25 novembre 2021

Sinistro Stradale: messa in mora risarcimento danni valida se priva degli elementi previsti dagli artt. 145 e 148 del codice delle assicurazioni?


Il Tribunale in sede di Appello aveva dichiarato inammissibile la domanda di risarcimento danni (accolta in primo grado) poiché aveva rilevato che in sede stragiudiziale la richiesta risarcitoria fosse carente degli specifici elementi prescritti dalla legge (art. 145 e 148 codice delle assicurazioni).

La Cassazione con l'ordinanza n. 36142 del 2021 ha chiarito che deve considerarsi sempre idonea ai fini della domanda di richiesta stragiudiziale di risarcimento del danno anche quando, seppur priva degli elementi previsti dalla legge, siano in concreto da ritenere superflui al fine di accertare le responsabilità e determinare il danno.

"la Corte ha evidenziato la necessità di evitare interpretazioni che favorirebbero capziosità e cavillosità, tenuto conto della collaborazione tra danneggiato e assicuratore della r.c.a., nella fase stragiudiziale, che impone correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.), e del fatto che il nostro intero ordinamento civile è permeato da un assetto teleologico delle forme, in virtù del quale sia in ambito sostanziale, sia in ambito processuale, nessuna nullità o invalidità è predicabile quando l'atto abbia comunque raggiunto il suo scopo, essendo ben note espressioni di questo principio, ad es., in campo sostanziale gli artt. 1420 e 1424 c.c., e in campo processuale l'art. 156 c.p.c., comma 3; da tali premesse consegue che anche il combinato disposto degli artt. 145 e 148 cod. ass., contrariamente a quanto ritenuto dal giudice a quo, va interpretato alla luce del principio della validità degli atti comunque idonei al raggiungimento dello scopo, e per quanto detto è sempre idonea al raggiungimento dello scopo la richiesta stragiudiziale di risarcimento quando sia priva di elementi che, pur espressamente richiesti dalla legge, siano nel caso concreto da ritenere superflui al fine di accertare le responsabilità e stimare il danno (cfr. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15445 del 03/06/2021, in motivazione);"


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