9 agosto 2016

Cliente scivola sul pavimento bagnato del supermercato: responsabilità


Omessa segnalazione all'interno del supermercato di un tratto di pavimentazione bagnata non visibile, causa la rovinosa caduta a terra di un cliente, che transitava a piedi su quel tratto e cagionava a quest'ultimo lesioni personali.

La Corte di Cassazione (sentenza n. 31521/2016) – nell'accogliere la tesi del P.M. secondo cui:

  • il giudice aveva erroneamente prosciolto l’imputato a seguito della remissione della querela da parte del cliente infortunatosi;
ha affermato,  vista la natura di prevenzione relativa alla violazione ascrittagli, che ove un infortunio si verifichi:

  • per inosservanza degli obblighi di sicurezza normativamente imposti, tale inosservanza sarà a titolo di colpa specifica ex art. 43 c.p. e, quindi, di circostanza aggravante ex art. 590 c.p., comma 3, su chi detti obblighi avrebbe dovuto rispettare,
Art. 43. Elemento psicologico del reato. Il delitto: è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione; è preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente; è colposo, o contro l'intenzione quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. La distinzione tra reato doloso e reato colposo, stabilita da questo articolo per i delitti, si applica altresì alle contravvenzioni, ogni qualvolta per queste la legge penale faccia dipendere da tale distinzione un qualsiasi effetto giuridico.

Art. 590. Lesioni personali colpose. Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.
Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.
Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. (1)
Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

non rileva che ad infortunarsi sia stato:
  • un lavoratore subordinato,
  • una persona estranea all'ambito imprenditoriale;
purché vi sia il nesso causale con l'accertata violazione, poiché anche i terzi, qualora esposti ai pericoli derivanti da un'attività lavorativa da altri svolta nell'ambiente di lavoro, devono ritenersi destinatari delle misure di prevenzione.



Alcuni principi


  • principio di responsabilità penale personale: la condizione di "garante" rispetto a un bene da tutelare presuppone in capo al soggetto il potere giuridico di impedire la lesione del bene.

art. 40 c.p. - la norma precisa che "non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo" fonda la responsabilità penale dell'omittente non solo sull'obbligo, ma anche sul connesso potere giuridico di questi di impedire l'evento. 



Inoltre, con riguardo ai datori di lavoro, le fonti normative della posizione di garanzia sono rappresentate in via generale dall'art. 2087 c.c. e, in maniera più specifica, dalle discipline di settore in materia antinfortunistica (D.Lgs. n. 81/2008).

Su questo punto la Suprema Corte ha chiarito che in tema di prevenzione nei luoghi di lavoro, le norme antinfortunistiche sono dettate a tutela non soltanto dei lavoratori nell'esercizio della loro attività, ma anche dei terzi che si trovino nell'ambiente di lavoro, indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di dipendenza con il titolare dell'impresa, di conseguenza ove in tali luoghi si verifichino a danno del terzo i reati di lesioni o di omicidio colposi, è configurabile l'ipotesi del fatto commesso con violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro, di cui agli artt. 589, comma 2, c.p. e art. 590, comma 3, c.p., con conseguente perseguibilità d'ufficio delle lesioni gravi e gravissime, ex art. 590, u.c., c.p., purché sussista tra siffatta violazione e l'evento dannoso un legame causale e la norma violata miri a prevenire l'incidente verificatosi.


  • Caso analogo: fattispecie in cui è stata affermata la colpevolezza sia del legale rappresentante della società gerente il "kartodromo" sia del responsabile della pista per il decesso di una cliente, alla quale era stato consentito di accedere al "kart" nonostante indossasse una sciarpa che le cingeva il collo, la quale, impigliandosi nei meccanismi del circuito, ne aveva provocato la morte per soffocamento: Cass. pen. Sez. IV, 20/01/2014, n. 2343, S. e altro, in Ced Cass., n. 258436; Cass. pen. Sez. IV, 12/06/2012, n. 23147, D.L., in Ced Cass., n. 253322).


Cassazione penale, sezione IV, sentenza 21 luglio 2016, n. 31521




REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

______________________
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI VENEZIA;

nei confronti di:

C.D., N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 39/2014 GIUDICE DI PACE di ROVIGO, del 17/09/2015;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. _______________;

sentite le conclusioni del PG Dott. ________________, annullamento senza rinvio con trasmissione atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo.
Svolgimento del processo

Il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Venezia ricorre per cassazione avverso la sentenza, indicata in epigrafe, emessa dal Giudice di pace di Rovigo con cui ha dichiarato non doversi procedere per mancanza di querela nei confronti di C.D., imputato del delitto di lesioni colpose aggravate dalla violazione di norme in materia di prevenzione di infortuni sul lavoro, per essere il reato ascritto estinto per intervenuta remissione di querela.

Il fatto e’ ben descritto nella contestazione: perche’ il C., in qualita’ di direttore del supermercato Imperlando, con sede in (OMISSIS), per colpa, imprudenza, imperizia e negligenza, nonche’ nelle specifiche violazioni all’art. 64 /1 combinato disposto con l’art. 63 in riferimento all’allegato 4 al punto 1.4.9 del D.Lgs. n. 81 del 2008, ometteva di segnalare opportunamente all’interno del predetto supermercato un tratto di pavimentazione bagnata non visibile, causando la rovinosa caduta a terra del cliente F.E., che transitava a piedi su quel tratto e cagionava a quest’ultimo lesioni personali. In (OMISSIS).

Si denuncia violazione di legge avendo il Giudice di pace trascurato del tutto che la disposizione incriminatrice sottoposta alla sua valutazione esorbita dalla sua competenza per materia ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 4, comma 1, lett. a).

Si rappresenta che le norme in materia di prevenzioni infortuni, come oggetto di contestazione, si applicano non solo a tutela dei lavoratori, ma anche di terzi cosi’ come ha affermato uniformemente la giurisprudenza di legittimita’, con la conseguenza che il delitto di lesioni personali, aggravato ai sensi dell’art. 590 c.p., comma 3, e’ procedibile d’ufficio per cui non assume alcuna rilevanza la remissione di querela da parte della persona offesa.

Con memoria difensiva, depositata nei termini, il C., a mezzo del suo difensore, evidenzia l’infondatezza o, comunque, la sostanziale carenza di interesse alla proposizione del ricorso da parte del Procuratore Generale.

Innanzitutto, si rappresenta che se e’ vero che, nel capo d’imputazione, vengono richiamate norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e’ altrettanto incontestabile che non e’ in alcun modo presente la contestazione della circostanza aggravante di cui all’art. 590 c.p., comma 3, di avere, cioe’, commesso il fatto con violazione delle suddette norme.

In subordine, ancorche’ si volesse ritenere che l’aggravante in parola e’ implicitamente contestata, resta il fatto che l’imputazione della violazione delle suddette norme e’ stata fatta ad un soggetto qualificato come "Direttore del Supermercato" che non e’ in alcun modo titolare della posizione di garanzia riconnessa a tale asserita violazione. Solo il datore di lavoro e’ destinatario della posizione di garanzia di protezione indicata nelle norme anti-infortunistiche citate, non altri soggetti. Di conseguenza, anche a voler ritenere fondato il diritto del Procuratore Generale a ricorrere, l’effetto sarebbe quello di dover riconoscere che il fatto implicitamente aggravato contestato non sussiste, non essendo l’imputato destinatario della posizione di garanzia contenuta nel D.Lgs. n. 81 del 2008, artt. 63 e 64. L’annullamento della sentenza, pertanto, dovrebbe avvenire senza rinvio con contestuale assoluzione perche’ il fatto non sussiste.
Motivi della decisione

Il ricorso va accolto con conseguente annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo.

Innanzitutto, rispondendo alle osservazione di cui alla memoria difensiva depositata nell’interesse dell’imputato, la contestazione della violazione delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro implica anche la contestazione dell’aggravante dei cui all’art. 690 c.p., comma 3, nel caso di specie, dunque, non e’ dato parlare neanche di contestazione implicita.

Quanto poi alla eccepita carenza di posizione di garanzia in capo al C., quale direttore del supermercato, afferente e’ il richiamo da parte del ricorrente degli arresti giurisprudenziali di questa Corte in materia (Sez. 4, Sentenza n. 2343 del 27/11/2013 Ud., Rv. 258436; Sez. 4, Sentenza n. 2314 del 17/04/2012 Ud., Rv. 253322).

Innanzitutto e’ incontestabile che il luogo ove e’ avvenuto l’infortunio e’ certamente un luogo di lavoro, oltre che, essere aperto al pubblico per le finalita’ commerciali cui e’ deputato. Orbene, ove un infortunio si verifichi per inosservanza degli obblighi di sicurezza normativamente imposti, tale inosservanza non potra’ non far carico, a titolo di colpa specifica, ex art. 43 c.p. e, quindi, di circostanza aggravante ex art. 590 c.p., comma 3, su chi detti obblighi avrebbe dovuto rispettare, poco importando che ad infortunarsi sia stato un lavoratore subordinato, un soggetto a questi equiparato o una persona estranea all’ambito imprenditoriale, purche’ sia ravvisabile il nesso causale con l’accertata violazione. Infatti, "anche i terzi, quando si trovino esposti ai pericoli derivanti da un’attivita’ lavorativa da altri svolta nell’ambiente di lavoro, devono ritenersi destinatari delle misure di prevenzione. Sussiste, pertanto, un cosiddetto rischio aziendale connesso all’ambiente, che deve essere coperto da chi organizza il lavoro".

Dunque, la sentenza impugnata va annullata con rinvio al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo che dovra’ esercitare l’azione penale tenendo conto dell’aggravante contesta di cui all’art. 590 c.p., comma 3.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio e dispone la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Rovigo.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2016

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