il relativo procedimento penale. Successivamente, in data __.__.____ esso ricorrente constatava che la catena, da lui divelta, era stata rimessa. Chiedeva pertanto, all’adito Tribunale il ripristino dello status quo ante e la reintegra nel pieno e pacifico possesso del fondo sito in loc._____________, come in epigrafe identificato, oltre la condanna dei resistenti al risarcimento dei danni arrecati alle colture ivi installate, con vittoria di spese, diritto ed onorari. Si costituivano i resistenti eccependo l’inammissibilità ed infondatezza della pretesa.
Con ordinanza n. _________/_____ pronunciata fuori udienza in data __.__.____ ed in pari data depositata, nell’ambito del procedimento n. ____/______R.G., il Giudice del Tribunale di _________________, all’esito dell’istruttoria accoglieva il ricorso possessorio del sig.__________________ sul fondo sito in loc.___________ e per l’effetto, ordinava ai resistenti di reintegrare immediatamente esso ricorrente nel possesso del terreno, mediante la rimozione dei paletti e della catena apposta all’ingresso.
Avverso tale provvedimento, proponendo reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. gli ordinati resistenti sostenevano che il diritto vantato dal sig. _______________ poteva qualificarsi al più come detenzione non qualificata; che mai vi era stata interversione della detenzione del possesso; che del tutto nulla e priva di effetti doveva considerarsi la permuta avvenuta tra le parti e che il sig:__________________ non aveva mai avuto alcuna proprietà in loc. __________________.
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Con il presente atto si costituisce il sig. __________________, a mezzo del sottoscritto procuratore, impugnando e contestando integralmente quanto asserito da controparte ed in particolare,
1.Sul diritto di possesso del ricorrente: il sig.__________________ha esercitato per oltre venti anni il pieno ed esclusivo possesso del fondo sito in loc.______________, installando colture, provvedendo periodicamente alla pulizia e alla cura del terreno.
2.Nel caso di specie il sig._____________ si è sempre comportato da unico ed esclusivo proprietario del fondo. Una volta dimostrato che il potere sulla cosa si è manifestato in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale, la tutela possessoria soccorre ancorché quel potere non risulti sorretto da titolo idoneo: altrimenti, non verrebbe ad accordarsi tutela al possesso, quale concreto potere di fatto sulla cosa, bensì al diritto di proprietà o ad altro diritto reale ai quali l’ordinamento giuridico accorda altra tutela.
D’altronde, anche secondo la giurisprudenza di legittimità, la nullità del titolo che dato causa al possesso in buona fede non pregiudica l’esercizio del potere di fatto sul bene e il suo eventuale usucapione.
Infatti, secondo la S.C., “per stabilire se in conseguenza di una convenzione ( anche se nulla per difetto di requisiti di forma) con la quale un soggetto riceve da un altro il godimento di un immobile si abbia possesso idoneo all’usucapione, occorre fare riferimento all’elemento psicologico del soggetto stesso ed a tal fine stabilire se la convenzione dia un contratto ad effetti reali o ad effetti obbligatori, in quanto solo nel primo caso il contratto è idoneo a determinare l’animus possidenti nell’indicato soggetto”. (Cass. Civ. n. 15145/2004). Nel caso in esame, risulta lapalissiano riscontrare un contratto ad effetti reali (nella specie una permuta tra le parti) e non meramente obbligatori. Ne consegue che andrà riconosciuta in al sig. _________________ la qualità di possessore.
In tal senso, devono considerarsi come elementi di prova gravi, precisi e concordanti le testimonianze assunte nel corso del procedimento cautelare, nonché l’effettiva sussistenza di un fondo del sig. _________in loc _______________in _____________________, confinante con la proprietà dei sig.ri ____________, che appunto fu l’oggetto dell’avvenuta permuta. Indipendentemente da ciò, correttamente il Giudice di prime cure ha ritenuto irrilevante la nullità del titolo in quanto la ratio dell’art. 1168 c.c. è la tutela del potere di fatto sulla cosa, che il sig._____________ ha dimostrato ampiamente di aver esercitato nel corso degli anni. Né i sig.ri _____________ hanno contestato la presenza del sig. ____________ sul fondo de quo, limitandosi ad affermare che si trattava di rapporti di buon vicinato. Anche questo punto non corrisponde al vero. Infatti, il fondo ______________, oggetto del giudizio, non confina con alcun fondo del sig. ____________, sicché la sua presenza sul fondo non potrebbe mai derivare da “rapporti di buon vicinato”.
3. Sull’animus possidendi: elemento indispensabile identificativo della qualità di possessore, la Corte di Cassazione (sentenza n. 4444/07) ha stabilito, in linea con la precedente giurisprudenza, che l’elemento psicologico, consistente nella volontà del possessore di comportarsi e farsi considerare come proprietario del bene, “deve essere desunto dalle concrete circostanze di fatto che caratterizzano la relazione del possessore con il bene stesso”. A nulla valgono le contestazioni di controparte, secondo cui trattandosi di un elemento soggettivo non potrà mai ritenersi provato. E’ chiaro, infatti, che l’aver agito pubblicamente, pacificamente ed ininterrottamente quale esclusivo titolare del fondo; l’averlo curato e coltivato, spendendo anche ingenti risorse economicamente per installare le colture ed assumere periodicamente persone che lo aiutassero nella mietitura; sono tutti elementi che conferiscono consistenza oggettiva all’animus possidendi inteso quale elemento soggettivo interno. Sempre nella citata pronuncia si legge parallelamente al nostro caso, che “va esclusa la sussistenza dell’elemento psicologico qualora sia dimostrato che il possessore aveva la consapevolezza di non poter assumere iniziative sulla conservazione e disposizione del bene”. Cosa che nella fattispecie non si è mai verificata: il sig. _____________ ha agito sempre pubblicamente come esclusivo titolare del fondo. Nello stesso senso si afferma che “ai fini dell’acquisto della proprietà per usucapione l’animus possidendi da parte di chi esercita il potere di fatto sulla cosa non consiste nella convinzione di essere proprietario o titolare di altro diritto reale sulla cosa, ma nell’intenzione di comportarsi come tale”. (Cass. Civ, n. 2857/2006). In considerazione degli elementi di fatto emersi nel corso del giudizio cautelare espletato, dovrà escludersi qualsiasi forma di interversione della detenzione nel possesso. Il potere di fatto del sig. ____________ sulla res nasce come possessorio fin dal principio, escludendosi qualsiasi forma di detenzione. L’istituto giuridico della detenzione, infatti, presuppone il riconoscimento da parte di lo eserciti, dell’altruità della cosa: se si fosse trattato di una detenzione il sig. _______________avrebbe dovuto dar conto della gestione del fondo, del tipo di colture da installare e, viceversa, il sig. _______________ si sarebbe dovuto recare periodicamente sul fondo per controllare questa gestione, chiamando, quando necessario, suoi dipendenti e contribuendo alle spese di irrigazione, semina e mietitura; cosa che nei fatti non si è mai verificata. Tutti i testi non ricordano di aver visto il sig. ______________ sul fondo. Né le persone che lavoravano per conto dello ____________, come il sig. _________________ ed il sig. _________________, ricordano di aver mai visto il ______________ dirigere la gestione del fondo.
4. Sulla necessità della conferma dell’ordinanza cautelare: l’ordinanza cautelare n. ________/____ cron. Ha correttamente giudicato in merito alla sussistenza di tutti i requisiti dalla legge a tutela del diritto possessorio. Infatti, la condotta degli odierni reclamanti, i quali hanno apposta una recinzione con le catene a delimitazione dell’ingresso del fondo, può, senza dubbio, considerarsi uno spoglio del possesso esercitato dal sig. ______________ sul proprio fondo, avendone precluso le connesse facoltà di godimento. Dello spoglio sussistono tutti i requisiti: la violenza, che si configura come qualsiasi comportamento che produca la privazione totale o parziale del possesso (o del compossesso) contro la volontà espressa o anche solo presunta del possessore (Cass. Civ. 1577/87) ed indipendentemente dalla convinzione dell’agente di operare secondo diritto (Cass. Civ. 1204/99) e l’animus spoliandi la cui integrazione non richiede non richiede, necessariamente, la consapevolezza dolosa di sottrarre il possesso della cosa, essendo esso insito nel comportamento di colui che sovverta la situazione possessoria contro la volontà del possessore e rimanendo irrilevante l’intendo di nuocere o meno dell’agente, così come la sua convinzione di esercitare un proprio diritto e la stessa sua ignoranza della preesistenza dell’altrui possesso (Cass. 4226/84; Cass. 6583/88; Cass. 1132/85: Cass 1204/99 ed altre).
Correttamente, quindi, ai sensi dell’art. 1168 c.c., è stata ordinata la rimozione della recinzione, concretando tale opera una vera e propria privazione del possesso del sig. ______________, concretando tale opera una vera e propria provazione del possesso del sig. ____________, ripristinando così lo stato di fatto preesistente. Tutti i testi escussi hanno confermato la presenza del sig. ____________sul fondo. In particolare, il sig. ____________ sul fondo. In particolare, il Sig. _________________ ha confermato che la sua presenza di protraeva da circa venti anni, che ivi egli aveva installato mais ed erba medica, che sovente vi pascolavano bovini suoi e del sig. ___________. Analogamente, il sig. _______________ il quale ha dichiarato che da oltre venti anni ha aiutato lo __________ e le figlie e i generi nella mietitura del fondo.
Persino il teste indicato dai ____________ ricorda di aver visto lo __________ sul fondo e di non aver visto il _____________ se non oltre dieci anni fa, una sola volta.
Per costante giurisprudenza, inoltre, deve pure essere riconosciuto il risarcimento del danno provocato dalla lesione del possesso posta in essere dai _____________, poiché trattasi di pregiudizio sicuramente risarcibile. In particolare si chiede il risarcimento del danno provocato dall’estirpazione delle colture di mais ed erba medica, a seguito dell’invasione del fondo.
Pertanto, considerata la fondatezza nel merito dell’istanza di reintegra del sig. ____________, considerati gli elementi di prova emersi dal giudizio cautelare, il sottoscritto avvocato, nella qualità,
CHIEDE
Che l’On.le Tribunale di ______________________, Voglia, ai sensi degli artt. 1168 c.c. e 703 c.p.c., respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa revoca della sospensione dell’ordinanza reclamata, per mancanza dei presupposti di fatto e diritto, cosi disporre:
CONCLUSIONI
1.Nel merito, confermare l’ordinanza n. ____/____ cron. Del Tribunale di _______________, depositata in dara __/__/____ nell’ambito del procedimento n. _____/____ e per l’effetto ordinare la reintegra del sig. ___________________  nel pieno e pacifico possesso del fondo sito in loc. ____________ nel comune di _______________, identificato alla particella _, foglio _ del registro dei catasti, confinante con la SS__, con la proprietà di _____________, con al proprietà di _____________ e coni i canali di bonifica, rimuovendo la catena apposta.
2. Per l’effetto, condannare i sig.ri ______________________, __________________, ed a rimuovere definitivamente le opere di cui in precedenza ed a risarcire il danno patito dal medesimo ricorrente per effetto della provazione del possesso, nonché per il danneggiamento delle coltivazioni insistenti sul fondo.
3. con vittoria di spese, diritto ed onorari di causa entrambe le fasi del giudizio.
4. in via istruttoria, si chiede l’acquisizione del fascicolo depositato nell’ambito del procedimento n. ________/_____ e si richiama integralmente il contenuto degli atti, documentati ed allegazioni fornite;
___________________, __/__/____

Avv. ___________________ 






  • ricorso per reintegrazione nel possesso;
  • comparsa costituzione e risposta reintegra nel possesso;
  • reclamo ex art. 669 terdecies;
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