22 novembre 2015

Richiesta di archiviazione indagini preliminari - Opposizione

Il P.M. qualora ritenga che gli elementi raccolti non siano idonei a sostenere l'accusa in giudizio, deve formulare:

  • richiesta di archiviazione al GIP (art. 405 c.p.p.
Casi
  • infondatezza della notizia di reato;
ricorrerà quando in via prognostica all'esito di un eventuale dibattimento si giungerebbe ad una sentenza assolutoria:

  1. perché il fatto non sussiste;
  2. l'imputato non lo ha commesso;
  3. il fatto non costituisce reato o non è punibile;
o quando gli elementi raccolti sono insufficienti o contraddittori
  • mancanza delle condizioni di procedibilità;
  • estinzione del reato;
  • fatto non previsto dalla legge come reato;
  • quando, trascorsi sei mesi dalla registrazione della notizia di reato, resta ignoto l'autore
  • Insieme alla richiesta di archiviazione il PM trasmette a GIP l'intero fascicolo contenente:

  1. notizia di reato;
  2. documentazione relativa alle indagini svolte;
  3. verbali atti compiuti davanti al GIP 

  • art. 408 comma 2 c.p.p.: deve notificarsi alla persona offesa che abbia chiesto di essere informata.
GIP
Sulla richiesta di archiviazione formulata dal P.M. è previsto controllo giurisdizionale, il GIP può:
  • accoglierla, pronunciando decreto motivato e restituendo gli atti al PM, notificato alla persona sottoposta alle indagini (se applicata la misura della custodia cautelare) 
  • non accoglierla, fissando la data dell'udienza in camera di consiglio con avviso:
  1. al PM;
  2. alla persona sottoposta alle indagini;
  3. alla persona offesa dal reato.
  • esito udienza, il GIP può adottare tre diversi provvedimenti:
  1. ordinanza di archiviazione;
  2. disporre indagini coatte che il GIP ritiene necessarie per decidere - sono indicate al PM sia le indagini da effettuare sia il termine entro cui concluderle (art. 409 c.p.p. 4° comma);
  3. imputazione coatta, il caso in cui il GIP ritenga che il PM debba esercitare l'azione penale con il termine di 10 giorni per formulare l'imputazione (art. 409 c.p.p. 5° comma).
Opposizione alla richiesta di archiviazione - Modello1 
                                                                         - Modello2

Il legislatore consente alla persona offesa di essere informata (qualora ne abbia fatto espressa richiesta) tempestivamente della richiesta di archiviazione del PM.
Entro 10 giorni la persona offesa può presentare opposizione (art. 408 2°comma c.p.p.:
  • richiesta prosecuzione indagini;
  • oggetto dell'investigazione suppletiva e relativi elementi di prova (pena inammissibilità).
Il caso dell'opposizione alla richiesta di archiviazione è una delle ipotesi in cui il GIP è tenuto a fissare un'udienza in camera di consiglio adottando uno dei tre provvedimenti di cui sopra.  

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