![esecuzione esecuzione](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEimlh6TDjjGyd8PWi_izmpss8tqlJhnpKaiFBKoYneJJdUt2n0-OFHgCP2CIpta2DUxOY8_tQId3rZma7OowzTh4GTIL-Ldy1BVBdcaQHGEz-2HKc1t-a-En4sOqY55lzSKZpxKhoJ2J9A/s1600/1.jpg)
Ottenuto il provvedimento di rilascio dell'immobile inizia la fase successiva, nella quale è ricompresa anche l'esecuzione dello sfratto.
fattispecie dell'esecuzione per consegna o rilascio, ai sensi dell'art. 605 c.p.c.
Ai sensi dell'art. 2930 c.c. "Se non è adempiuto l'obbligo di consegnare una cosa determinata, mobile o immobile, l'avente diritto può ottenere la consegna o il rilascio forzati a norma delle disposizioni del codice di procedura civile [c.p.c. 605 ss.]".
Notifica titolo esecutivo e del precetto rilascio immobile, contenente l'invito a rilasciare l'abitazione entro il termine di 10 gg. (salvo diverso termine disposto nel titolo esecutivo) e la descrizione sommaria dei beni stessi. Ci si procura le copie autentiche necessarie per la notifica nei seguenti modi:
Di seguito sono indicate le diverse situazioni da affrontare, dovute alle differenze tra i diversi provvedimenti, per ottenere un titolo esecutivo munito della formula esecutiva così da poter procedere con la realizzazione del precetto e conseguente notifica: