26 ottobre 2020

Le novità introdotte in materia di riscossioni esattoriali (D.L n. 129/2020, pubblicato in G.U. n. 260 del 20 ottobre 2020)

 


SOSPENSIONE PAGAMENTI

 

Il D.L. n. 129/2020 ha differito al 31 dicembre 2020 il termine "finale" di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della riscossione.

 

Si tratta del termine che, precedentemente, era stato fissato al 31 maggio dal "Decreto Cura Italia", e fatto slittare al 31 agosto dal "Decreto Rilancio" e, infine, prorogato al 15 ottobre dall'art. 99 del D.L. n. 104/2020, ovvero il "Decreto Agosto".

 

I pagamenti sospesi, dunque, sono quelli in scadenza dall'8 marzo al 31 dicembre 2020 che dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 31 gennaio 2021. Per i soggetti con residenza, sede legale o sede operativa nei comuni della c.d. "zona rossa" (di cui all'allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.

 

ROTTAMAZIONE-TER E SALDO E STRALCIO

 

Il DL n. 129/2020 non ha modificato la data di pagamento delle rate in scadenza nell'anno 2020 della "Rottamazione-ter" e del "Saldo e stralcio" che rimane pertanto fissata al 10 dicembre 2020 come previsto dal DL n. 34/2020 "Decreto Rilancio".

 

Questo rappresenta il termine "ultimo" entro il quale i contribuenti in regola con il pagamento delle rate scadute nell'anno 2019, potranno effettuare i pagamenti delle rate in scadenza nel 2020 senza perdere i benefici delle misure agevolative. Non sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all'articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018.

 

RATEIZZAZIONI

 

I pagamenti non effettuati, in quanto oggetto di sospensione, non dovranno essere pagati entro il 31 gennaio 2021 necessariamente in unica soluzione. Per le cartelle di pagamento in scadenza nel periodo di sospensione resta la possibilità di chiedere una rateizzazione. Al fine di evitare l'attivazione di procedure di recupero da parte di Agenzia delle entrate-Riscossione è opportuno presentare la domanda entro il 31 gennaio 2021.

 

Per i piani di dilazione già in essere alla data dell'8 marzo 2020, e per i provvedimenti di accoglimento delle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020, scatterà la decadenza del debitore dalle rateizzazioni nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece delle cinque rate ordinariamente previste. L'estensione, prevista dal Decreto Rilancio ed estesa temporalmente dal D.L. n. 129/2020 si applica ai piani di rateizzazione in essere e a quelli che verranno concessi a fronte di istanze presentate fino al 31 dicembre 2020.

 

Le rate dei piani di rateizzazione con scadenza successiva al 31 dicembre dovranno essere versate nel rispetto delle date riportate sui bollettini/moduli di pagamento allegati al provvedimento di accoglimento.

 

Per i contribuenti decaduti dai benefici della definizione agevolata ("Rottamazione-ter", "Saldo e stralcio" e "Definizione agevolata delle risorse UE"), per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019, rimarrà in vigore la possibilità, introdotta dal D.L. 34/2020, di chiedere la dilazione del pagamento (ai sensi dell'art. 19 del DPR 602/1973) per le somme ancora dovute.

 

SOSPENSIONE NOTIFICA NUOVE CARTELLE

 

Nel periodo di sospensione (dall'8 marzo 2020 al 31 dicembre 2020) l'Agenzia delle entrate-Riscossione non effettuerà la notifica delle cartelle di pagamento, nemmeno tramite posta elettronica certificata (pec).

 

SOSPENSIONE OBBLIGHI DEL TERZO PIGNORATO

 

Saranno sospesi, fino al 31 dicembre 2020, gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi, effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19/5/2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.

 

Per quanto riguarda i pignoramenti, dunque, fino al 31 dicembre 2020, le somme oggetto di pignoramento non dovranno essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità e il soggetto terzo pignorato dovrà renderle fruibili al debitore; ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell'esecuzione.

 

Cessati gli effetti della sospensione, e quindi a decorrere dal 1° gennaio 2021, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all'Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito).

 

FERMO AMMINISTRATIVO E IPOTECA

 

Durante il periodo di sospensione Agenzia delle entrate-Riscossione non attiverà neppure alcuna nuova procedura cautelare (es. iscrizione di fermo amministrativo o ipoteca) o esecutiva (es. pignoramento). Solo dopo il 31 dicembre, a fronte del mancato o integrale pagamento del debito e, in assenza di una richiesta di rateizzazione, l'Agenzia potrà richiedere l'iscrizione del fermo o di altra procedura cautelare.

CREDITI PA, PAGAMENTI SENZA VERIFICHE

Rimarranno sospese fino al 31 dicembre 2020 anche le verifiche di inadempienza delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi, ai sensi dell’art. 48 bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti di importo superiore a cinquemila euro. Tutte le verifiche eventualmente già effettuate, anche prima dell’inizio del periodo di sospensione, restano prive di qualunque effetto se l’Agente della riscossione non ha notificato l’atto di pignoramento e le Amministrazioni pubbliche possono quindi procedere con il pagamento in favore del beneficiario.

 

in considerazione del protrarsi della situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19, i cittadini possono utilizzare i servizi online presenti sul sito  www.agenziaentrateriscossione.gov.it e sull’app Equiclick, e ricevere assistenza rivolgendosi al Contact Center al numero 060101; rimangono disponibili gli indirizzi di posta elettronica attivati dall’Agenzia appositamente per le situazioni urgenti e ai quali è possibile inviare la richiesta semplicemente allegando un documento di riconoscimento. Tali canali di assistenza, con il perdurare dell’emergenza sanitaria, sono preferibili rispetto agli sportelli che rimangono comunque aperti su appuntamento.

 

                                                                                                     Avv. Anna Rita Romano

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