17 dicembre 2016

Querela: formalità e modalità di proposizione


Formalità

l’art. 337 c.p.p. stabilisce che la dichiarazione di querela è proposta con le forme previste dall’art. 333, comma 2, c.p. 

Art. 333. Denuncia da parte di privati. 1. (...) 2. La denuncia è presentata oralmente o per iscritto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria; se è presentata per iscritto, è sottoscritta dal denunciante o da un suo procuratore speciale. 3. (...)

a chi presentarla?


  • alle autorità alle quali può essere presentata denuncia (es. PM, ufficiale di polizia giudiziaria etc...);
  • ad un agente consolare all'estero.

Sottoscrizione autentica

La querela, inoltre, può anche essere recapitata da un incaricato o spedita per posta in piego raccomandato, mediante sottoscrizione autentica


Sul punto la giurisprudenza ha affermato il principio che la querela inviata:
- per posta;
- presentata da un incaricato;
deve essere munita, a norma dell’art. 337, comma 1, c.p.p., dell’autenticazione della sottoscrizione proveniente da un soggetto a ciò legittimato (Cass. pen., sez. SS. UU., 11.07.2006, n. 26549), che attesta che la querela è vera e genuina, pena l’improcedibilità dell’azione penale. 

In questi casi l’autenticazione della firma è addirittura un requisito necessario della querela, con la conseguenza che in mancanza di firma autentica, l’istanza punitiva deve ritenersi inesistente (Cass. pen., sez. II, 05.12.2014, n. 52601), perciò qualora la querela non venga presentata personalmente dall'interessato, ma recapitata da un incaricato, o inviata per posta, se manca l’autenticazione della sottoscrizione, riflettendosi sulla garanzia di sicura provenienza dell’atto dal titolare del diritto di querela, si ha improcedibilità dell’azione penale (Cass. pen., sez. II, 18.12.2013, n. 5527).


Querela presentata dal legale rappresentante di una persona giuridica

il comma 3 dell’art. 337 c.p.p. stabilisce:

3. La dichiarazione di querela proposta dal legale rappresentante di una persona giuridica, di un ente o di una associazione deve contenere la indicazione specifica della fonte dei poteri di rappresentanza.
la sola indicazione non è tuttavia sufficiente, ma occorre l’autentica della firma di colui che abbia agito quale legale rappresentante di una persona giuridica, se la querela venga depositata da un soggetto incaricato, o spedita per posta. 

Un orientamento superato riteneva che l’indicazione specifica della fonte dei poteri di rappresentanza valesse a garantire l’autenticità della firma apposta, rendendo superfluo il requisito dell’autenticazione (Cass. pen., sez. II, 14.01.2009). 

Sentenza recente della Cassazione penale n. 51565 del 2016 ritiene che anche la querela presentata dal legale rappresentante di una persona giuridica, se recapitata da un incaricato o spedita per posta in piego raccomandato, necessita dell’autenticazione della sottoscrizione necessaria ai fini della validità dell’atto.


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