23 novembre 2015

Rinuncia agli atti del giudizio art. 306 c.p.c. - condanna spese processuali assente se convenuti non costituiti


La rinuncia agli atti del giudizio, disciplinata dall'art. 306 c.p.c., è un'ipotesi di estinzione del processo quando:
  • è accettata dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione;
  • non contiene riserve e condizioni.
Forma
Sia la dichiarazione di rinuncia che di accettazione sono fatte:
  • dalle parti;
  • dai loro procuratori speciali
come:
  • verbalmente all'udienza;
  • con atti sottoscritti e notificati alle parti.
Provvedimento

Il giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono regolari, dichiara l'estinzione del processo. Il rinunciante dovrà rimborsare le spese legali alle altre parti, salvo diverso accordo.
  • la liquidazione delle spese è fatta con ordinanza non impugnabile.
Ipotesi in cui non vi siano parti costituite.
Non c'è statuizione in ordine alle spese processuali.
il provvedimento che dichiari l'estinzione del giudizio, a seguito di atto di rinuncia effettuato prima della costituzione della controparte, non deve contenere alcuna statuizione in ordine alle spese processuali, le quali vanno poste a carico del rinunciante soltanto nel caso in cui la controparte, già costituita, abbia accettato la rinuncia, ai sensi dell'art. 306, quarto comma, cod. proc. civ. “(Cassa e decide nel merito, App. Trieste, 28/08/2008)Cass. civ., Sez. I, 10/03/2011, n. 5756;

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