12 gennaio 2022

Avviso di addebito INPS: tutele giurisdizionali


Prima di procedere con le tutele giurisdizionali è opportuno chiarire tempi e modi dell'iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali.

Iscrizione a ruolo

L'iscrizione a ruolo segue ovviamente il mancato pagamento.
L'ente può richiedere il pagamento mediante avviso bonario al debitore; se il debitore paga entro 30 giorni dall'avviso l'iscrizione a ruolo non è eseguita.

Salvo il termine di decadenza previsto dall'articolo 25, l'iscrizione a ruolo è eseguita nei sei mesi successivi alla data prevista per il versamento. Se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice. 

Tutele giurisdizionali

Le tutele giurisdizionali che il contribuente piò proporre contro gli avvisi di pagamento in materia di entrate previdenziali, ed in genere per quelle non tributarie, sono:

  • opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6, del d.lgs. 46/1999, ovverosia nel termine di giorni 40 dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro; 

ricorso in opposizione all'avviso di addebito INPS 

  • opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1. c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2. e art. 618-bis c.p.c.); 
  • opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., ovverosia "nel termine perentorio di cinque giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto" (il termine è di venti giorni a decorrere dal 1. marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal D.L. 14.3.2005, n. 35, conv. in L. 14.5.2005, n. 80, la cui entrata in vigore è stata differita dapprima alla data del 1. gennaio 2006 dall'art. 8 del D.L. 30.6.2005, n. 115, conv. in L. 17.8.2005, n. 168 e poi a quella detta del 1. marzo 2006, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'art. 1, L. 28 dicembre 2005, n. 263 e modificato dall'art. 1, D.L. 30 dicembre 2005, n. 271) per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2. c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1. c.p.c.).

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