23 febbraio 2018

Ricorso al Giudice di Pace (Codice della Strada e D.Lgs. 150/2011)

Le ipotesi in cui sia possibile esperire un ricorso davanti al giudice di pace in merito a sanzioni amministrative derivanti da violazioni al Codice della Strada (modello) sono:



art. 204-bis del D.L.vo 285/92 
1. Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all'articolo 203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'articolo 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui e' consentito, possono proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione e' regolata dall'articolo 7 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

art. 7 D.L.vo 150/2011
1. Le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada di cui all'articolo 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo. 
2. L'opposizione si propone davanti al giudice di pace del luogo in cui e' stata commessa la violazione. 
3. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di contestazione della violazione o di notificazione del verbale di accertamento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale. Il ricorso e' altresì inammissibile se e' stato previamente presentato ricorso ai sensi dell'articolo 203 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 
4. L'opposizione si estende anche alle sanzioni accessorie. 
5. La legittimazione passiva spetta al prefetto, quando le violazioni opposte sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti dello Stato, nonché da funzionari e agenti delle Ferrovie dello Stato, delle ferrovie e tranvie in concessione e dell'ANAS; spetta a regioni, province e comuni, quando le violazioni sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni. 
6. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5. 
7. Con il decreto di cui all'articolo 415, secondo comma, del codice di procedura civile il giudice ordina all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente ed ai soggetti di cui al comma 5. 
8. Nel giudizio di primo grado le parti possono stare in giudizio personalmente. L'amministrazione resistente può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati. 
9. Alla prima udienza, il giudice: a) nei casi previsti dal comma 3 dichiara inammissibile il ricorso con sentenza; b) quando l'opponente o il suo difensore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, convalida con ordinanza appellabile il provvedimento opposto e provvede sulle spese, salvo che la illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall'opponente, ovvero l'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato abbia omesso il deposito dei documenti di cui al comma 7. 
10. Con la sentenza che accoglie l'opposizione il giudice può annullare in tutto o in parte il provvedimento opposto. Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente. Non si applica l'articolo 113, secondo comma, del codice di procedura civile. 
11. Con la sentenza che rigetta l'opposizione il giudice determina l'importo della sanzione in una misura compresa tra il minimo e il massimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata. Il pagamento della somma deve avvenire entro i trenta giorni successivi alla notificazione della sentenza e deve essere effettuato a vantaggio dell'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, con le modalità di pagamento da questa determinate. 
12. Quando rigetta l'opposizione, il giudice non può escludere l'applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente di guida. 1
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.

  • quando il ricorso al prefetto sia stato rigettato.


art. 204-bis del D.L.vo 285/92 

1. Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria gli interessati possono proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione e' regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

art. 6 D.L.vo 150/2011
1. Le controversie previste dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo. 
2. L'opposizione si propone davanti al giudice del luogo in cui e' stata commessa la violazione. 
3. Salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, e salve le competenze stabilite da altre disposizioni di legge, l'opposizione si propone davanti al giudice di pace. 
4. L'opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione e' stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia: a) di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro; b) di previdenza e assistenza obbligatoria; c) di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette; d) di igiene degli alimenti e delle bevande; e) valutaria; f) di antiriciclaggio. 
5. L'opposizione si propone altresì davanti al tribunale: a) se per la violazione e' prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a 15.493 euro; b) quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, e' stata applicata una sanzione superiore a 15.493 euro; c) quando e' stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 
6. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale. 
7. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5. 
8. Con il decreto di cui all'articolo 415, secondo comma, del codice di procedura civile il giudice ordina all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso e il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente e all'autorità che ha emesso l'ordinanza. 
9. Nel giudizio di primo grado l'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente. L'autorità che ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati. Nel giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 205 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il prefetto può farsi rappresentare in giudizio dall'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, la quale vi provvede a mezzo di propri funzionari appositamente delegati, laddove sia anche destinataria dei proventi della sanzione, ai sensi dell'articolo 208 del medesimo decreto. 
10. Alla prima udienza, il giudice: a) quando il ricorso e' proposto oltre i termini di cui al comma 6, lo dichiara inammissibile con sentenza; b) quando l'opponente o il suo difensore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, convalida con ordinanza appellabile il provvedimento opposto e provvede sulle spese, salvo che l'illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall'opponente, ovvero l'autorità che ha emesso l'ordinanza abbia omesso il deposito dei documenti di cui al comma 8.
11. Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente. 
12. Con la sentenza che accoglie l'opposizione il giudice può annullare in tutto o in parte l'ordinanza o modificarla anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta, che e' determinata in una misura in ogni caso non inferiore al minimo edittale. Nel giudizio di opposizione davanti al giudice di pace non si applica l'articolo 113, secondo comma, del codice di procedura civile. 
13. Salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.

Vi invitiamo a visionare

Foro competente

L’Ufficio del Giudice di Pace competente sarà quello del luogo in cui è stata commessa l’infrazione (art. 204 bis C.d.S., vedi ora art .7 comma 2 D.Lgs 150/2011).

Nota: 

il D.L. 30 settembre 2005, n. 272, art. 4 ter convertito, con modificazioni, in L. 21 febbraio 2006, n. 49 nell'ambito della normativa in tema di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, ha modificato il criterio territoriale per individuare il giudice competente. In forza di tale modifica, il criterio territoriale prescelto sia per individuare il prefetto competente ad irrogare le sanzioni, sia l’autorità giudiziaria davanti la quale eventualmente proporre opposizione, è quello del luogo di residenza o, in mancanza, di domicilio dell’interessato e, solo ove questi siano sconosciuti, quello del luogo ove è stato commesso il fatto (commi 4, 9 e 13 del nuovo art. 75, D.P.R. 309/1990). 

Per l’opposizione avverso sanzioni amministrative, ovvero avverso verbali, ordinanze ingiunzione, ovvero cartelle esattoriali è competente il Tribunale solo nei seguenti casi:
  • se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a 15.493 euro;
  • se, essendo la violazione punita con sanzione proporzionale senza previsione di un massimo, la sanzione applicata è di importo superiore a € 15.493 euro;
  • quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quella pecuniaria.

Nota
la regola del valore non si applica alla materia degli assegni e delle violazioni al codice della strada, per le quali è sempre competente il giudice di pace.
Per le violazioni al Codice della Strada la competenza del giudice di Pace è, infatti, esclusiva (art. 204 bis C.d.S., vedi ora art .7 comma 2 D.Lgs 150/2011).

Termini

Il ricorso deve esperirsi entro trenta giorni dalla notifica della sanzione o del rigetto da parte del prefetto (e ordinanza di ingiunzione con sanzione raddoppiata) 


Oggetto ricorso

Si può ricorrere al Giudice di Pace anche per le sanzioni amministrative accessorie:
  • ritiro patente;
  • ritiro sospensione carta circolazione;
  • sequestro veicolo ect..

Cartella esattoriale

Anche in questo caso il termine è di trenta giorni  (riferimento ad una precedente sanzione amministrativa).

Non sono ammesse censure di merito sul fatto oggetto della sanzione ma esclusivamente censure relative alle modalità di formazione della cartella esattoriale (ad esempio la mancata emissione o la mancata notificazione dell'ordinanza ingiunzione o anche la mancata notificazione del verbale) o vicende estintive del credito successive (ad es. pagamento o prescrizione del credito dell'Amministrazione per il decorso del termine quinquennale dalla data della contestazione o della notificazione).

Nota

una volta formato il titolo esecutivo con la corretta e tempestiva notifica del verbale di contestazione, l’inutile decorso del termine utile al pagamento o la definizione del procedimento di opposizione, al trasgressore verrà notificata la cartella esattoriale, quale atto prodromico alla riscossione coattiva. 
Il trasgressore, al quale viene notificata cartella esattoriale, potrà ugualmente proporre ricorso avverso detta cartella ma la Cassazione ha precisato che detta opposizione potrà essere proposta con le forme di cui all’art. 22 della legge 689/81 soltanto nel caso in cui il ricorrente sostenga di non avere mai ricevuto la notifica del verbale di contestazione. (sent. n.17312 del 07.08.2007)

In ogni altro caso di ricorso fondato su altro tipo di eccezioni, andrà proposta opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. (o ex art. 617 c.p.c. per eventuali vizi degli atti esecutivi).


Procedura
L'opposizione è regolata dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni dello stesso articolo. Il ricorso si propone davanti al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di contestazione della violazione o di notificazione del verbale di accertamento.
60 giorni se il ricorrente risiede all'estero.
Può essere depositato anche a mezzo del servizio postale.

NOTA: 

la Riforma del Codice della Strada - Legge 29/07/2010 n. 120 con l’art. 36 ha modificato i termini di notifica dei verbali di contestazione delle violazioni al CdS: per le violazioni commesse dopo la data dell’entrata in vigore della legge (13 agosto 2010) il termine di notifica passa da 150 a 90 giorni. 
Eccezione: nel caso di contestazione immediata al conducente del mezzo, la notifica al diverso proprietario deve essere effettuata entro 100 giorni.

Nota

contro il preavviso di accertamento (il foglietto normalmente lasciato sul parabrezza, in caso di sosta vietata) non è possibile proporre ricorso, in quanto si deve attendere la notifica del verbale.

Alcuni possibili motivi di nullità:

  • caso fortuito o forza maggiore (es. improvviso malore);
  • sussistenza di cause di esclusione della responsabilità (stato di necessità, legittima difesa, adempimento di un dovere);
  • - errori formali (trascrizione errata dei dati anagrafici del proprietario o dei dati del veicolo come la targa; mancanza dei dati di chi ha provveduto all'accertamento; 
  • assenza di indicazioni sull'infrazione commessa; 
  • erroneae/o illogica esposizione dei fatti);
  • notificazione oltre il termine di 150 giorni dall'accertamento;
  • mancanza o inadeguatezza dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata;

L’opposizione al GdP non sospende automaticamente l’esecuzione del provvedimento, è necessario richiederla ed addurre a fondamento dei gravi motivi. 
Il GdP può disporre la sospensione con ordinanza inoppugnabile.
 Pena l’inammissibilità del ricorso, occorre indicare ed allegare il
provvedimento notificato.


Procedimento

Ricevuto il ricorso depositato il Giudice fissa l’udienza di comparizione delle parti davanti a sé e ordina all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare gli atti relativi all'accertamento.
All'udienza le parti possono stare in giudizio personalmente. Se l’opponente non compare senza un valido e giustificato motivo, il Giudice (con ordinanza appellabile) convalida il provvedimento opposto, salvo che l’illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall'opponente o che l’autorità che ha emesso il provvedimento impugnato non abbia presentato la documentazione. 
Dopo l’istruttoria, il Giudice decide con sentenza appellabile in Tribunale e immediatamente ricorribile in Cassazione nel caso di inammissibilità pronunciata per essere il ricorso proposto fuori termine (vedi Cass. civ., n. 28147 del 25.11.09).
Con la sentenza il giudice determina l’importo della sanzione tra il minimo e il massimo edittale (deve esser pagata entro 30 giorni dalla notifica della sentenza a favore dell’amministrazione alla quale appartiene l’ente accertatore).
Se il giudice rigetta l’opposizione, non può escludere le sanzioni accessorie.
L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice, se richiesto e concorrendo gravi motivi, la disponga con ordinanza. In caso di pericolo imminente di danno grave e irreparabile, il giudice può anche disporre la sospensione con decreto pronunciato fuori udienza.

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