21 luglio 2016

Costituzione Italiana e riforma Renzi/Boschi - i due testi a confronto


A confronto:

  • il testo degli articoli della Costituzione Italiana
  • le rispettive modifiche della riforma Renzi/Boschi



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Costituzione Pre - riforma Renzi
Costituzione post - riforma Renzi
TITOLO IV
RAPPORTI POLITICI
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Art. 48. Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore eta'.
Il voto e' personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio e' dovere civico.
La legge stabilisce requisiti e modalita' per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettivita'.
A tale fine e' istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.
Il diritto di voto non puo' essere limitato se non per incapacita' civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnita' morale indicati dalla legge.
All'articolo 48, terzo comma, della Costituzione, le  parole:  «delle Camere » sono sostituite dalle  eguenti:  «  della  Camera  dei deputati ».

PARTE II
ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
TITOLO I
IL PARLAMENTO
SEZIONE I
Le Camere.
Art. 57. Il Senato della Repubblica e' eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.
Il numero dei senatori elettivi e' di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione puo' avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti resti.
L'articolo 57 della Costituzione e' sostituito dal seguente:   
Art.  57. -  Il  Senato  della  Repubblica   e' composto da novantacinque senatori appresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.
 I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale,  i  senatori  tra  i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, tra i  sindaci dei Comuni dei rispettivi territori.
 Nessuna Regione puo' avere un numero di senatori inferiore  a  due; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due.
 La ripartizione dei seggi  tra  le  Regioni  si  effettua,  previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, in  proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti resti.
La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle  istituzioni  territoriali  dai  quali  sono  stati   eletti, in conformita' alle scelte  espresse  dagli  elettori  per  i  candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi, secondo  le modalita' stabilite dalla legge di cui al sesto comma.
 Con  legge  approvata  da  entrambe  le  Camere  sono  regolate  le modalita' di attribuzione dei seggi e  di  elezione  dei  membri  del Senato della Repubblica tra i consiglieri e i sindaci, nonche' quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale. I seggi  sono  attribuiti  in  ragione  dei  voti espressi e della composizione di ciascun Consiglio ».

Art. 58. I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di eta'. Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.

L'articolo 58 della Costituzione e' abrogato.

Art. 59. E' senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi e' stato Presidente della Repubblica.
Il Presidente della Repubblica puo' nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.
All'articolo  59  della  Costituzione,  il  secondo  comma   e' sostituito dal seguente:
 « Il Presidente della Repubblica puo' nominare  senatori  cittadini che hanno  illustrato  la  Patria  per  altissimi  meriti  nel  campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Tali senatori durano in carica sette anni e non possono essere nuovamente nominati ».
Art. 60. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni. La durata di ciascuna Camera non puo' essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.
L'articolo 60 della Costituzione e' sostituito dal seguente:   « Art. 60. - La Camera dei deputati e' eletta per cinque anni.
La durata della Camera dei deputati non puo'  essere  prorogata  se non per legge e soltanto in caso di guerra.
Art. 61. Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti.
La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni. Finche' non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.
L'articolo 61 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
  « Art. 61. - L'elezione della nuova Camera dei  deputati  ha  luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima  riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dall'elezione.
  Finche' non sia riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente »

Art. 62. Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.
Ciascuna Camera puo' essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.
Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, e' convocata di diritto anche l'altra.
All'articolo 62 della Costituzione, il terzo comma e' abrogato.

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Art. 63. Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.
(… comma 2)
Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.
All'articolo 63 della  Costituzione,  dopo  il  primo  comma  e' inserito il seguente:
 Il regolamento stabilisce in quali casi l'elezione o  la  nomina alle cariche negli organi del Senato della Repubblica possono  essere limitate in ragione dell'esercizio di funzioni di governo regionali o locali.
Art. 64. Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
(comma 2)
Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.
Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non e' presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.
I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.
(comma aggiunto)
All'articolo 64 della Costituzione sono  apportate  le  seguenti modificazioni:
 a) dopo il primo comma e' inserito il seguente:
  « I regolamenti delle Camere garantiscono i diritti delle minoranze parlamentari. Il regolamento della Camera dei deputati disciplina lo statuto delle opposizioni »;
  b) il quarto comma e' sostituito dal seguente:
 « I membri del Governo hanno diritto, e se  richiesti  obbligo,  di assistere alle sedute delle Camere. Devono essere sentiti ogni  volta che lo richiedono »;
 c) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
  « I membri del Parlamento  hanno  il  dovere  di  partecipare  alle sedute dell'Assemblea e ai lavori delle Commissioni ».
Art. 66. Ciascuna Camera giudica dei titoli di mmissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilita' e di incompatibilita'.
(comma aggiunto)
All'articolo 66 della Costituzione  e'  aggiunto,  in  fine,  il seguente comma:
 « Il Senato della Repubblica prende  atto  della  cessazione  dalla carica elettiva regionale o locale e della conseguente  decadenza  da senatore ».

Art. 67. Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
L'articolo 67 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
 « Art. 67. - I membri del Parlamento esercitano  le  loro  funzioni senza vincolo di mandato ».

Art. 69. I membri del Parlamento ricevono una indennita' stabilita dalla legge.
All'articolo 69 della Costituzione, le parole: « del  Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: « della Camera dei deputati ».

SEZIONE II
La formazione delle leggi.
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Art. 70. La funzione legislativa e' esercitata collettivamente dalle due Camere.
L'articolo 70 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
  « Art. 70. - La funzione legislativa e' esercitata  collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della  Costituzione  e  le altre leggi costituzionali, e soltanto per  le  leggi  di  attuazione
delle  disposizioni  costituzionali  concernenti  la   tutela   delle minoranze linguistiche, i referendum  popolari,  le  altre  forme  di consultazione di cui all'articolo 71, per le  leggi  che  determinano l'ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo,  le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Citta'  metropolitane  e  le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni, per  la
legge che stabilisce le norme generali, le forme e  i  termini  della partecipazione dell'Italia alla  formazione  e  all'attuazione  della normativa e delle  politiche  dell'Unione  europea,  per  quella  che determina  i  casi  di  ineleggibilita'  e  di  incompatibilita'  con l'ufficio di senatore di cui all'articolo 65, primo comma, e  per  le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma,  119,  sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma.
Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi  approvate  a norma del presente comma.
 Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.
 Ogni disegno di  legge  approvato  dalla  Camera  dei  deputati  e' immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro  dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti,  puo'  disporre di  esaminarlo. 
Nei  trenta  giorni  successivi  il   Senato   della Repubblica puo' deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. 
Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all'esame o  sia inutilmente decorso il  termine  per  deliberare,  ovvero  quando  la Camera dei deputati si sia pronunciata in via  definitiva,  la  legge puo' essere promulgata.
 L'esame  del  Senato  della  Repubblica  per  le  leggi  che  danno attuazione all'articolo 117, quarto comma, e' disposto nel termine di dieci giorni dalla data di trasmissione.
Per i  medesimi  disegni  di legge, la Camera dei deputati puo' non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei  suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale a  maggioranza assoluta dei propri componenti.
 I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma,  approvati dalla  Camera  dei  deputati,  sono  esaminati   dal   Senato   della Repubblica, che  puo'  deliberare  proposte  di  modificazione  entro
quindici giorni dalla data della trasmissione.
 I Presidenti delle Camere decidono, d'intesa tra loro, le eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le  norme  dei  rispettivi regolamenti.
 Il Senato  della  Repubblica  puo',  secondo  quanto  previsto  dal proprio  regolamento,   svolgere   attivita'   conoscitive,   nonche' formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati ».

Art. 71. L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
(comma aggiunto)
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli. (periodo aggiunto).
Comma aggiunto
All'articolo 71 della Costituzione sono  apportate  le  seguenti modificazioni:
 a) dopo il primo comma e' inserito il seguente:
  «Il Senato della Repubblica puo',  con  deliberazione  adottata  a maggioranza assoluta dei suoi componenti, richiedere alla Camera  dei deputati di procedere all'esame di un disegno di legge. In tal  caso, la Camera dei deputati procede all'esame  e  si  pronuncia  entro  il termine di sei mesi dalla data della deliberazione del  Senato  della
Repubblica »;
  b) al secondo comma, la parola: « cinquantamila  »  e'  sostituita dalla seguente: « centocinquantamila » ed e' aggiunto,  in  fine,  il seguente periodo: « La  discussione  e  la  deliberazione  conclusiva sulle proposte di legge  d'iniziativa  popolare  sono  garantite  nei tempi,  nelle  forme  e  nei   limiti   stabiliti   dai   regolamenti parlamentari »;
  c) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:   «  Al  fine  di  favorire  la  partecipazione  dei  cittadini  alla determinazione delle politiche  pubbliche,  la  legge  costituzionale stabilisce condizioni ed effetti di referendum popolari propositivi e d'indirizzo, nonche' di altre forme  di  consultazione,  anche  delle formazioni sociali. Con legge approvata da entrambe  le  Camere  sono disposte le modalita' di attuazione ». 

Art. 72. Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera e', secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali e' dichiarata l'urgenza. Puo' altresi' stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari.
Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge e' rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto.
Il regolamento determina le forme di pubblicita' dei lavori delle commissioni. La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera e' sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.
L'articolo 72 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
 « Art. 72. - Ogni disegno di legge di cui  all'articolo  70,  primo comma, presentato ad  una  Camera,  e',  secondo  le  norme  del  suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera  stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
 Ogni altro disegno di legge e' presentato alla Camera dei  deputati e, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e  con votazione finale.
 I regolamenti stabiliscono procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali e' dichiarata l'urgenza.
 Possono  altresi'  stabilire  in  quali  casi  e  forme  l'esame  e l'approvazione dei disegni di  legge  sono  deferiti  a  Commissioni, anche permanenti, che, alla Camera dei  deputati,  sono  composte  in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari.
Anche in tali casi, fino al momento  della  sua  approvazione  definitiva,  il disegno di legge e' rimesso alla Camera, se il Governo  o  un  decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione  richiedono che sia  discusso  e  votato  dalla  Camera  stessa  oppure  che  sia sottoposto alla sua approvazione finale  con  sole  dichiarazioni  di voto.
I regolamenti determinano le forme di  pubblicita'  dei  lavori delle Commissioni.
 La procedura normale di esame e di approvazione  diretta  da  parte della Camera e' sempre adottata per i disegni  di  legge  in  materia costituzionale ed elettorale, per quelli di delegazione  legislativa, per quelli  di  conversione  in  legge  di  decreti,  per  quelli di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e per  quelli  di approvazione di bilanci e consuntivi.
 Il regolamento del Senato della Repubblica disciplina le  modalita' di esame dei disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati  ai sensi dell'articolo 70.
 Esclusi i casi di cui all'articolo 70,  primo  comma,  e,  in  ogni caso, le leggi in materia elettorale, le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e le leggi di cui agli  articoli 79 e 81, sesto comma,  il  Governo  puo'  chiedere  alla  Camera  dei deputati di deliberare, entro cinque giorni dalla richiesta,  che  un disegno di  legge  indicato  come  essenziale  per  l'attuazione  del programma di governo siaiscritto con priorita' all'ordine del  giorno e sottoposto alla  pronuncia  in  via  definitiva  della  Camera  dei deputati entro il termine di settanta giorni dalla deliberazione. 
In tali casi, i termini  di  cui  all'articolo  70,  terzo  comma,  sono ridotti della meta'.
Il termine puo' essere differito  di  non  oltre quindici giorni, in relazione  ai  tempi  di  esame  da  parte  della Commissione nonche'  alla  complessita'  del  disegno  di  legge.  Il regolamento della Camera dei deputati stabilisce  le  modalita'  e  i limiti del procedimento, anche con  riferimento  all'omogeneita'  del disegno di legge ».

Art. 73. Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.
 Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge e' promulgata nel termine da essa stabilito. Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.
All'articolo 73 della Costituzione, il primo comma e' sostituito dai seguenti:
 « Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.
 Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri  della  Camera  dei deputati e del Senato della  Repubblica  possono  essere  sottoposte, prima  della  loro   promulgazione,   al   giudizio   preventivo   di legittimita' costituzionale da parte della Corte  costituzionale,  su ricorso motivato presentato da almeno un quarto dei componenti  della Camera dei deputati o da almeno un terzo dei  componenti  del  Senato della Repubblica entro dieci giorni  dall'approvazione  della  legge, prima dei quali  la  legge  non  puo'  essere  promulgata.  La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di trenta giorni e, fino ad allora, resta sospeso il termine per la promulgazione della legge.
In caso di dichiarazione di illegittimita' costituzionale,  la  legge non puo' essere promulgata ».

All'articolo 73, secondo comma, della Costituzione, le parole: «Se le Camere, ciascuna a maggioranza  assoluta dei propri  componenti, ne dichiarano » sono sostituite dalle seguenti: « Se  la  Camera  dei deputati, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ne dichiara ».


Art. 74. Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, puo' con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione. Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.
L'articolo 74 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
 « Art. 74. - Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, puo' con messaggio motivato alle  Camere  chiedere  una  nuova deliberazione.
  Qualora la richiesta riguardi la legge di conversione di un decreto adottato a norma dell'articolo 77, il termine per la  conversione  in legge e' differito di trenta giorni.
  Se la legge e' nuovamente approvata, questa deve essere  promulgata».

Art. 75. E' indetto referendum popolare per deliberare la abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
Non e' ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La proposta soggetta a referendum e' approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se e' raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalita' di attuazione del referendum.
L'articolo 75 della Costituzione e' sostituito dal seguente:   «  Art.  75.  -  E'  indetto  referendum  popolare  per  deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di  un  atto  avente forza di legge,  quando  lo  richiedono  cinquecentomila  elettori  o cinque Consigli regionali.
  Non e' ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di  autorizzazione  a  ratificare  trattati internazionali.
  Hanno diritto di partecipare al referendum tutti gli elettori.
  La proposta soggetta a referendum e' approvata  se  ha  partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto o, se avanzata  da ottocentomila  elettori,  la  maggioranza  dei  votanti  alle  ultime elezioni della Camera dei deputati, e se e'  raggiuntala  maggioranza dei voti validamente espressi.
  La legge determina le modalita' di attuazione del referendum ». 

Art. 77. Il Governo non puo', senza delegazione delle Camere (disposta con legge), emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessita' e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilita', provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono (alla Camera dei deputati,  anche  quando la funzione  legislativa  e'  esercitata  collettivamente  dalle  due Camere. La Camera dei deputati, anche se  sciolta,  e'  appositamente convocata e si riunisce) entro cinque giorni.
I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. (periodo aggiunto) Le Camere possono (la legge può) tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
(commi aggiunti)
All'articolo 77 della Costituzione sono  apportate  le  seguenti modificazioni:
  a) al primo comma, le parole: «  delle  Camere  »  sono  sostituite dalle seguenti: « disposta con legge »;
  b) al secondo comma,  le  parole:  «  alle  Camere  che,  anche  se sciolte,  sono  appositamente  convocate  e  si  riuniscono  »   sono sostituite dalle seguenti: « alla Camera dei deputati,  anche  quando la funzione  legislativa  e'  esercitata  collettivamente  dalle  due Camere. La Camera dei deputati, anche se  sciolta,  e'  appositamente
convocata e si riunisce »;
  c) al terzo comma:
  1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  « o, nei casi in cui il Presidente della Repubblica  abbia  chiesto,  a norma dell'articolo 74, una nuova deliberazione, entro novanta giorni dalla loro pubblicazione »;
  2) al secondo periodo, le  parole:  «  Le  Camere  possono  »  sono sostituite dalle seguenti: « La legge puo' » e le parole: « con legge » sono soppresse;
  d) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  « Il Governo non puo', mediante provvedimenti provvisori con  forza di legge: disciplinare le materie indicate nell'articolo  72,  quinto comma, con esclusione, per la materia  elettorale,  della  disciplina dell'organizzazione del procedimento elettorale e  dello  svolgimento delle elezioni;  reiterare  disposizioni  adottate  con  decreti  non convertiti in legge e regolare i rapporti giuridici sorti sulla  base dei medesimi; ripristinare l'efficacia di norme di legge  o  di  atti aventi forza di legge  che  la  Corte  costituzionale  ha  dichiarato illegittimi per vizi non attinenti al procedimento.
  I decreti recano misure di immediata applicazione  e  di  contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.
  L'esame, a norma  dell'articolo  70,  terzo  e  quarto  comma,  dei disegni di legge di conversione dei decreti e'  disposto  dal  Senato della Repubblica entro trenta giorni dalla  loro  presentazione  alla Camera dei deputati. Le  proposte  di  modificazione  possono  essere deliberate entro dieci giorni dalla data di trasmissione del  disegno di legge di conversione, che deve avvenire non oltre quaranta  giorni dalla presentazione.
  Nel corso dell'esame dei  disegni  di  legge  di  conversione  dei decreti  non   possono   essere   approvate   disposizioni   estranee all'oggetto o alle finalita' del decreto ».
Art. 78. Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.
L'articolo 78 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
  « Art. 78. - La Camera dei deputati delibera a maggioranza assoluta lo stato di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari ». 

Art. 79. L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale. La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione. In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.
All'articolo 79, primo comma, della Costituzione, le  parole:  «di ciascuna Camera, » sono sostituite dalle seguenti: « della  Camera dei deputati, ».

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Art. 80. Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi. (periodo aggiunto)
All'articolo 80 della  Costituzione,  le  parole:  «  Le  Camere autorizzano »  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «  La  Camera  dei deputati autorizza » ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  « Le  leggi  che  autorizzano  la  ratifica   dei   trattati   relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione  europea  sono  approvate  da entrambe le Camere ». 

Art. 81. Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.
Il ricorso all'indebitamento e' consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.
Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.
Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non puo' essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
 Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilita' del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale.

All'articolo 81 della Costituzione sono  apportate  le  seguenti modificazioni:
  a) al secondo comma, le parole: « delle Camere  »  sono  sostituite dalle seguenti: «  della  Camera  dei  deputati  »  e  la  parola:  «rispettivi » e' sostituita dalla seguente: « suoi »;
  b) al quarto comma, le parole: « Le Camere ogni   anno  approvano  » sono sostituite dalle seguenti: « La Camera dei  deputati  ogni  anno approva »;
  c) al sesto comma,  le  parole:  « di  ciascuna  Camera, »  sono sostituite dalle seguenti: « della Camera dei deputati, ».

Art. 82. Ciascuna Camera puo' disporre inchieste su materie di pubblico interesse.
 A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria.
L'articolo 82 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
  « Art. 82. - La Camera dei  deputati  puo'  disporre  inchieste  su materie di  pubblico  interesse.  Il   enato  della  Repubblica  puo' disporre inchieste su materie di pubblico  interesse  concernenti  le autonomie territoriali.
  A tale scopo ciascuna Camera nomina fra  i  propri  componenti  una Commissione. Alla Camera dei deputati la Commissione  e'  formata  in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi.  La  Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi  poteri e le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria ».

TITOLO II
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
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Art. 83. Il Presidente della Repubblica e' eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.
 All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.
L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dopo il terzo scrutinio e' sufficiente la maggioranza assoluta.
All'articolo 83 della Costituzione sono  apportate  le  seguenti modificazioni:
  a) il secondo comma e' abrogato;
  b) al terzo comma, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: « Dal quarto scrutinio e' sufficiente la  maggioranza  dei  tre  quinti dell'assemblea. Dal settimo scrutinio e' sufficiente  la  maggioranza
dei tre quinti dei votanti ».

Art. 85. Il Presidente della Repubblica e' eletto per sette anni. (periodo aggiunto)
Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.
All'articolo 85 della Costituzione sono  apportate  le  seguenti modificazioni:
  a) al secondo comma, le parole: « e i delegati  regionali,  »  sono soppresse e dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente:  «  Quando il Presidente della Camera esercita le funzioni del Presidente  della Repubblica nel caso in cui questi non possa adempierle, il Presidente del Senato convoca e presiede il Parlamento in seduta comune »;
  b) al terzo comma, il primo periodo e' sostituito dal  seguente:  « Se la Camera dei deputati e' sciolta, o manca meno di tre  mesi  alla sua cessazione, l'elezione  ha  luogo  entro  quindici  giorni  dalla riunione della Camera nuova ». 

Art. 86. Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.
In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.
All'articolo 86 della Costituzione sono  apportate  le  seguenti modificazioni:
  a) al primo comma, le parole: « del Senato » sono sostituite  dalle seguenti: « della Camera dei deputati »;
  b) al secondo comma, le parole: « il Presidente  della  Camera  dei deputati indice » sono sostituite dalle seguenti: « il Presidente del Senato indice  »,  le  parole:  «  le  Camere  sono  sciolte  »  sono sostituite dalle seguenti: « la Camera dei deputati e' sciolta » e la parola: « loro » e' sostituita dalla seguente: « sua ».


Art. 87. Il Presidente della Repubblica e' il capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere (periodo aggiunto).
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica.

All'articolo 87 della Costituzione sono  apportate  le  seguenti modificazioni:
  a) al terzo  comma,  le  parole:  «  delle  nuove  Camere  »  sono sostituite dalle seguenti: « della nuova Camera dei deputati »;
  b) all'ottavo comma, le parole: « delle Camere  »  sono  sostituite dalle seguenti: « della Camera  dei  deputati.  Ratifica  i  trattati relativi  all'appartenenza  dell'Italia  all'Unione  europea,  previa l'autorizzazione di entrambe le Camere »;
  c) al nono comma, le parole: « dalle Camere » sono sostituite dalle seguenti: « dalla Camera dei deputati ».

Art. 88. Il Presidente della Repubblica puo', sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.
 Non puo' esercitare tale facolta' negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.
All'articolo 88 della Costituzione, il primo comma e' sostituito dal seguente:
  « Il Presidente della Repubblica puo', sentito il  suo  Presidente, sciogliere la Camera dei deputati ».

TITOLO III
IL GOVERNO
SEZIONE I
Il Consiglio dei ministri.
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Art. 94. Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.
Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.
Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.
Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non puo' essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.
All'articolo 94 della Costituzione sono  apportate  le  seguenti modificazioni:
  a) al primo comma, le parole: « delle due Camere » sono  sostituite dalle seguenti: « della Camera dei deputati »;
  b) al secondo comma, le parole: «Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia  »  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «  La  fiducia  e' accordata o revocata »;
  c) al terzo comma, le parole: « alle Camere » sono sostituite dalle seguenti: « innanzi alla Camera dei deputati »;
  d) al quarto comma, le parole: « di una o d'entrambe  le  Camere  » sono sostituite dalle seguenti: « della Camera dei deputati »;
  e) al quinto comma, dopo la parola: « Camera  »  sono  inserite  le seguenti: « dei deputati ».

Art. 96. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.
All'articolo 96 della Costituzione,  le  parole:  «  del  Senato della Repubblica o » sono soppresse.

SEZIONE II
La Pubblica Amministrazione.
Art. 97. Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilita' del debito pubblico.
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialita' dell'amministrazione. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilita' proprie dei funzionari. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.
Il secondo  comma  dell'articolo  97  della  Costituzione   e' sostituito dal seguente:
  « I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento, l'imparzialita' e  la trasparenza dell'amministrazione ».

SEZIONE III
le Province Gli organi ausiliari.
Art. 99. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e' composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa. E' organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge. Ha l'iniziativa legislativa e puo' contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.
L'articolo 99 della Costituzione e' abrogato
TITOLO V
LE REGIONI, LE PROVINCIE, I COMUNI
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Art. 114. La Repubblica e' costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Citta' metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, , le Citta' metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. Roma e' la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.
All'articolo 114 della Costituzione sono apportate  le  seguenti modificazioni:
  a) al primo comma, le parole: « dalle Province, » sono soppresse;
  b) al secondo comma, le parole: « le Province, » sono soppresse.


Art. 116. Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.
La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e' costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.
 Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge e' approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.
All'articolo 116  della  Costituzione,  il  terzo   comma   e' sostituito dal seguente:
  «  Ulteriori  forme  e   condizioni   particolari   di   autonomia, concernenti le  materie  di  cui  all'articolo  117,  secondo  comma, lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, m.),  limitatamente  alle  disposizioni  generali  e  comuni  per  le politiche sociali, n), o), limitatamente alle  politiche  attive  del lavoro e all'istruzione e formazione professionale, q), limitatamente al commercio con l'estero, s) e  u),  limitatamente  al  governo  del territorio, possono essere attribuite ad  altre  Regioni,  con  legge dello Stato, anche  su  richiesta  delle  stesse,  sentiti  gli  enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119, purche' la Regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio. La legge e' approvata da entrambe le Camere,  sulla base di intesa tra lo Stato e la Regione interessata ».


Art. 117. La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; ((armonizzazione dei bilanci pubblici;)) perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta' metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attivita' culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia.
I Comuni, le Province e le Citta' metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la Regione puo' concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.
L'articolo 117 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
  Art. 117. - La potesta' legislativa e'  esercitata  dallo  Stato  e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione,  nonche'  dei  vincoli derivanti  dall'ordinamento  dell'Unione  europea  e  dagli  obblighi internazionali.
  Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
  a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato;  rapporti dello Stato con l'Unione  europea;  diritto  di  asilo  e  condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
  b) immigrazione;
  c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
  d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
  e)  moneta,  tutela  del   risparmio   e   mercati   finanziari   e assicurativi;  tutela  e  promozione   della   concorrenza;   sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; perequazione delle risorse finanziarie;
  f) organi dello  Stato  e  relative  leggi  elettorali;  referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
  g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e  degli enti pubblici nazionali;  norme  sul  procedimento  amministrativo  e sulla  disciplina  giuridica  del  lavoro   alle   dipendenze   delle amministrazioni  pubbliche  tese  ad  assicurarne  l'uniformita'  sul territorio nazionale;
  h)  ordine  pubblico  e  sicurezza,  ad  esclusione  della  polizia amministrativa locale;
  i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
  l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e  penale; giustizia amministrativa;
  m)  determinazione  dei  livelli   essenziali   delle   prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; disposizioni generali e comuni per  la tutela della salute, per le politiche  sociali  e  per  la  sicurezza alimentare;
  n) disposizioni  generali  e  comuni  sull'istruzione;  ordinamento scolastico;  istruzione  universitaria  e  programmazione  strategica della ricerca scientifica e tecnologica;
  o) previdenza sociale, ivi compresa la previdenza  complementare  e integrativa; tutela e sicurezza  del  lavoro;  politiche  attive  del lavoro; disposizioni generali e comuni sull'istruzione  e  formazione professionale;
  p)  ordinamento,  legislazione  elettorale,  organi  di  governo  e funzioni fondamentali di Comuni e Citta' metropolitane;  disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni;
  q)  dogane,  protezione  dei   confini   nazionali   e   profilassi internazionale; commercio con l'estero;
  r)  pesi,  misure  e  determinazione   del   tempo;   coordinamento informativo statistico e informatico dei dati, dei processi  e  delle relative     infrastrutture      e      piattaforme      informatiche dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
  s) tutela e valorizzazione dei beni  culturali  e  paesaggistici; ambiente ed ecosistema; ordinamento sportivo; disposizioni generali e comuni sulle attivita' culturali e sul turismo;
  t) ordinamento delle professioni e della comunicazione;
  u) disposizioni generali  e  comuni  sul  governo  del  territorio; sistema nazionale e coordinamento della protezione civile;
  v) produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia;
  z) infrastrutture strategiche e  grandi  reti  di  trasporto  e  di navigazione di interesse nazionale e  relative  norme  di  sicurezza; porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale.
  Spetta  alle  Regioni  la  potesta'  legislativa  in   materia   dirappresentanza delle minoranze linguistiche,  di  pianificazione  del territorio  regionale  e  mobilita'  al  suo  interno,  di  dotazione
infrastrutturale, di  programmazione  e  organizzazione  dei  servizi sanitari e sociali, di promozione dello sviluppo economico  locale  eorganizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese  e  della formazione  professionale;  salva   l'autonomia   delle   istituzioni scolastiche, in materia di  servizi  scolastici,  di  promozione  del diritto allo studio, anche universitario; in materia  di  disciplina, per quanto di interesse regionale, delle attivita'  culturali,  della promozione  dei  beni  ambientali,  culturali  e  paesaggistici,   di valorizzazione   e   organizzazione   regionale   del   turismo,   di regolazione,  sulla  base  di  apposite  intese  concluse  in  ambito regionale, delle relazioni  finanziarie  tra  gli  enti  territoriali della Regione per il rispetto degli obiettivi programmatici regionali e  locali  di  finanza  pubblica,  nonche'  in   ogni   materia   non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato.
  Su proposta del Governo, la legge dello Stato puo'  intervenire  in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo  richieda la tutela dell'unita' giuridica o economica della Repubblica,  ovvero la tutela dell'interesse nazionale.
  Le Regioni e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni  dirette  alla formazione degli atti  normativi  dell'Unione  europea  e  provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e  degli atti dell'Unione europea,  nel  rispetto  delle  norme  di  procedura stabilite con legge dello  Stato,  che  disciplina  le  modalita'  di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
  La potesta' regolamentare spetta allo Stato e alle Regioni secondo le rispettive competenze legislative.  E'  fatta  salva  la  facolta' dello Stato di delegare alle Regioni  l'esercizio  di  tale  potesta' nelle materie di competenza legislativa  esclusiva.  I  Comuni  e  le Citta' metropolitane hanno  potesta'  regolamentare  in  ordine  alla disciplina dell'organizzazione e  dello  svolgimento  delle  funzioni loro attribuite, nel rispetto della legge statale o regionale.
  Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce  la  piena parita' degli uomini e delle donne nella vita sociale,  culturale  ed economica e promuovono la parita' di accesso tra donne e uomini  alle cariche elettive.
  La legge regionale ratifica  le  intese  della  Regione  con  altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni,  anche  con individuazione di organi comuni.
  Nelle materie di sua competenza la Regione puo' concludere  accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato,  nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato ».

Art. 118. Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Citta' metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Citta' metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.
Stato, Regioni, Citta' metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attivita' di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarieta'.

All'articolo 118 della Costituzione sono apportate  le  seguenti modificazioni:
  a) al primo comma, la parola: « Province, » e' soppressa;
  b) dopo il primo comma e' inserito il seguente:
  « Le funzioni amministrative sono esercitate in modo da  assicurare la  semplificazione  e  la  trasparenza  dell'azione  amministrativa, secondo  criteri   di   efficienza   e   di   responsabilita'   degli
amministratori »;
  c) al secondo comma, le parole: « , le Province » sono soppresse;
  d) al terzo comma, le parole: « nella materia della tutela dei beni culturali » sono sostituite dalle seguenti: « in  materia  di  tutela dei beni culturali e paesaggistici »;
  e) al quarto comma, la parola: «, Province » e' soppressa.

Art. 119. I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.
I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio. La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacita' fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Citta' metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Citta' metropolitane e Regioni.
I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento , con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio.
E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.
L'articolo 119 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
  « Art. 119. - I Comuni, le Citta' metropolitane e le Regioni  hanno autonomia  finanziaria  di  entrata  e   di   spesa,   nel   rispetto dell'equilibrio dei relativi  bilanci,  e  concorrono  ad  assicurare l'osservanza   dei   vincoli   economici   e   finanziari   derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.
  I Comuni, le  Citta'  metropolitane  e  le  Regioni  hanno  risorse autonome. Stabiliscono  e  applicano  tributi  ed  entrate  propri  e dispongono  di  compartecipazioni  al  gettito  di  tributi  erariali riferibile al loro territorio,  in  armonia  con  la  Costituzione  e secondo  quanto  disposto  dalla  legge  dello  Stato  ai  fini   del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
  La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con  minore  capacita'  fiscale  per abitante.
  Le risorse  derivanti  dalle  fonti  di  cui  ai  commi  precedenti assicurano il finanziamento integrale delle  funzioni  pubbliche  dei Comuni, delle Citta' metropolitane e delle Regioni.
Con  legge  dello Stato  sono  definiti  indicatori  di  riferimento  di  costo  e   di fabbisogno che promuovono  condizioni  di  efficienza  nell'esercizio
delle medesime funzioni.
  Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarieta' sociale,  per  rimuovere  gli  squilibri  economici  e  sociali,  per favorire l'effettivo esercizio  dei  diritti  della  persona,  o  per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua  interventi  speciali in favore di determinati Comuni, Citta' metropolitane e Regioni.
  I Comuni, le Citta' metropolitane e le  Regioni  hanno  un  proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati  dalla legge dello  Stato.  Possono ricorrere  all'indebitamento  solo  per finanziare spese di investimento, con la contestuale  definizione  di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli  enti di' ciascuna Regione sia  rispettato  l'equilibrio  di  bilancio.  E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti».

Art. 120. La Regione non puo' istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, ne' adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, ne' limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.
Il Governo *** puo' sostituirsi a organi delle Regioni, delle Citta' metropolitane, delle Province *** e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumita' e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unita' giuridica o dell'unita' economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali.
La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarieta' e del principio di leale collaborazione.

All'articolo 120, secondo comma, della  Costituzione,  dopo  le parole: « Il Governo » sono inserite  le  seguenti:  «  ,  acquisito, salvi i  casi  di  motivata  urgenza,  il  parere  del  Senato  della Repubblica,  che  deve  essere  reso  entro  quindici  giorni   dalla richiesta, » e sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  «  e stabilisce i casi di esclusione dei titolari  di  organi  di  governo regionali e locali dall'esercizio delle rispettive funzioni quando e' stato accertato lo stato di grave dissesto finanziario dell'ente ».

All'articolo 120, secondo comma, della  Costituzione,  dopo  le-parole: «, delle Province » sono inserite le seguenti: « autonome  di
Trento e di Bolzano ».


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Art. 121. Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo presidente.
Il Consiglio regionale esercita le potesta' legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Puo' fare proposte di legge alle Camere. La Giunta regionale e' l'organo esecutivo delle Regioni.
Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne e' responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.

All'articolo 121, secondo comma, della Costituzione, le parole:
« alle Camere » sono sostituite dalle seguenti:  «  alla  Camera  dei deputati ».

Art. 122. Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilita' e di incompatibilita' del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonche' dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivia aggiunto periodo.
Nessuno puo' appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo. Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, e' eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.­

All'articolo 122, primo comma,  della   Costituzione,   sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e i relativi emolumenti  nel limite dell'importo  di  quelli  attribuiti  ai  sindaci  dei  Comuni capoluogo di Regione. La legge della Repubblica stabilisce altresi' i principi fondamentali per promuovere l'equilibrio tra donne e  uomini nella rappresentanza ».

All'articolo 122, secondo comma, della Costituzione, le parole:
« ad  una  delle  Camere  del  Parlamento  »  sono  sostituite  dalle seguenti: « alla Camera dei deputati ».


Art. 126. Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresi' essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto e' adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.
Il Consiglio regionale puo' esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non puo' essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.
 L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonche' la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.
 In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.

All'articolo 126, primo  comma,  della  Costituzione,  l'ultimoperiodo e' sostituito dal seguente: « Il decreto e'  adottato  previoparere del Senato della Repubblica ».


Art. 132. Si puo' con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.
Si puo', con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Provincie e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.

All'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, le parole:
« della Provincia o delle Province interessate e » sono  soppresse  e le parole: « Province e Comuni, » sono sostituite dalle seguenti: « i Comuni, ».

Art. 133. Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Provincie nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione.
La Regione, sentite le popolazioni interessate, puo' con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

All'articolo  133  della  Costituzione,  il  primo  comma   e' abrogato.

TITOLO VI
GARANZIE COSTITUZIONALI
SEZIONE I
La Corte costituzionale
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Art. 134. La Corte costituzionale giudica:
sulle controversie relative alla legittimita' costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni; sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica (( . . . )), a norma della Costituzione.
(comma aggiunto)
All'articolo 134 della Costituzione,  dopo  il  primo  comma  e' aggiunto il seguente:
  « La  Corte  costituzionale  giudica  altresi'  della  legittimita' costituzionale delle leggi che  disciplinano  l'elezione  dei  membri della Camera dei deputati e del  Senato  della  Repubblica  ai  sensi dell'articolo 73, secondo comma ».

Art. 135. La Corte costituzionale e' composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.
I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di universita' in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.
I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.
Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni. La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed e' rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice. L'ufficio di giudice della Corte e' incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.
Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica (( . . . )) intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilita' a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalita' stabilite per la nomina dei giudici ordinari.
All'articolo 135 della Costituzione sono apportate  le  seguenti modificazioni:
  a) il primo comma e' sostituito dal seguente:
  « La Corte costituzionale e'  composta  da  quindici  giudici,  dei quali un terzo nominati dal Presidente  della  Repubblica,  un  terzo dalle supreme magistrature ordinaria  ed  amministrative,  tre  dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica »;
  b) al settimo comma, la parola: « senatore »  e'  sostituita  dalla seguente: « deputato ».


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(Disposizioni transitorie)

  1. In sede di prima applicazione e sino alla  data  di  entrata  in vigore della  legge  di  cui  all'articolo  57,  sesto  comma,  della Costituzione, come modificato dall'articolo 2  della  presente  legge costituzionale, per  l'elezione  del  Senato  della  Repubblica,  nei Consigli  regionali  e  della  Provincia  autonoma  di  Trento,  ogni consigliere puo' votare per una sola lista di candidati,  formata  da consiglieri  e  da  sindaci  dei  rispettivi   territori.   Al   fine dell'assegnazione dei seggi a ciascuna lista di candidati  si  divide il numero dei voti espressi per il numero dei seggi attribuiti  e  si ottiene il quoziente elettorale. Si divide poi per tale quoziente il numero dei voti espressi in favore di ciascuna lista di candidati.  I seggi sono assegnati a ciascuna lista di candidati in numero pari  ai quozienti interi ottenuti, secondo l'ordine  di  presentazione  nella lista dei candidati medesimi, e i seggi residui sono  assegnati  alle liste che hanno conseguito i maggiori resti; a parita' di  resti,  il seggio e' assegnato alla lista  che  non  ha  ottenuto  seggi  o,  in mancanza, a quella che ha ottenuto il numero minore di seggi. Per  la lista che  ha  ottenuto  il  maggior  numero  di  voti,  puo'  essere esercitata l'opzione per l'elezione del sindaco o, in alternativa, di un  consigliere,  nell'ambito  dei  seggi  spettanti.  In   caso   dicessazione di un senatore dalla carica di consigliere o  di  sindaco, e' proclamato eletto rispettivamente il consigliere o  sindaco  primo tra i non eletti della stessa lista.
  2.  Quando,  in   base   all'ultimo   censimento   generale   della popolazione, il numero di senatori spettanti a una Regione, ai  sensi dell'articolo 57 della Costituzione, come modificato dall'articolo  2 della presente legge costituzionale, e' diverso da quello  risultante in base al censimento precedente, il  Consiglio  regionale  elegge  i senatori nel numero corrispondente all'ultimo  censimento,  anche  in deroga al primo comma del medesimo articolo 57 della Costituzione. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui al comma 1.  
 3. Nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore  della presente legge costituzionale, sciolte entrambe  le  Camere,  non  si procede alla convocazione dei comizi elettorali per  il  rinnovo  del Senato della Repubblica.
  4. Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di  cui all'articolo 57, sesto comma,  della  Costituzione,  come  modificato dall'articolo  2  della  presente  legge  costituzionale,  la   prima costituzione del Senato della  Repubblica  ha  luogo,  in  base  alle disposizioni del presente articolo, entro  dieci  giorni  dalla  data della prima  riunione  della  Camera  dei  deputati  successiva  alle elezioni svolte dopo la data di  entrata  in  vigore  della  presente legge costituzionale. Qualora alla data di svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati di cui al periodo  precedente  si  svolgano
anche elezioni di Consigli regionali o dei  Consigli  delle  Province autonome di Trento e di Bolzano, i medesimi Consigli  sono  convocati in collegio elettorale entro tre giorni dal loro insediamento.   
5. I senatori eletti sono proclamati dal  Presidente  della  Giunta regionale o provinciale.
  6.  La  legge  di  cui  all'articolo   57,   sesto   comma,   della Costituzione, come modificato dall'articolo 2  della  presente  legge costituzionale, e' approvata entro sei mesi dalla data di svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati di cui al comma 4.
  7. I senatori a vita in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale permangono nella stessa carica, ad ogni effetto, quali membri del Senato della Repubblica.
  8. Le disposizioni dei regolamenti parlamentari vigenti  alla  data di entrata in vigore della presente legge  costituzionale  continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, fino alla data  di  entrata  in vigore  delle  loro  modificazioni,  adottate  secondo  i  rispettivi ordinamenti dalla Camera dei deputati e dal Senato della  Repubblica, conseguenti alla medesima legge costituzionale.
  9. Fino all'adeguamento del regolamento della Camera dei deputati a quanto previsto dall'articolo 72, settimo comma, della  Costituzione, come modificato dall'articolo 12 della presente legge costituzionale, in ogni caso  il  differimento  del  termine  previsto  dal  medesimo articolo non puo' essere inferiore a dieci giorni.
  10.  In  sede  di  prima  applicazione  dell'articolo   135   della Costituzione, come modificato dall'articolo 37 della  presente  legge costituzionale, alla cessazione dalla carica dei giudici della  Corte costituzionale nominati dal  Parlamento  in  sedutacomune,  le  nuove nomine sono attribuite alternativamente, nell'ordine, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.
  11. In sede di prima applicazione, nella legislatura in corso  alla data di entrata in vigore della  presente  legge  costituzionale,  su ricorso motivato presentato entro dieci giorni da tale data, o  entro dieci giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  cui all'articolo 57, sesto comma,  della  Costituzione,  come  modificato dalla  presente  legge  costituzionale,  da  almeno  un  quarto   dei componenti della Camera dei deputati o un terzo  dei  componenti  del Senato  della  Repubblica,  le  leggi   promulgate   nella   medesima legislatura che disciplinano l'elezione dei membri della  Camera  dei deputati e del Senato della Repubblica possono essere  sottoposte  al giudizio  di  legittimita'  della  Corte  costituzionale.  La   Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di trenta giorni.  Anche ai fini di cui al presente comma, il  termine  di  cui  al  comma  6 decorre  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge costituzionale. Entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della  Costituzione,
come modificato dalla presente legge costituzionale, le Regioni e  le Province autonome di Trento e di  Bolzano  conformano  le  rispettive disposizioni legislative e regolamentari a quanto ivi stabilito.
  12. Le leggi delle Regioni adottate  ai  sensi  dell'articolo  117, terzo e quarto comma, della Costituzione, nel testo vigente fino alla data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge  costituzionale, continuano ad applicarsi fino alla data di entrata  in  vigore  delle leggi adottate ai sensi dell'articolo 117,  secondo  e  terzo  comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 31  della  presente legge costituzionale.
  13. Le disposizioni  di  cui  al  capo  IV  della  presente  legge costituzionale non si applicano alle Regioni  a  statuto  speciale  e alle Province autonome di Trento e di Bolzano fino alla revisione dei rispettivi statuti sulla base di intese con  le  medesime  Regioni  e Province autonome. A decorrere dalla data di entrata in vigore  della presente legge costituzionale, e sino  alla  revisione  dei  predetti statuti speciali, alle Regioni a statuto  speciale  e  alle  Province autonome si applicano le disposizioni di cui all'articolo 116,  terzo comma, ad esclusione di quelle che si riferiscono alle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nel testo  vigente fino  alla  data  di  entrata  in   vigore   della   presente   legge costituzionale e resta  ferma  la  disciplina  vigente  prevista  dai medesimi statuti e dalle relative norme  di  attuazione  ai  fini  di quanto previsto dall'articolo 120 della Costituzione; a seguito della suddetta revisione,  alle  medesime  Regioni  a  statuto  speciale  e Province autonome si applicano le disposizioni  di  cui  all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, come modificato dalla  presente legge costituzionale.
  14. La Regione autonoma Valle d'Aosta/ Vallee d'Aoste esercita  le funzioni provinciali gia' attribuite alla data di entrata  in  vigore della presente legge costituzionale.  


(Disposizioni finali)

  1. Il Consiglio nazionale dell'economia  e  del  lavoro  (CNEL)  e' soppresso. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della presente  legge  costituzionale,  il  Presidente  del  Consiglio  dei ministri, su proposta  del  Ministro  per  la  semplificazione  e  la pubblica amministrazione, d'intesa con il  Ministro  dell'economia  e delle  finanze,  nomina,  con   proprio   decreto,   un   commissario straordinario cui e' affidata la gestione provvisoria del  CNEL,  per le attivita' relative al  patrimonio,  compreso  quello  immobiliare, nonche' per la riallocazione delle risorse umane e strumentali presso la Corte dei conti e  per  gli  altri  adempimenti  conseguenti  alla soppressione.    All'atto    dell'insediamento    del     commissario straordinario decadono dall'incarico gli organi del  CNEL  e  i  suoi componenti  per  ogni  funzione  di  istituto,  compresa  quella   di rappresentanza.
  2. Non possono essere corrisposti rimborsi o analoghi trasferimenti monetari recanti oneri a carico della finanza pubblica in favore  dei gruppi politici presenti nei Consigli regionali.
  3.  Tenuto  conto  di  quanto   disposto   dalla   presente   legge costituzionale, entro la legislatura in corso  alla  data  della  sua entrata  in  vigore,  la  Camera  dei  deputati  e  il  Senato  della Repubblica   provvedono,   secondo   criteri    di    efficienza    e
razionalizzazione, all'integrazione funzionale delle  amministrazioni parlamentari, mediante servizi comuni, impiego coordinato di  risorse umane e strumentali e ogni altra forma di collaborazione. A tal  fine e' istituito il ruolo unico dei dipendenti  del  Parlamento,  formato dal personale di ruolo delle due Camere,  che  adottano  uno  statuto unico del personale dipendente, nel quale sono raccolte e  coordinate le disposizioni gia' vigenti nei rispettivi ordinamenti  e  stabilite le  procedure  per  le  modificazioni  successive  da  approvare   in conformita'  ai  principi  di  autonomia,  imparzialita'  e accesso esclusivo e diretto con  apposito  concorso.  Le  Camere  definiscono altresi' di comune accordo le  norme  che  regolano  i  contratti  di lavoro alle dipendenze delle formazioni organizzate  dei  membri  del Parlamento, previste dai regolamenti. Restano validi a ogni effetto i rapporti giuridici, attivi e passivi, instaurati anche con i terzi.
  4. Per gli enti di  area  vasta,  tenuto  conto  anche  delle  aree montane, fatti salvi i profili ordinamentali generali  relativi  agli enti di area vasta definiti  con  legge  dello  Stato,  le  ulteriori disposizioni  in  materia  sono  adottate  con  legge  regionale.  Il mutamento  delle  circoscrizioni  delle   Citta'   metropolitane   e' stabilito con legge  della  Repubblica,  su  iniziativa  dei  Comuni, sentita la Regione.
  5. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 59,  primo  comma, della Costituzione, i  senatori  di  cui  al  medesimo  articolo  59, secondo comma, come sostituito dall'articolo 3 della  presente  legge costituzionale,  non  possono  eccedere,  in  ogni  caso,  il  numero complessivo di cinque, tenuto conto della permanenza  in  carica  dei senatori a vita gia' nominati alla data di entrata  in  vigore  della presente legge costituzionale. Lo stato e le prerogative dei senatori di diritto e a vita restano regolati  secondo  le  disposizioni  gia' vigenti  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente   legge costituzionale.  
 6. I senatori della Provincia autonoma di Bolzano/Autonome  Provinz Bozen  sono  eletti  tenendo  conto  della  consistenza  dei   gruppi linguistici  in  base  all'ultimo  censimento.  In  sede   di   prima applicazione ogni consigliere puo' votare per due liste di candidati, formate  ciascuna  da  consiglieri  e  da  sindaci   dei   rispettivi territori.



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