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9 dicembre 2016

Modello memoria difensiva avverso reclamo ex art. 669 terdecies

Il modello offerto è tratto integralmente da un atto riguardante un procedimento realmente verificatosi.



TRIBUNALE DI ______________________
MEMORIA DIFENSIVA
AVVERSO RECLAMO EX ART. 669 TERDECIES C.P.C.
PROC N. RG ____/_____ - DOTT. ____________
UDIENZA DEL __/__/____

Il reclamo ex art. 669 terdecies depositato in forma cartacea è inammissibile?


Com'è noto, l'art. 16 bis, comma 1, del D.L. n. 179 del 2012, convertito in L. n. 221 del 2012, prevede che, dal 30 giugno 2014, "nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al Tribunale, il depositodegli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite (cd. "atti endoprocessuali") ha luogo esclusivamente con modalità telematiche. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria".

Sul punto vi sono due interpretazioni:

21 novembre 2016

La pratica nei procedimenti possessori - prima fase a carattere sommario


I procedimenti possessori sono disciplinati dall'art. 703 cpc e ss. ed hanno ad oggetto domande di: 

  • reintegrazione (art. 1168 c.c.) 

Art. 1168. (Azione di reintegrazione). Chi e' stato violentemente od occultamente spogliato del possesso puo', entro l'anno dal sofferto spoglio, chiedere contro l'autore di esso la reintegrazione del possesso medesimo. L'azione e' concessa altresi' a chi ha la detenzione della cosa, tranne il caso che l'abbia per ragioni di servizio o di ospitalita'. Se lo spoglio e' clandestino, il termine per chiedere la reintegrazione decorre dal giorno della scoperta dello spoglio. La reintegrazione deve ordinarsi dal giudice sulla semplice notorieta' del fatto, senza dilazione.
  • di manutenzione (art. 1170 c.c.)
Art. 1170. (Azione di manutenzione). Chi e' stato molestato nel possesso di un immobile, di un diritto reale sopra un immobile o di un'universalita' di mobili puo', entro l'anno dalla turbativa, chiedere la manutenzione del possesso medesimo. L'azione e' data se il possesso dura da oltre un anno, continuo e non interrotto, e non e' stato acquistato violentemente o clandestinamente. Qualora il possesso sia stato acquistato in modo violento o clandestino, l'azione puo' nondimeno esercitarsi, decorso un anno dal giorno in cui la violenza o la clandestinita' e' cessata. Anche colui che ha subito uno spoglio non violento o clandestino puo' chiedere di essere rimesso nel possesso, se ricorrono le condizioni indicate dal comma precedente.

La struttura dei procedimenti possessori è molto simile a quella dei procedimenti cautelari, difatti, il codice di procedura civile prevede un richiamo generale alla disciplina dei procedimenti cautelari.

Art. 703. (Domande di reintegrazione e di manutenzione nel possesso). Le domande di reintegrazione e di manutenzione nel possesso si propongono con ricorso al giudice competente a norma dell'articolo 21. 
  • COMPETENZA - Art. 21. (Foro per le cause relative a diritti reali e ad azioni possessorie). Per le cause relative a diritti reali su beni immobili, per le cause in materia di locazione e comodato di immobili e di affitto di aziende, nonche' per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi, e' competente il giudice del luogo dove e' posto l'immobile o l'azienda. Qualora l'immobile sia compreso in piu' circoscrizioni giudiziarie, e' competente il giudice della circoscrizione nella quale e' compresa la parte soggetta a maggior tributo verso lo Stato; quando non e' sottoposto a tributo, e' competente ogni giudice nella cui circoscrizione si trova una parte dell'immobile. Per le azioni possessorie e per la denuncia di nuova opera e di danno temuto e' competente il giudice del luogo nel quale e' avvenuto il fatto denunciato.
Si tratta di una competenza funzionale e inderogabile, salva l'eccezione prevista dal disposto di cui all'art. 704 c.p.c. qualora sia in corso il giudizio petitorio
Il giudice provvede ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti, in quanto compatibili. 
L'ordinanza che accoglie o respinge la domanda e' reclamabile ai sensi dell'articolo 669-terdecies. 
Se richiesto da una delle parti, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione del provvedimento che ha deciso sul reclamo ovvero, in difetto, del provvedimento di cui al terzo comma, il giudice fissa dinanzi a se' l'udienza per la prosecuzione del giudizio di merito. Si applica l'articolo 669-novies, terzo comma.

Dalla lettura di questo articolo possiamo quindi affermare che i procedimenti possessori si articolano in due fasi:
  • fase a carattere sommario (segue le disposizioni fissate dagli art. 669 bis e ss. cpc, nei limiti della compatibilità, finalizzata all'emanazione di un provvedimento immediato nella forma dell'ordinanza reclamabile.
Ricorso

deve avere i requisiti previsti dall'art. 125 c.p.c. e contenere tutte le istanze del ricorrente, compresa l'invocazione della decisione per decreto inaudita altera parte, allegazioni e, qualora necessario, l'articolazione dei mezzi istruttori, poiché la domanda introduttiva è valida anche per la successiva e facoltativa fase di merito.

Legittimazione


  • attiva
ovviamente ilo possessore, ma anche: il detentore qualificato (come l'inquilino) (Cass. n. 6221/2002); l'erede (Cass. n. 2395/1986); il colono (Cass. n. 3837/1978); i singoli condomini (Cass. n. 4195/1984); il curatore fallimentare (Cass. n. 1798/1997).
  • passiva
chiunque abbia posto in essere il comportamento arbitrario causa diretta dello spoglio o della molestia del possesso (Cass. n. 5070/1983).

Procedimento

Secondo quanto disposto dall'art. 669-sexies il giudice può:
  • inaudita altera parte, cioè nella c.d. fase interdittale, procedere con una tutela possessoria immediata mediante con l'emissione di un decreto in totale assenza di contraddittorio sulla mera notorietà dei fatti ed emesso qualora il tempo necessario alla convocazione della controparte possa pregiudicare l'attuazione del provvedimento; 
fissa, con lo stesso, l'udienza di comparizione delle parti entro un termine non superiore a 15 giorni e assegnando all'istante un termine perentorio, non superiore a 8 giorni, per la notifica del ricorso e del decreto. All'udienza, il giudice, procederà agli atti di istruzione e con ordinanza potrà confermare, modificare o revocare il provvedimento in precedenza emesso con decreto.
  • fissazione dell'udienza, di comparizione delle parti se non vi sia la necessità di cui sopra.

di seguito i seguenti modelli:


Modello comparsa costituzione e risposta reintegra nel possesso


L'atto è copia integrale, nel rispetto della privacy, di una comparsa relativa ad un contenzioso realmente verificatosi.

La pratica nei procedimenti possessori - prima fase a carattere sommario

  1. ricorso per reintegrazione nel possesso
  2. esempio ordinanza reintegra nel possesso

TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA
REINTEGRA NEL POSSESSO
RGN _____/____ UDIENZA __/__/____