8 agosto 2016

Azione disciplinare avvocati: si applica la nuova prescrizione nei procedimenti in corso?


In tema di azione disciplinare nei confronti degli avvocati, il regime più mite della prescrizione, contenuto nella L. 247/2012, recante la nuova disciplina dell’ordinamento forense, non trova applicazione:


  • nei procedimenti in corso, poiché il principio della legge più favorevole opera solo con riferimento alla fattispecie incriminatrice e non in relazione al termine di prescrizione.


Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. civ. Sez. Unite, Ord. n. 13374/2016 vedi in basso) danno continuità all’orientamento interpretativo già espresso in più occasioni:

  • limitano l’applicazione dell’art. 65, L. n. 247/2012 alle sole norme individuanti l’illecito disciplinare e la relativa sanzione, con conseguente irretroattività delle norme in tema di prescrizione, anche se più favorevoli, contenute nell’art.56, L. n. 247/2012.

La decisione assunta dalle Sezioni Unite è motivata in modo da dare piena conferma alle argomentazioni già espresse dal Supremo Collegio sul punto, ossia:


  • la non assimilabilità degli illeciti deontologici agli illeciti penali (con conseguente non applicabilità retroattiva delle norme più favorevoli);
  • la necessaria tassatività delle ipotesi di applicazione retroattiva individuate dall’art. 65, comma 5, L. 31 dicembre 2012, n. 247

Cass. civ. Sez. Unite, Ord., 30-06-2016, n. 13374


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato - Primo Presidente f.f. -

Dott. AMOROSO Giovanni - Presidente Sezione -

Dott. CAPPABIANCA Aurelio - Presidente Sezione -

Dott. MAMMONE Giovanni - Presidente Sezione -

Dott. VIVALDI Roberta - Presidente Sezione -

Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Consigliere -

Dott. MATERA Lina - Consigliere -

Dott. BIANCHI Bruno - Consigliere -

Dott. FRASCA Raffaele - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23115/2015 proposto da:

S.G., elettivamente domiciliato in _________________, presso lo studio dell'avvocato ___________, rappresentato e difeso dall'avvocato ________________, per delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI _________, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ____________, per delega in calce al controricorso;

- controricorrente -

e contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

- intimato -

avverso la sentenza n. ____/2015 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 23/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/02/2016 dal Consigliere Dott. ____________;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott. _____________, il quale chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, rigetti la domanda di sospensione degli effetti della sentenza del Consiglio Nazionale Forense n. 135 del 2015.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Ritenuto quanto segue:

p.1. L'Avvocato S.G. ha proposto ricorso per cassazione alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione contro il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di __________e il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, avverso la sentenza n. 128 del 23 luglio 2015, con cui il Consiglio Nazionale Forense ha rigettato il ricorso da lui proposto contro la decisione con cui il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di _______ gli aveva irrogato la sanzione disciplinare della radiazione.

Sia nel ricorso che in un'istanza separatamente depositata il ricorrente ha chiesto la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata ai sensi della L. n. 247 del 2012, art. 36, comma 7, e la fissazione in via immediata della trattazione dell'istanza.

p.2. Al ricorso ha resistito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di ________.

p.3. Il ricorrente depositava memoria di replica al controricorso.

p.4. Ai fini della trattazione dell'istanza di sospensione veniva fatta richiesta al Pubblico Ministero presso la Corte di formulare le sue conclusioni ai sensi dell'art. 380 ter c.p.c., ed all'esito del loro deposito veniva fissata l'adunanza della Corte, in vista della quale il ricorrente ha depositato memoria.

Considerato quanto segue:

p.1. L'istanza di sospensione che viene all'esame delle Sezioni Unite dev'essere valutata, conforme alla natura della giurisdizione cautelare, con riferimento alla sussistenza sia del fumus boni iuris, sia del periculum in mora.

Ritengono queste sezioni Unite che il primo requisito, valutato ai soli fini della cognizione sommaria sottesa alla presente decisione cautelare, non sussista.

Fermo che esso deve apprezzarsi in relazione ai due motivi sui quali il ricorso si fonda, si rileva, infatti, quanto segue.

p.2. Con riguardo alla questione prospettata con il primo motivo, con la quale ci si duole dell'avere il Consiglio Nazionale Forense escluso l'applicabilità della nuova disciplina della prescrizione emergente dalla L. n. 247 del 2012,art. 56, rifiutandosi di farlo sia sulla base dell'applicazione del principio del c.d. favor rei, sia sulla base della deducibilità dell'effetto anche dalla sopravvenienza della norma di cui alla L. n. 247 del 2012, art. 65, comma 5, si rileva:

a) che - in disparte ogni valutazione sulla questione della natura più favorevole o meno della nuova disciplina della prescrizione introdotta dalla legge del 2012, su cui il C.N.F. si è pure soffermato e discute il ricorrente - Cass. sez. un. n. 14095 del 2015, alla quale si intende dare in questa sede continuità (come hanno già fatto Cass. sez. un. nn. 23364 e 23836 del 2015), ha affermato il principio di diritto secondo cui "In tema di azione disciplinare nei confronti degli avvocati, il nuovo e più mite regime della prescrizione di cui alla L. n. 247 del 2012, non si applica ai procedimenti in corso, giacchè il principio di retroattività della lex mitior non riguarda il termine di prescrizione, ma solo la fattispecie incriminatrice e la pena";

b) che il ricordato principio è stato enunciato nella espressa contemplazione delle affermazioni fatte dal Giudice delle Leggi nella sentenza n. 236 del 2011 (seguita da altre decisioni) con riferimento all'istituto della prescrizione nel diritto penale ed al suo atteggiarsi anche in riferimento alla disciplina della CEDU, siccome ricostruita dalla giurisprudenza della Corte EDU. p.3. Con riferimento alla presunta erroneità della negazione della rilevanza della norma della L. n. 247 del 2012, art. 65, comma 5, si rileva che correttamente il Consiglio Nazionale Forense ha evocato a fondamento di detta negazione il principio di diritto di cui a Cass. sez. un. n. 11025 del 2014, di cui parte ricorrente si disinteressa ed al quale nuovamente (dopo che l'ha già data Cass. sez. un. n. 1822 del 2015) deve darsi continuità, rilevandosi, ulteriormente, che nel ricorso del tutto inconferente risulta il richiamo di Cass. sez. un. n. 3023 del 2015, la quale ha applicato il principio di cui al suddetto comma 5 a fattispecie del tutto estranea al tema della prescrizione (il che rende in via derivata irrilevante la motivazione dell'ordinanza di queste Sezioni Unite n. 21289 del 2015, che ebbe a richiamarla).

4. Anche l'apprezzamento del fumus con riguardo al secondo motivo non appare, allo stato della presente valutazione sommaria, positivo.

Con il motivo si deduce, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, nuovo testo, "l'omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti", assumendo che la sua valutazione avrebbe almeno potuto incidere sull'individuazione della sanzione e della sua entità. 

In realtà viene, poi, argomentata l'omessa valutazione di una pluralità di fatti, cioè della valutazione dell'attività professionale svolta e dalla sua idoneità a diminuire il danno, di un non meglio individuato ravvedimento, della mancata comminazione in sede penale di sanzioni accessorie e interdittive e della "specchiata condotta" dell'incolpato "prima e dopo i fatti contestati".

Si rileva che, in disparte ogni valutazione su se i fatti in questione abbiano la natura di quelli che Cass. sez. un. nn. 8053 e 8054 hanno individuato come riconducibili al paradigma del nuovo n. 5 dell'art. 360 c.p.c., per il tramite della nozione di c.d. fatto principale, parte ricorrente non ha indicato, come esigono, per il rispetto dell'art. 366 c.p.c., n. 6, le dette decisioni, se e dove i suddetti fatti fossero stati introdotti in funzione dell'esame del giudice disciplinare nel relativo giudizio (come, del resto, ha eccepito anche la parte resistente).

5. L'istanza di sospensione dev'essere, dunque, rigettata in quanto non si configura il fumus boni iuris.

Tanto esime dal considerare l'altro presupposto della presente cognizione cautelare.
P.Q.M.

La Corte rigetta l'istanza di sospensione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 9 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2016

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