14 gennaio 2017

Caparra confirmatoria: per l'adempiente due discipline alternative

La caparra confirmatoria, al pari di quella penitenziale (art. 1386 c.c.), ha natura di patto contrattuale a carattere reale.

Il recesso unilaterale dal contratto, previsto dall'art. 1385 c.c. in caso di inadempimento della parte che ha versato la caparra, è di natura legale e postula necessariamente l'inadempimento dell'altro contraente di cui,
la parte non inadempiente, può avvalersi in luogo dell'azione di adempimento o di quella generale della risoluzione.

Art. 1385. (Caparra confirmatoria). Se al momento della conclusione del contratto una parte da' all'altra, a titolo di caparra, una somma di danaro o una quantita' di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta. 
Se la parte che ha dato la caparra e' inadempiente, l'altra puo' recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente e' invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra puo' recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra. 
Se pero' la parte che non e' inadempiente preferisce domandare l'esecuzione o la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno e' regolato dalle norme generali.

Inadempimento

E' quello normale che dà luogo alla risoluzione del contratto e la gravità è la stessa prevista in generale per la risoluzione dall'art. 1455 c.c.

Art. 1455. (Importanza dell'inadempimento). Il contratto non si puo' risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra.

Recesso

non risulta subordinato a un termine essenziale o ad una diffida ad adempiere.

Rimedi

se la parte inadempiente è quella che ha dato la caparra, l'altra può:
  • recedere dal contratto (trattenendo la caparra); (2°comma)
  • esecuzione o risoluzione del contratto + risarcimento del danno; (3°comma)
Se la parte inadempiente è quella che ha ricevuto la caparra, l'altra può:
  • recedere dal contratto esigendo il doppio della caparra; (2°comma)
  • esecuzione o risoluzione del contratto e risarcimento del danno; (3°comma)
le due coppie di rimedi a favore della parte non inadempiente hanno carattere distinto, alternativo e non cumulabile.

A tal proposito la cassazione a sezione unite ha chiarito tale aspetto che in ambito processuale acquista particolare rilevanza:

Cass. civ. Sez. Unite Sent., 14/01/2009, n. 553

Le S.U., in esito all’esame della variegata e contrastante giurisprudenza in riferimento al rapporto tra i due rimedi previsti dall’art. 1385 cod. civ. e nel confronto con le posizioni dottrinarie espresse in materia, hanno ritenuto - anche alla luce del principio di ragionevole durata del processo (art. 111, comma 2 Cost.) - che, proposta domanda di risoluzione e risarcimento integrale del danno, non può ritenersi consentita la trasformazione in domanda di recesso con ritenzione di caparra, ponendosi i rapporti tra le due azioni in termini di incompatibilità strutturale e funzionale, altrimenti vanificandosi la funzione della caparra di consentire una liquidazione anticipata e convenzionale del danno, volta ad evitare l’instaurazione di un giudizio contenzioso, e consentendosi alla parte non inadempiente di scommettere senza rischi sul processo.

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