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Visualizzazione post con etichetta Codice della Strada e sanzioni. Mostra tutti i post

Opposizione all'esecuzione di cartella esattoriale prescritta - estratto di ruolo Agenzia Entrate Riscossione

Capita molto spesso che il contribuente scopra, magari a seguito di una richiesta di finanziamento presso il proprio istituto di credito, o anche solo a seguito di un estratto di ruolo, dell’esistenza di pendenze con Equitalia, legate a cartelle esattoriali particolarmente datate che, tuttavia, possono pregiudicare l'accesso al mutuo, come nell'esempio descritto.


Cosa fare?

- devi richiedere l’estratto di ruolo delle cartelle a proprio nome presso l’agenzia Entrate Riscossione Spa;

Le più frequenti sono quelle inerenti a violazione del Codice della Strada L. 689/1981 che dall'estratto di ruolo risultano notificate oltre i 5 anni e pertanto prescritte.
Sarà possibile, di conseguenza, impugnare l'estratto di ruolo richiesto presso gli sportelli dell'Agenzia Entrate Riscossione.


Avv. Raffaele Marciano






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Ricorso al prefetto art. 203 D. Lgs. n. 285/92

Il ricorso al prefetto (modello) è disciplinato dall'art. 203 del CdS: 

1. Il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'art. 196, nel termine di giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui e' consentito, possono proporre ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione, da presentarsi all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore ovvero da inviarsi agli stessi con raccomandata con ricevuta di ritorno. Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e puo' essere richiesta l'audizione personale. 
1-bis. Il ricorso di cui al comma 1 puo' essere presentato direttamente al prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tale caso, per la necessaria istruttoria, il prefetto trasmette all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore il ricorso, corredato dei documenti allegati dal ricorrente, nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione. 
2. Il responsabile dell'ufficio o del comando cui appartiene l'organo accertatore, e' tenuto a trasmettere gli atti al prefetto nel termine di sessanta giorni dal deposito o dal ricevimento del ricorso nei casi di cui al comma 1 e dal ricevimento degli atti da parte del prefetto nei casi di cui al comma 1-bis. Gli atti, corredati dalla prova della avvenuta contestazione o notificazione, devono essere altresi' corredati dalle deduzioni tecniche dell'organo accertatore utili a confutare o confermare le risultanze del ricorso.)) 
3. Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla meta' del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento.

Termine

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