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modello accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 696 bis cpc - tentativo di conciliazione


TRIBUNALE CIVILE DI __________________
RICORSO EX ART. 696 - BIS C.P.C. 
ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO

Nell'interesse del Sig. ______________ (C.F.______________ ), nato a _____ (__) il __/__/19__ ed ivi residente in Via___________, n.__, rappresentato e difeso dall’ Avv.to ____________ (C.F:______________, P.E.C.__________________)e presso lo studio, in _____________, alla Via ________ n. _____, giusta procura in calce al presente atto il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata
ricorrente
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Dichiarazione art. 152 disp. att. c.p.c.

    modello
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  • SPESE PROCESSUALI - Principio ex art. 152 disp.att.c.p.c.: nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente (salvo il caso dell'art 96 c.p.c. - lite temeraria) non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari quando risulti titolare, nell'anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi dell'art. 76, commi da 1 a 3, e 77 de testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di spese di giustizia di cui al D.P.R. n. 115/2002. 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo: la parte che si trova nelle condizioni di cui sopra provvede ad inserire tale dichiarazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo, impegnandosi a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti di reddito verificatesi nell'anno precedente;

  • Calcoloart. 76, commi da 1 a 3, e 77 
  • art. 76, commi da 1 a 3 D.P.R. n.115/2002 - (condizioni per l'ammissione) -1. Puo' essere ammesso al patrocinio chi e' titolare di un redditoimponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.493,82. 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 92*, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito e' costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante. 3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.
N.B.* art. 92 D.P.R. n.115/2002  1. Se l'interessato all'ammissione al patrocinio convive con il coniuge o con altri familiari, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 76, comma 2, ma i limiti di reddito indicati dall'articolo 76, comma 1, sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
art 77 D.P.R. n.115/2002 - (Adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione) 1. I limiti di reddito sono adeguati ogni due anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Oggi è pari a euro 11.493,82; 
 Si applicano inoltre
commi 2 e 3 art. 79 D.P.R. n.115/2002 2. Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea correda l'istanza con una certificazione dell'autorita' consolare competente, che attesta la veridicita' di quanto in essa indicato. 3. Gli interessati, se il giudice procedente o il consiglio dell'ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiedono, sono tenuti, a pena di inammissibilita' dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicita' di quanto in essa indicato.
art. 88 D.P.R. n.115/2002 - 1. Nei programmi annuali di controllo fiscale della Guardia di finanza sono inclusi i controlli dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, individuati sulla base di appositi criteri selettivi, anche tramite indagini bancarie e presso gli intermediari finanziari.  


  • CONTRIBUTO UNIFICATO- se la parte non supera il reddito imponibile IRPEF di tre volte l'importo previsto dall'art. 76 DPR 115/2002 è esente. Si allega una dichiarazione nel fascicolo con documento di riconoscimento.

ex art.9 comma 1-bis del DPR 115/2002: 1-bis. Nei processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore a tre volte l'importo previsto dall'articolo 76, sono soggette, rispettivamente, al contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 3, salvo che per i processi dinanzi alla Corte di cassazione in cui il contributo e' dovuto nella misura di cui all'articolo 13, comma 1.

art. 13, comma 1, lettera a), e comma 3 - 1. Il contributo unificato e' dovuto nei seguenti importi: a) euro 37 per i processi di valore fino a 1.100 euro, nonché per i processi per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma-1 bis, per i procedimenti di cui all'articolo 711 del codice di procedura civile, e per i procedimenti di cui all'articolo 4, comma 16, della legge 1° dicembre 1970, n. 898; 3. Il contributo e' ridotto alla meta' per i processi specialiprevisti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento e per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis. Ai fini del contributo dovuto, il valore dei processi di sfratto per morosità si determina in base all'importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell'atto di citazione per la convalida e quello dei processi di finita locazione si determina in base all'ammontare del canone per ogni anno.

 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione redditi Irpef 
    per l'esenzione del contributo unificato
leggi : 
  1. Illegittimità costituzionale dell’art. 152, u. p. disp. di att. cpc - Sentenza Cort. Cost. n 241/2017;
  2. Dichiarazione art. 152 disp. att. c.p.c.;
  3. modello dichiarazione redditi Irpef art. 152 disp.att. cpc.
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Illegittimità costituzionale dell’art. 152, u. p. disp. di att. cpc - Sentenza Cort. Cost. n 241/2017

L'eccessiva gravità della sanzione e delle sue conseguenze, rispetto al fine perseguito, comporta la manifesta irragionevolezza dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., ultimo periodo, il quale prevede che "A tale fine la parte ricorrente, a pena di inammissibilità di ricorso, formula apposita dichiarazione del valore della prestazione dedotta in giudizio, quantificandone l'importo nelle conclusioni dell'atto introduttivo".

L'ultimo periodo dell'art. 152 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile prevedeva:

Art. 152. (Esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali) 
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Cosa fare se non si è stati ancora chiamati a visita dall'INPS per l'invalidità civile?

Capita, ormai sempre più spesso, che presentata la domanda di invalidità civile all'INPS, questa rimanga inevasa per un periodo molto lungo.

Chi ha presentato la domanda, quindi, resta a casa in attesa di essere chiamato a visita.

Sul punto interviene la Legge 533/1973 che prevede all'

Art. 7. (Formazione del silenzio rifiuto sulla richiesta agli istituti previdenziali e assistenziali)
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Modello dichiarazione di dissenso art. 445 bis 4° comma cpc

TRIBUNALE DI ____________________
SEZIONE LAVORO
GIUDICE _______________
RG. _________/____________
DICHIARAZIONE DI DISSENSO EX ART. 445 BIS COMMA 4 C.P.C.
PER
Il Sig. ___________ nato il __/__/_____ a _____________________ (CF._______________) e residente a ___________ in via ______________ n__, rappresentato e  difeso, in virtù di mandato in calce all’accertamento tecnico preventivo obbligatorio, dall’Avv. ________________ (C.F. ___________________), nonché e domiciliato presso il suo studio in ________________ alla via _________________ n.___ (tel e fax ________________ pec _________@pec.it)
CONTRO
INPS, in persona del Presidente p.t. con sede in ________________________alla via ___________________ nonché rappresentata e difesa da _________________________
PREMESSO
1.      Che, con comunicazione a mezzo pec del __/__/____ la cancelleria del Tribunale ______________ rendeva nonto il decreto di chiusura delle operazioni peritali relative al ricorso ex art. 445 bis c.p.c. proposto dal sig.____________________ avverso l’INPS;
2.      Che, il Sig. __________________ ritiene di sollevare le seguenti contestazioni all’elaborato peritale, osservazioni così come formulate dal proprio consulente di parte il Dott._______________:”non si concorda con le conclusioni del CTU (NON INVALIDO ________________________)” per le seguenti motivazioni:
a)     Il periziando è affetto da ___________________________ (come da certificazione medica depositata in atti);
b)     Le operazioni peritali si sono svolte in data __/__/____ e  in quella sede il CTU non ha tenuto conto ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
c)      ___________________________________________;
che, pertanto, si contestano espressamente e conclusioni offerte dal CTU;
TUTTO QUANTO CIO’ PREMESSO
Il Sig. _________________________ come rappresentato, difeso e domiciliato manifesta il proprio
DISSENSO
All’omologazione dell’accertamento sanitario ex art. 445 bis comma 4 c.p.c., con espressa riserva di proporre il ricorso introduttivo del giudizio ex art. 445 bis comma 6 c.p.c. nei termini di legge
_____________lì, __/__/_____

Avv. ____________________
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Poco curato - manuale pratico per invalidità civile, autismo, disabilità ed handicap

Abbiamo acquistato qualche giorno fa questo testo della Maggioli:


Lo abbiamo fatto con l'intento di approfondire e studiare argomenti che sempre più spesso affrontiamo in ambito professionale.

Con un certo rammarico, possiamo affermare che non siamo affatto soddisfatti dell'acquisto.

Il testo è poco curato, di fronte ad un manuale che si propone (vd indice) di parlare di invalidità tout court, pensate che è del tutto assente l'assegno ordinario di invalidità ai sensi della L. 222/1984
Inoltre, cosa più grave di fronte ad un "Manuale pratico" è la presenza nel formulario di un ricorso attualmente improcedibile che non tiene conto della riforma che ha introdotto l'accertamento tecnico preventivo obbligatorio ai sensi dell'art. 445 bis del c.p.c.

Al testo non possiamo che dare questo giudizio


POCO CURATO

recensione
dell'Avv. Aniello Maiese

ATPO
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Accertamento tecnico preventivo obbligatorio art. 445 bis cpc

1 commenti

 Accertamento tecnico preventivo obbligatorio art. 445 bis cpc


ATPO
a cura dell'Avv. Maiese Aniello

Fase amministrativa: si propone domanda di invalidità tramite un patronato ed eventuale ricorso amministrativo con visita presso le commissioni Inps. Solo al termine di tale fase potrà procedersi all'inoltro di un atpo presso il competente giudice del lavoro per vedersi riconosciuto quanto negato in fase amministrativa.

PROCEDURA

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