5 giugno 2015

Atp previdenziale dopo il dissenso Inps - ricorso art. 445 bis 6° comma c.p.c. -

accertamento tecnico preventivo obbligatorioNella prima parte, che potrete rivedere seguendo questo link, abbiamo analizzato tale procedura sino all'omologa. Ora vogliamo soffermarci sull'ipotesi di dissenso e conseguente introduzione del ricorso ai sensi dell'art. 445 - bis 6° comma del c.p.c. con particolare attenzione al caso in cui sia l'Inps a proporlo.

- chiusura operazioni peritali: entro 30 giorni dalla chiusura delle operazioni peritali è necessario che la parte interessata a sconfessare le conclusioni del CTU formuli:

  • la dichiarazione di dissenso (modello): a seguito della quale entro 30 giorni è necessario si proponga:

    • ricorso introduttivo (modello): attraverso il quale inizia la fase di merito con la specificazione, a pena di inammissibilità, dei motivi della contestazione. 

Considerazioni:

  • non si potrà contestare genericamente le risultanze dell'accertamento peritale con  l’onere di specificare i motivi della contestazione (così come previsto, in quella sede, dall’art. 434 c.p.c.): la ratio è duplice, evitare sia un nuovo accertamento sanitario in realtà inutile (in quanto rivolto a verificare la condivisibilità di un accertamento non specificamente contestato), sia, nel caso di ricorso dell’Inps, che la parte privata che ha ottenuto un accertamento tecnico favorevole risulti in concreto danneggiata (quanto meno in relazione ai tempi di erogazione della prestazione) da finte opposizioni;
  • che se entrambe le parti depositano tempestivamente la dichiarazione scritta di dissenso, ciascuna, ovviamente, avrà il termine perentorio di trenta giorni per intraprendere il giudizio di merito; i due procedimenti dovranno essere riuniti ex art. 273 c.p.c. e art. 151 disp. att. c.p.c., essendo attinenti alla stessa causa in quanto entrambe le parti, da posizioni contrapposte, chiedono l’accertamento sulla sussistenza o meno di uno stesso diritto;
  • Vi consigliamo anche la lettura "Il Nuovo Processo Previdenziale e assistenziale - A.M. Luna, M. Forziati, magistrati del Tribunale di Roma - Giurisprudenza di Merito n. 7-8 2012"
A seguito del deposito del ricorso, il Giudice fissa l'udienza. Il ricorrente notifica alla controparte (almeno un mese prima) il ricorso. Mentre, la controparte, dovrà costituirsi almeno 10 giorni prima dell'udienza. 

Inizia la fase di merito che si svolge nelle forme del rito del lavoro, ma la sentenza che lo conclude è inappellabile  (ult. comma art. 445 bis c.p.c.)
A tal proposito:

Nessun commento: