4 gennaio 2017

Accertamenti tecnici irripetibili art. 360 c.p.p.

L'accertamento tecnico appartiene agli atti tipici che il PM può compiere durante la fase delle indagini preliminari.
Analizziamo la disciplina degli accertamenti tecnici irripetibili e che ai sensi dell'art. 431 c.p.p. l.c) entreranno a far parte del fascicolo per il dibattimento.

Art. 360. Accertamenti tecnici non ripetibili 

1. Quando gli accertamenti previsti dall'articolo 359 riguardano persone, cose o luoghi il cui stato e' soggetto a modificazione, il pubblico ministero avvisa, senza ritardo, la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico e della facolta' di nominare consulenti tecnici. 

Qualora sia necessario provvedere ad una autopsia su un cadavere, una delle classiche ipotesi di accertamento tecnico irripetibile, il P.M. procede all'avviso da inviare:
  • alla persona sottoposta alle indagini;
  • alla persona offesa dal reato;
  • ai difensori.
con l'indicazione:
  • del giorno;
  • dell'ora;
  • del luogo
fissati per il conferimento dell'incarico e della facoltà di nominare consulenti tecnici.

2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364 comma 2. 

il secondo comma chiarisce che la persona sottoposta alle indagini priva del difensore e' altresi' avvisata che e' assistita da un difensore di ufficio, ma che puo' nominarne uno di fiducia.


3. I difensori nonche' i consulenti tecnici eventualmente nominati hanno diritto di assistere al conferimento dell'incarico, di partecipare agli accertamenti e di formulare osservazioni e riserve. 

nel giorno nel luogo comunicato nell'avviso si procede al conferimento dell'incarico, del quale viene redatto verbale, tenendo conto degli articoli 116 e 117 del D.Lgs. 271/89

Art. 116 (Indagini sulla morte di una persona per la quale sorge sospetto di reato) 1. Se per la morte di una persona sorge sospetto di reato, il procuratore della Repubblica accerta la causa della morte e, se lo ravvisa necessario, ordina l'autopsia secondo le modalita' previste dall'articolo 360 del codice ovvero fa richiesta di incidente probatorio, dopo aver compiuto le indagini occorrenti per l'identificazione. Trattandosi di persona sconosciuta, ordina che il cadavere sia esposto nel luogo pubblico a cio' designato e, occorrendo, sia fotografato; descrive nel verbale le vesti e gli oggetti rinvenuti con esso, assicurandone la custodia. Nei predetti casi la sepoltura non puo' essere eseguita senza l'ordine del procuratore della Repubblica. 2. Il disseppellimento di un cadavere puo' essere ordinato, con le dovute cautele, dall'autorita' giudiziaria se vi sono gravi indizi di reato.

Art. 117 (Accertamenti tecnici che modificano lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone) 1. Le disposizioni previste dall'articolo 360 del codice si applicano anche nei casi in cui l'accertamento tecnico determina modificazioni delle cose, dei luoghi o delle persone tali da rendere l'atto non ripetibile.

4. Qualora, prima del conferimento dell'incarico, la persona sottoposta alle indagini formuli riserva di promuovere incidente probatorio, il pubblico ministero dispone che non si proceda agli accertamenti salvo che questi, se differiti, non possano piu' essere utilmente compiuti. 
5. Se il pubblico ministero, malgrado l'espressa riserva formulata dalla persona sottoposta alle indagini e pur non sussistendo le condizioni indicate nell'ultima parte del comma 4, ha ugualmente disposto di procedere agli accertamenti, i relativi risultati non possono essere utilizzati nel dibattimento.

E' data facoltà alla persona sottoposta alle indagini di formulare riserva di promuovere incidente probatorio, in tal caso il PM dispone:

  • che non si proceda agli accertamenti, ma che si proceda all'incidente probatorio secondo la norma di cui all'art. 392 c.p.p.;
  • di procedere con l'accertamento qualora se differito non possa più compiersi (l'ult. comma prevede una limitazione a questa facoltà del PM di procedere comunque con l'accertamento tecnico pur non sussistendo le condizioni di non differimento, consistente nell'impossibilità di utilizzare i risultati nel dibattimento).

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