23 febbraio 2018

Ricorso al prefetto art. 203 D. Lgs. n. 285/92

Il ricorso al prefetto (modello) è disciplinato dall'art. 203 del CdS: 

1. Il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'art. 196, nel termine di giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui e' consentito, possono proporre ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione, da presentarsi all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore ovvero da inviarsi agli stessi con raccomandata con ricevuta di ritorno. Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e puo' essere richiesta l'audizione personale. 
1-bis. Il ricorso di cui al comma 1 puo' essere presentato direttamente al prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tale caso, per la necessaria istruttoria, il prefetto trasmette all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore il ricorso, corredato dei documenti allegati dal ricorrente, nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione. 
2. Il responsabile dell'ufficio o del comando cui appartiene l'organo accertatore, e' tenuto a trasmettere gli atti al prefetto nel termine di sessanta giorni dal deposito o dal ricevimento del ricorso nei casi di cui al comma 1 e dal ricevimento degli atti da parte del prefetto nei casi di cui al comma 1-bis. Gli atti, corredati dalla prova della avvenuta contestazione o notificazione, devono essere altresi' corredati dalle deduzioni tecniche dell'organo accertatore utili a confutare o confermare le risultanze del ricorso.)) 
3. Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla meta' del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento.

Termine

deve essere presentato entro 60 giorni dalla contestazione o notifica dell'infrazione.


Legittimazione passiva

  • presso il comando a cui appartiene l'organo accertatore, sempre che non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi consentiti, in questo caso l'ufficio ricevente registra il ricorso e lo inoltra al Prefetto con le controdeduzioni degli agenti verbalizzanti entro 60 giorni;
  • Direttamente al prefetto;

Redazione

L’istanza può esser redatta in carta semplice e può essere presentata a mano o mediante raccomandata A/R. 
Possono allegarsi documenti idonei a comprovare le proprie ragioni e con essa può essere richiesta l'audizione personale. 

Tempi della decisione

Il Prefetto deve emettere la propria decisione entro 120 giorni dalla ricezione del ricorso e può: 
  • accogliere il ricorso e disporre l'archiviazione con ordinanza.
  • respingere il ricorso emettendo ordinanza di ingiunzione di pagamento di una somma pari al doppio della somma originaria più spese. L’Ordinanza ingiunzione di pagamento deve essere notificata entro 150 giorni mentre il pagamento deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica
Contro l'ordinanza di ingiunzione di pagamento è possibile ricorrere al Giudice di Pace entro 30 giorni. (segui il link)

Attenzione

  • Nel caso in cui il Prefetto non abbia disposto entro 120 giorni l'ordinanza di ingiunzione di pagamento il ricorso si considera accolto.

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