A chiunque sia stata contestata o notificata un’infrazione al Codice della Strada con conseguente sanzione amministrativa pecuniaria, la legge concede la possibilità di ricorrere alla competente autorità giudiziaria per far valere le proprie ragioni.
23 febbraio 2018
Ricorso al Giudice di Pace (Codice della Strada e D.Lgs. 150/2011)
Le ipotesi in cui sia possibile esperire un ricorso davanti al giudice di pace in merito a sanzioni amministrative derivanti da violazioni al Codice della Strada (modello) sono:
Modello ricorso davanti al giudice di pace (Codice della Strada e D.Lgs. 150/2011)
MODELLI
GIUDICE DI PACE DI _______
Opposizione ad ordinanza ingiunzione
ex art. 205 C.d.S. e 6 D.lgs. n. 150/2011
(Opposizione a __________________
ex art. 204 bis CdS e art. 7 D.lgs. n. 150/2011)
Ricorso al prefetto art. 203 D. Lgs. n. 285/92
1. Il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'art. 196, nel termine di giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui e' consentito, possono proporre ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione, da presentarsi all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore ovvero da inviarsi agli stessi con raccomandata con ricevuta di ritorno. Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e puo' essere richiesta l'audizione personale.
1-bis. Il ricorso di cui al comma 1 puo' essere presentato direttamente al prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tale caso, per la necessaria istruttoria, il prefetto trasmette all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore il ricorso, corredato dei documenti allegati dal ricorrente, nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione.
2. Il responsabile dell'ufficio o del comando cui appartiene l'organo accertatore, e' tenuto a trasmettere gli atti al prefetto nel termine di sessanta giorni dal deposito o dal ricevimento del ricorso nei casi di cui al comma 1 e dal ricevimento degli atti da parte del prefetto nei casi di cui al comma 1-bis. Gli atti, corredati dalla prova della avvenuta contestazione o notificazione, devono essere altresi' corredati dalle deduzioni tecniche dell'organo accertatore utili a confutare o confermare le risultanze del ricorso.))
3. Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla meta' del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento.
Termine
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