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4 maggio 2020

Procedimento per convalida di sfratto

convalida


Procedura di sfratto per morosità art. 658 c.p.c.

sfratto per morosità - praticando il diritto

PROCEDURA

La lettera di messa in mora non è necessaria per l'avvio del procedimento di convalida di sfratto ed inoltre:

Cassazione civile sezione III, 13 marzo 2007, n. 5836 - Anche per i crediti derivanti da fitti e pigioni non è necessaria - ai fini della decorrenza degli interessi - la costituzione in mora quando il termine per pagare è scaduto e la prestazione deve essere effettuata nel domicilio del creditore. (cfr. art. 1219 del codice civile)


Esecuzione sfratto art. 605 c.p.c.

esecuzione

Ottenuto il provvedimento di rilascio dell'immobile inizia la fase successiva, nella quale è ricompresa anche l'esecuzione dello sfratto. 

fattispecie dell'esecuzione per consegna o rilascio, ai sensi dell'art. 605 c.p.c.

Ai sensi dell'art. 2930 c.c. "Se non è adempiuto l'obbligo di consegnare una cosa determinata, mobile o immobile, l'avente diritto può ottenere la consegna o il rilascio forzati a norma delle disposizioni del codice di procedura civile [c.p.c. 605 ss.]".
  • Notifica titolo esecutivo e del precetto rilascio immobile, contenente l'invito a rilasciare l'abitazione entro il termine di 10 gg. (salvo diverso termine disposto nel titolo esecutivo) e la descrizione sommaria dei beni stessi. Ci si procura le copie autentiche necessarie per la notifica nei seguenti modi:

Di seguito sono indicate le diverse situazioni da affrontare, dovute alle differenze tra i diversi provvedimenti, per ottenere un titolo esecutivo munito della formula esecutiva così da poter procedere con la realizzazione del precetto e conseguente notifica:


Atto introduttivo (Sfratto morosità) cosa c'è da sapere

tribunale

leggi: la pratica nello sfratto per morosità


Sfratto per morosità art. 658 c.p.c.

sfratto

Qui troverete cenni sullo sfratto per morosità, per approfondire la procedura in concreto

leggi: la pratica nello sfratto per morosità



La procedura introdotta ex articolo 658 c.p.c. può essere utilizzata esclusivamente nell’ipotesi in cui il conduttore si sia reso inadempiente nel pagamento dei canoni. Inoltre, è da considerarsi alternativo (stesso discorso vale per tutte le procedure di sfratto ex art. 657 e ss. c.p.c.) a quello ordinario (art. 447 bis. c.p.c.), caratterizzato dalla sommarietà del giudizio.


  • Ipotesi ulteriori: