SOSPENSIONE PAGAMENTI
Il D.L. n. 129/2020 ha differito al 31
dicembre 2020 il termine "finale" di sospensione del versamento di tutte
le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento,
avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della
riscossione.
Si tratta del termine che,
precedentemente, era stato fissato al 31 maggio dal "Decreto Cura
Italia", e fatto slittare al 31 agosto dal "Decreto Rilancio" e,
infine, prorogato al 15 ottobre dall'art. 99 del D.L. n. 104/2020, ovvero il
"Decreto Agosto".
I pagamenti sospesi, dunque, sono quelli
in scadenza dall'8 marzo al 31 dicembre 2020 che dovranno essere effettuati
entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque,
entro il 31 gennaio 2021. Per i soggetti con residenza, sede legale o sede
operativa nei comuni della c.d. "zona rossa" (di cui all'allegato 1 del
DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.
ROTTAMAZIONE-TER E SALDO E STRALCIO
Il DL n. 129/2020 non ha modificato la
data di pagamento delle rate in scadenza nell'anno 2020 della
"Rottamazione-ter" e del "Saldo e stralcio" che rimane pertanto
fissata al 10 dicembre 2020 come previsto dal DL n. 34/2020 "Decreto
Rilancio".
Questo rappresenta il termine
"ultimo" entro il quale i contribuenti in regola con il pagamento
delle rate scadute nell'anno 2019, potranno effettuare i pagamenti delle rate
in scadenza nel 2020 senza perdere i benefici delle misure agevolative. Non
sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all'articolo 3, comma
14-bis, del DL n. 119 del 2018.
RATEIZZAZIONI
I pagamenti non effettuati, in quanto
oggetto di sospensione, non dovranno essere pagati entro il 31 gennaio 2021
necessariamente in unica soluzione. Per le cartelle di pagamento in scadenza
nel periodo di sospensione resta la possibilità di chiedere una rateizzazione.
Al fine di evitare l'attivazione di procedure di recupero da parte di Agenzia
delle entrate-Riscossione è opportuno presentare la domanda entro il 31 gennaio
2021.
Per i piani di dilazione già in essere
alla data dell'8 marzo 2020, e per i provvedimenti di accoglimento delle
richieste presentate fino al 31 dicembre 2020, scatterà la decadenza del
debitore dalle rateizzazioni nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche
non consecutive, invece delle cinque rate ordinariamente previste.
L'estensione, prevista dal Decreto Rilancio ed estesa temporalmente dal D.L. n.
129/2020 si applica ai piani di rateizzazione in essere e a quelli che verranno
concessi a fronte di istanze presentate fino al 31 dicembre 2020.
Le rate dei piani di rateizzazione con
scadenza successiva al 31 dicembre dovranno essere versate nel rispetto delle
date riportate sui bollettini/moduli di pagamento allegati al provvedimento di
accoglimento.
Per i contribuenti decaduti dai benefici
della definizione agevolata ("Rottamazione-ter", "Saldo e
stralcio" e "Definizione agevolata delle risorse UE"), per
mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019,
rimarrà in vigore la possibilità, introdotta dal D.L. 34/2020, di chiedere la
dilazione del pagamento (ai sensi dell'art. 19 del DPR 602/1973) per le somme
ancora dovute.
SOSPENSIONE NOTIFICA
NUOVE CARTELLE
Nel periodo di sospensione (dall'8 marzo
2020 al 31 dicembre 2020) l'Agenzia delle entrate-Riscossione non effettuerà la
notifica delle cartelle di pagamento, nemmeno tramite posta elettronica certificata
(pec).
SOSPENSIONE OBBLIGHI
DEL TERZO PIGNORATO
Saranno sospesi, fino al 31 dicembre
2020, gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi, effettuati prima
della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19/5/2020), su stipendi, salari,
altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di
pensioni e trattamenti assimilati.
Per quanto riguarda i pignoramenti,
dunque, fino al 31 dicembre 2020, le somme oggetto di pignoramento non dovranno
essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità e il soggetto terzo
pignorato dovrà renderle fruibili al debitore; ciò anche in presenza di
assegnazione già disposta dal giudice dell'esecuzione.
Cessati gli effetti della sospensione, e
quindi a decorrere dal 1° gennaio 2021, riprenderanno ad operare gli obblighi
imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere
indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all'Agente della
riscossione fino alla concorrenza del debito).
FERMO AMMINISTRATIVO E
IPOTECA
Durante
il periodo di sospensione Agenzia delle entrate-Riscossione non attiverà
neppure alcuna nuova procedura cautelare (es. iscrizione di fermo
amministrativo o ipoteca) o esecutiva (es. pignoramento). Solo dopo il 31
dicembre, a fronte del mancato o integrale pagamento del debito e, in assenza
di una richiesta di rateizzazione, l'Agenzia potrà richiedere l'iscrizione del
fermo o di altra procedura cautelare.
CREDITI PA, PAGAMENTI SENZA VERIFICHE
Rimarranno
sospese fino al 31 dicembre 2020 anche le verifiche di inadempienza delle
Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica,
da effettuarsi, ai sensi dell’art. 48 bis del DPR 602/1973, prima di disporre
pagamenti di importo superiore a cinquemila euro. Tutte le verifiche
eventualmente già effettuate, anche prima dell’inizio del periodo di
sospensione, restano prive di qualunque effetto se l’Agente della riscossione
non ha notificato l’atto di pignoramento e le Amministrazioni pubbliche possono
quindi procedere con il pagamento in favore del beneficiario.
in considerazione del
protrarsi della situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19, i cittadini
possono utilizzare i servizi online presenti sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it e
sull’app Equiclick, e ricevere assistenza rivolgendosi al Contact Center al
numero 060101; rimangono disponibili gli indirizzi di posta elettronica
attivati dall’Agenzia appositamente per le situazioni urgenti e ai quali è possibile
inviare la richiesta semplicemente allegando un documento di riconoscimento.
Tali canali di assistenza, con il perdurare dell’emergenza sanitaria, sono
preferibili rispetto agli sportelli che rimangono comunque aperti su
appuntamento.
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