E' il caso di dedicare un attimo di attenzione alla riforma forense nella parte che interessa lo svolgimento dell'esame di stato. Riforma che nell'immediato ha sortito il primo effetto:
16 dicembre 2013
18 ottobre 2013
L’app scanner per gli Avvocati
Vi sarete trovati diverse volte, durante un’udienza e non solo, con l’esigenza di fare una copia di un documento, anche solo di una pagina. Magari, allora, vi siete messi in cerca di un fotocopiatore lì nel tribunale. L’avete trovato?!
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2 ottobre 2013
Sinistro stradale competenza territoriale art. 20 cpc
A seguito di un incidente stradale, nell’eventualità in cui dovessimo essere difensori del danneggiato, è necessario valutare la competenza territoriale per esperire la nostra legittima domanda di risarcimento danni.
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5 luglio 2013
Aggiornamento lesioni di lieve entità art. 139 comma 1 del Codice delle Assicurazioni private D.L. 209/2005
l’aggiornamento annuale
degli importi per il risarcimento
del danno biologico
per lesioni di lieve entità.
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14 giugno 2013
Aumento IN VIGORE delle marche da Bollo D.L. 43/2013
Definitivamente approvate le modifiche al Decreto Omnibus - D.L. 26 Aprile 2013 n. 43 -
Entrata in vigore del provvedimento: 27/04/2013
Decreto-Legge convertito con modificazioni
dalla L. 24 giugno 2013, n. 71
(in G.U. 25/6/2013, n. 147)
Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015
Voi direte..
e cosa c'entra con l'aumento
del costo del 10% delle Marche da Bollo?
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10 giugno 2013
avvocato praticante abilitato
In data 07/06/2013 il Consiglio Nazionale Forense si è pronunciato con questi due pareri sulla Disciplina del tirocinio e giuramento del Praticante Avvocato Abilitato dopo l'entrata in vigore della L.247/2012.
Di seguito potete leggere entrambi i pareri:
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27 maggio 2013
Come fare un Atto di precetto su decreto ingiuntivo
Art. 480 e ss. c.p.c.
Con la notifica di quest'atto, il creditore manifesta la volontà di procedere ad esecuzione forzata, consistente in un'intimazione rivolta al debitore di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo, entro un termine non minore di 10 g. e nel contestuale avvertimento che, in mancanza, si procederà con l'esecuzione vera e propria (pignoramento mobiliare, immobiliare o presso terzi etc..).
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20 maggio 2013
praticanti abilitati, patrocinio, limiti, cause di lavoro e previdenza
Dopo i pareri del CNF (lavoro/previdenziale ed esecuzioni immobiliari) non tarda anche la Cassazione Civile sez. Lavoro a far sentire la propria voce, con una pronuncia che si muove nella stessa direzione del Consiglio Nazionale Forense.
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Abilitazione al patrocinio
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12 maggio 2013
Austerity: l'INPS annulla le visite fiscali d'ufficio per i Dipendenti Pubblici
Austerity:
L’Inps ha deciso di annullare le visite fiscalid’ufficio per i dipendenti pubblici
Niente più visite a domicilio per le assenze a causa di malattia dei lavoratori impiegati in aziende ed enti pubblici. I medici di famiglia non ci stanno: “Mille di noi saranno licenziati e in più si favorisce l’assenteismo”
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Insultare i politici è reato?
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Per la sostituzione in udienza occorre la delega scritta solo per il praticante abilitato.
Riforma forense, prime applicazioni:
per la sostituzione in udienza basta la delega verbale
La delega scritta occorre solo per il praticante abilitato
Prime applicazioni della riforma forense entrata in vigore lo scorso mese di febbraio 2013.
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Avv. Gabriella Filippone,
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11 maggio 2013
Praticante avvocato: riforma
La nostra idea di riforma è a dire il vero molto ambiziosa, dal momento che non si occupa soltanto dei praticanti ma affonda le proprie radici nel sistema universitario.
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10 maggio 2013
Pillole di Medicina Legale a cura del Dott. Aniello Maiese
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Accertamento tecnico preventivo obbligatorio art. 445 bis cpc
ATPO
- accertamento tecnico preventivo obbligatorio art. 445 bis c.p.c.;
- dichiarazione redditi Irpef art. 152 disp.att. cpc ;
- dichiarazione di dissenso art. 445 bis 4° comma cpc;
- ricorso previdenza dopo il dissenso nell'atp
- comparsa Costituzione e risposta dopo dissenso 445 bis, 6°c, cpc:
- Cosa fare se non si è stati chiamati dall'INPS per la visita?
a cura dell'Avv. Maiese Aniello
Fase amministrativa: si propone domanda di invalidità tramite un patronato ed eventuale ricorso amministrativo con visita presso le commissioni Inps. Solo al termine di tale fase potrà procedersi all'inoltro di un atpo presso il competente giudice del lavoro per vedersi riconosciuto quanto negato in fase amministrativa.
PROCEDURA
L'indennità di Accompagnamento: profili medico-legali
L’indennità di accompagnamento (leggi 18/80 e 508/88) è quella provvidenza economica, a carattere socio assistenziale, erogata dalla Stato a favore degli invalidi civili che, oltre ad essere portatori di un’invalidità totale (100%), siano anche nell’impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente da parte di terze persone o, necessitano di assistenza continua poiché non in grado di svolgere autonomamente i cosiddetti quotidiani atti della vita.
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9 maggio 2013
Giustizia Civile e consultazione pubblica dei fascicoli
Giustizia civile mobile
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praticandoildiritto@gmail.com
Il Ministero della giustizia ha rilasciato un'applicazione gratuita che consente la consultazione in forma anonima dei registri civili.
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2 maggio 2013
Praticante avvocato: cos'è?
Rispondiamo ad una domanda relativamente semplice..
Chi sono i praticanti avvocati?!O meglio cosa sono?!
Leggi anche:
- praticante avvocato abilitato
parere CNF per i praticanti Avvocati abilitati su:
- materia lavoro e previdenziale;
- esecuzioni immobiliari.
Cosa significa praticante avvocato?
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30 aprile 2013
IusCloud: un'applicazione 4 applicazioni
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29 aprile 2013
Applicazione calcolo termini
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Strumento molto semplice e facile da utilizzare per avvocati e giuristi in genere.
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26 aprile 2013
Applicazione i4codici di Simone Editore
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24 aprile 2013
Decreto Ingiuntivo su Cambiale
La cambiale è un titolo di credito la cui funzione tipica, anche se non esclusiva, è quella di differire il pagamento di una somma di denaro.
La cambiale è regolata dal r.d. 14-12-1933, n°1669, con il quale è stata data attuazione in Italia alla Convenzione di Ginevra del 1930 per unificazione internazionale del diritto cambiario.
Il termine cambiale disegna due fattispecie distinte che sono la cambiale tratta ed il vaglia cambiario.
- Cambiale tratta: ordine di pagamento; una persona (traente) ordina ad un’altra persona (trattario) di pagare una somma di denaro al portatore del titolo.
- Vaglia cambiario: promessa di pagamento l’emittente, promette il pagamento; il prenditore è il beneficiario del pagamento.
Sono requisiti formali essenziali della cambiale:- Denominazione di cambiale espressa nella lingua in cui il titolo è redatto: cambiale tratta, vaglia/pagherò
- Ordine incondizionato o promessa incondizionata una somma determinata.
- Il nome di chi è designato a pagare.
- Il nome del primo prenditore.
- La data d’emissione.
- Sottoscrizione traente o emittente. A differenza di tutti gli altri requisiti la sottoscrizione deve essere autografa.. cioè apposta manualmente dal traente o dall’emittente.
- Indicazione della scadenza del titolo: per esigenza di certezza del portatore, può essere: A vista, A certo tempo vista, A certo tempo data,a giorno fisso.L’omissione indica che la cambiale è esigibile a vista.
- Indicazione del luogo d’emissione
- Indicazione del luogo di pagamento.
Come agire per ottenere il pagamento cambiario:
- azione cambiaria diretta e azione di regresso
- procedimento per ingiunzione
- procedimento di cognizione
- l'azione di arricchimento
Le azioni cambiarie: In caso di rifiuto del pagamento e nella cambiale tratta anche in caso di rifiuto di accettazione, il portatore del titolo può agire contro tutti gli obbligati cambiari, individualmente o congiuntamente, per ottenere il pagamento.
Azione diretta: L’azione diretta non è soggetta a particolari formalità ed in particolare non è subordinata alla levata del protesto. Inoltre, non è soggetta ad alcun termine di decadenza.
Azione di regresso: Più complessa è la disciplina dell’azione cambiaria di regresso. Condizioni sostanziali.
L’azione contro gli obbligati di regresso può essere innanzi tutto esercitata alla scadenza, se il pagamento non ha avuto luogo. Può essere inoltre esercitata anche prima della scadenza:
- Se l’accettazione è stata rifiutata in tutto o in parte;
- In caso di fallimento del trattario, abbia o non abbia accettato, o dell’emittente nel pagherò cambiario, di cessazione dei pagamenti da parte degli stessi; di esecuzione infruttuosa sui loro beni,
- In caso di fallimento del traente di una cambiale non accettabile.
Il Protesto Il protesto è l’atto autentico necessario che constata la mancata accettazione o il mancato pagamento della cambiale da parte del designato a pagare in via principale o trattario o emittente). Il protesto deve essere elevato dietro presentazione del titolo contro i soggetti designati nella cambiale per l’accettazione o il pagamento. Sono abilitati alla levata del protesto i notai, gli ufficiali giudiziari e i loro aiutanti o, in mancanza, anche i segretari comunali.
La cambiale protestata costituisce titolo esecutivo per l’ammontare non pagato.
Se il mancato pagamento è parziale, l’azione esecutiva potrà essere esercitata per quella parte della somma portata dalla cambiale e non pagata.
Il portatore del titolo potrà comunque richiedere:
- l’ammontare non pagato della cambiale;
- gli interessi al tasso legale dal giorno della presentazione;
- le spese per il protesto (o equivalenti) o altre spese. Il protesto può essere annotato sulla cambiale o può essere fatto con atto separato, ma in tal caso se ne deve fare menzione sulla cambiale.Il protesto ha valore di atto pubblico. I protesti per mancato pagamento ( ma non quelli per mancata accettazione9 sono soggetti a pubblicità legale. Il processo cambiario
La cambiale originariamente in regola col bollo vale come titolo esecutivo (artt. 63 e 104 l. camb.). Il possessore della stessa può perciò iniziare la procedura esecutiva sui beni del debitore senza doversi preventivamente munire di un provvedimento giudiziale di condanna. L’esecuzione deve essere preceduta dalla notificazione del precetto. Il precetto è un atto redatto dalla parte col quale viene intimato al proprio debitore (a cui l’atto viene notificato) di eseguire entro un termine perentorio (non inferiore ai 10 giorni) la prestazione dovutagli in base al titolo esecutivo Soltanto dopo che sia decorso il termine indicato nell’atto di precetto è possibile iniziare l’esecuzione forzata sui beni del debitore.
- procedimento di cognizione Il portatore della cambiale può avvalersi in alternativa dell’ordinario procedimento di cognizione diretto ad ottenere sentenza di condanna. Ed è questa la sola via praticabile se la cambiale non era originariamente in regola con il bollo, purché sia stata successivamente regolarizzata. - procedimento per ingiunzione Alle stesse condizioni, il portatore può infine far ricorso al procedimento monitorio per ottenere un decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, che gli consente di iscrivere ipoteca giudiziale sui beni del debitore. In caso di opposizione al decreto ingiuntivo si instaura un ordinario procedimento di cognizione. - l'azione di arricchimento Può infine verificarsi che il portatore della cambiale abbia perduto, per decadenza o prescrizione, tutte le azioni cambiarie e non abbia alcuna azione causale da esercitare. In tal caso l’art. 67 l. camb. Gli consente di agire contro il traente, l’accettante o il girante “per la somma di cui si siano arricchiti ingiustamente a suo danno”.
Prescrizione
- L’azione del portatore contro gli obblighi in via diretta si prescrive in 3 anni dalla scadenza e, nel caso di cambiale a vista, dall’avvenuta presentazione infruttuosa.
- L’azione di regresso dell’ultimo portatore si prescrive in 1 anno dalla data del protesto o della scadenza se vi è clausola senza spese.
- L’azione di ulteriore regresso si prescrive in 6 mesi dal giorno in cui l’obbligato di regresso ha pagato la cambiale o è stata promossa azione nei suoi confronti.
Compilazione di una cambiale
- Data e luogo di emissione.
- Importo della somma da pagare espressa in cifre. In caso di discordanza vale l'importo scritto in lettere.
- La data di scadenza.
- Ordine di pagamento (pagherò se è un vaglia cambiario, pagherete se è una tratta).
- Il Beneficiario della somma dovuta. Può essere una persona fisica o una persona giuridica, ad esempio una società commerciale S.p.a o S.r.l.
- Importo della somma da pagare espressa in lettere.
- Il luogo dove si deve effettuare il pagamento, può essere il domicilio del debitore o la banca.
- Dati del debitore.
- La sottoscrizione di colui che emette il titolo, ossia la firma apposta dall’emittente nel pagherò e dal traente nella tratta.
- Se necessario viene inserito l'avallo, ovvero una garanzia di pagamento che viene scritta sulla cambiale da parte di un soggetto detto avallante, se presente questo soggetto dovrà pagare il debito in caso di insolvenza. Si usa inserire la dicitura "Per avallo" seguita da Firma e C.F. dell'avallante.
La pratica nel Decreto Ingiuntivo per assegno bancario
L’assegno bancario è un titolo di credito mediante il quale un soggetto (traente), che possiede fondi disponibili presso una banca (trattario), ordina alla banca stessa di pagare una certa somma a vista ad un beneficiario o anche al portatore del titolo, se si tratta di un assegno trasferito.
Dopo aver fornito
alcuni spunti, sulla materia degli assegni, anche mediante schemi e link
esterni, affrontiamo in concreto il
Questa azione ha natura extracambiaria e presuppone la perdita dell'azione cambiaria contro tutti gli obbligati e la mancata azione causale (il caso ad esempio della prescrizione sopravvenuta del diritto sottostante) contro qualsiasi obbligato.
decreto ingiuntivo su assegno bancario.
N.B. L'azione cambiaria (di regresso) contro i giranti e gli altri obbligati può essere esercitata solo se sono verificate le condizioni di cui all’articolo 45 della legge assegni. L’assegno deve essere presentato in tempo utile (art.32 L. Assegni)
L’art. 32 del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736 prevede l’assegno bancario deve essere presentato al pagamento nel termine:
- di 8 giorni se è pagabile nello stesso comune in cui fu emesso;
- di 15 giorni se pagabile in altro comune del Regno;
- di 30 giorni se è pagabile nei territori comunque soggetti alla sovranità italiana compresi nel bacino del Mediterraneo;
- di 60 giorni se è pagabile negli altri territori soggetti alla sovranità italiana;
- in un paese diverso da quello nel quale è pagabile deve essere presentato entro il termine di 20 giorni o di 60 giorni, a seconda che il luogo di emissione e quello di pagamento siano nello stesso o in diversi continenti;
- se emessi in un paese d’Europa e pagabili in un paese litoraneo del Mediterraneo o viceversa sono considerati come assegni bancari emessi e pagabili nello stesso continente.
I termini suddetti decorrono dal giorno indicato nell’assegno bancario come data d’emissione.e il rifiuto del pagamento sia constatato:
- con atto autentico (protesto) [46, 48, 60, s., 78], oppure:
- con dichiarazione del trattario scritta sull’assegno bancario con l’indicazione del luogo e del giorno della presentazione (solo quando sull’assegno è apposta la clausola “senza spese e senza protesto” n.d.r.) oppure:
- con dichiarazione di una stanza di compensazione datata e attestante che l’assegno bancario le è stato trasmesso in tempo utile e non è stato pagato (constatazione o dichiarazione equivalente n.d.r.).
Il portatore mantiene i suoi diritti contro il traente, sebbene l’assegno bancario non sia stato presentato tempestivamente o non sia stato fatto il protesto o la constatazione equivalente.
Trova fondamento dal fatto che il traente o il girante, che non può più essere costretto con l’azione cambiaria a pagare l’importo indicato nel titolo, si arricchirebbero ingiustamente a danno del possessore il quale non abbia avuto la possibilità di esercitare l’azione causale, per l’inesistenza del rapporto sottostante.
In tema di legittimazione quella attiva spetta a qualsiasi possessore dell’assegno, mentre quella passiva interessa il traente ed i giranti con l’esclusione però dei loro avallanti.
Il giudizio che si instaura sarà un normale giudizio di cognizione.
È necessario, inoltre, porre l’attenzione sui termini di prescrizione che per le azioni cartolari sono disciplinati dall’art. 75 l.a.,
mentre le azioni causali hanno termini più lunghi, che variano a seconda del genere di diritto sottostante (es. la prescrizione ordinaria dei diritti è di 10 anni,
- Il regresso del portatore contro i giranti, il traente e gli altri obbligati si prescrive in sei mesi dallo spirare del termine di presentazione. Le azioni di regresso tra i diversi obbligati al pagamento dell’assegno bancario gli uni contro gli altri si prescrivono in sei mesi a decorrere dal giorno in cui l’obbligato ha pagato l’assegno bancario o dal giorno in cui l’azione di regresso è stata promossa contro di lui. L’azione di arricchimento si prescrive nel termine di un anno dal giorno della perdita dell’azione nascente dal titolo.
quella per il risarcimento danni di 5 anni,
- art. 2946 c.c. Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni.
Concludendo ricordiamo che il possessore dell’assegno bancario non pagato può percorrere la strada classica del decreto ingiuntivo con provvisoria esecuzione, su assegno, ove quest’ultimo costituisce titolo esecutivo.
- art.2947 c.c. Prescrizione del diritto al risarcimento del danno.
Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato. Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni. In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.
15 aprile 2013
Ricorso per Decreto Ingiuntivo
Decreto Ingiuntivo e Fattura
a cura del p.Avv. Michele Santoro
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20 gennaio 2013
Avv. Tommaso Sollazzo
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Alessandro Stanzione
Laureato in Giurisprudenza dal 2012 presso l'università degli Studi di Salerno.
Iscritto nell'albo dei praticanti avvocati di Salerno dal 2012.
Vincitore del concorso da Maresciallo dei Carabinieri.
-La pratica nell'atto di precetto su decreto ingiuntivo
-La pratica nell'atto di precetto su decreto ingiuntivo
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Avv. Aniello Maiese
E' stato iscritto nell'albo dei praticanti avvocati abilitati di Salerno.
Iscritto nell'albo degli Avvocati di Vallo Della Lucania dal 2015
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Dott. Aniello Maiese
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Michele Santoro
Laureato in Giurisprudenza dal 2012 presso l'università degli Studi di Salerno.
iscritto nell'albo dei praticanti avvocati di Salerno dal 2012.
- la pratica su ricorso per D.I. su fattura;
- la pratica su ricorso per D.I. su fattura;
Luca Pierri
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Enrica Cimino
Laureata presso l'Università di Pisa nel 2011.
Ha svolto la funzione di VPO per un anno presso la Procura di Lucca (2013).
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Commercialista e Revisore Dei Conti Fiorella Luigi
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D'Amato Vincenzo
Iscritto nell'albo dei praticanti commercialisti di Vallo Della Lucania dal 2013.
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19 gennaio 2013
Gabriella Filippone
Laureata in Giurisprudenza presso l'Università degli studi G. D'annunzio Chieti, di Teramo. Iscritta dal 1995 all'Albo Avvocati del Tribunale di Pescara, stessa città dove oggi esercita la professione di Avvocato. - piccole news;
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