5 aprile 2020

Cartelle esattoriali dall'Agenzia della Riscossione - Cosa fare?


Cartelle esattoriali dall'Agente della riscossione?

Per pagare il giusto 👉 meglio prima verificare se si può
️presentare un’impugnazione
️chiedere il riesame, o
️chiedere la sospensione
dell'atto dell'AGENZIA DELLE ENTRATE o gli altri agenti.


E' possibile che una cartella venga annullata se il credito non è dovuto ad esempio per prescrizione o difetti riguardo la notifica.

In alternativa, dopo la notificazione dell'atto, l'agente della riscossione potrebbe procedere all’esecuzione forzata, anche tramite
-      fermo amministrativo su veicolo
-      iscrizione di ipoteca su immobili

Che cos’ è la cartella esattoriale?
E’ l’atto che l’Agente della Riscossione emette subito dopo la formazione del ruolo (il ruolo altro non è che un elenco stilato dall’ente impositore che contiene i debitori, ovvero, le generalità dei contribuenti sui quali è stata rilevata la violazione e le somme da essi dovute, per procedere al recupero del credito).
La cartella di pagamento può avere ad oggetto debiti che il contribuente non ha pagato con Enti creditori, per lo più, istituzionali:
-      Agenzia delle Entrate;
-      INPS;
-      INAIL;
-      Comuni e uffici collegati;

E' l'atto che assolve la funzione di:
- comunicazione formale al contribuente della sua posizione debitoria nei confronti del fisco o degli altri creditori;
- atto di precetto, ovvero formale intimazione a provvedere al pagamento entro TOT giorni (nel caso specifico 60) con avvertenza che, in mancanza, si potrà agire tramite le classiche procedure esecutive (fermo amministrativo auto, ipoteca, pignoramento, etc.).
- titolo esecutivo (relativamente all'iscrizione a ruolo), ovvero atto riferito ad un diritto certo, in base al quale può essere iniziata l'esecuzione forzata.

La notifica della cartella esattoriale
La cartella esattoriale può essere notificata in vari modi, previsti dal Dpr 602/73 art.26:
- dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dall’esattore (Agenzia delle entrate-riscossione);
- con raccomandata a/r. In questo caso la notifica si considera eseguita nella data indicata sull’avviso di ricevimento;
- tramite posta elettronica certificata (PEC); nel caso del cittadino (non ditta, società etc.) questo tipo di notifica avviene solo se questi ne ha fatto specifica richiesta all’Agenzia delle entrate;
- dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale previa convenzione con l'esattore;

La notifica, inoltre, può avvenire anche con la consegna dell’atto nelle mani di terzi (familiari conviventi, addetti alla casa o all’ufficio, portieri, etc.) oppure per giacenza, ossia presso la casa comunale o presso le Poste.

Entro quanto tempo si può impugnare una cartella esattoriale
I tempi di impugnazione di una cartella di pagamento variano a seconda del tributo contestato:
1)        se viene richiesto il pagamento di tasse e tributi ( IRPEF, IVA, TASI, TARI, bollo auto, imposte di registro, ecc.) i tempo massimi per l'impugnazione non possono superare i 60 giorni e il ricorso va presentato in Commissione Tributaria;
2)        se il debito contestato è invece una sanzione amministrativa, ci sono  30 giorni di tempo per l'impugnazione con ricorso da presentare al Giudice di Pace;
3)        se il debito concerne contributi previdenziali, allora il termine è di 40 giorni con ricorso da presentare al Tribunale ordinario - Sezione Lavoro;
Fare ricorso contro una cartella esattoriale non comporta, comunque, la sua automatica sospensione, infatti, l'Agente della Riscossione, durante il periodo in cui il giudizio avrà corso di svolgimento, potrebbe comunque avviare le eventuali azioni di pignoramento.
Per evitare questa situazione, oltre al ricorso, sarebbe opportuno richiedere al giudice anche la sospensione dell’atto impugnato.

Quali sono i motivi per impugnare una cartella esattoriale?

Possibili cause per esperire ricorso contro una cartella di pagamento sono:
a)        carenza di motivazione per non aver indicato il calcolo degli interessi, tasso applicato, metodo di calcolo, importi in violazione art. 7 della legge 212/2000;
b)        cartella non notificata correttamente (ad esempio quando viene notificata non al diretto interessato oppure sprovvista della relata di notifica);
c)        copia della cartella consegnata al contribuente la cui relata non indichi la data della notifica, oppure, in cui questa non sia apposta in calce all’atto.
d)        cartelle notificate da soggetti non legittimati: infatti solo gli ufficiali della riscossione, gli agenti di polizia municipale e i messi comunali possono notificare le cartelle esattoriali.

Ma il motivo più pregnante per impugnare una cartella esattoriale è:

e) la prescrizione della pretesa vantata all’interno della cartella

i termini di prescrizione variano a seconda del tipo di tributo o sanzione per il quale è stata notificata la cartella esattoriale.
Difatti la prescrizione delle cartelle esattoriali non impugnate nei termini non è mai uguale per tutte, ma varia a seconda del tipo di tributo in essa richiesto. In buona sostanza, per verificare quando scade la cartella di pagamento bisogna verificare la natura del debito in essa riportato.

Esempi utili per il consumatore:
- Multe al codice della strada e sanzioni amministrative in genere: il termine di prescrizione è di cinque anni dalla data dell'infrazione. La corretta notifica del verbale (atto precedente la cartella) interrompe il termine facendolo ripartire, pertanto la prescrizione della cartella è di cinque anni dalla notifica del verbale (codice della strada art.209 e legge 689/81 art.28. Si veda anche la sentenza di Cassazione n.4375/2008);
- Tributi locali (Ici, Tarsu, Tia, Tosap, Imposta comunale sulla pubblicità e diritto pubbliche affissioni): cinque anni è l'attuale termine -massimo di decadenza- che riguarda la prima notifica degli avvisi di accertamento, con emissione delle cartelle esattoriali nei successivi tre. Esso parte dalla fine dell'anno di riferimento;
- Bollo auto: il termine di prescrizione è di tre anni. Esso parte dall’inizio dell’anno successivo a quello di riferimento del tributo dovuto;
– Imposte erariali (irpef, iva, irap): per queste, la risposta è un po' più complicata, perché va trovata nell’interpretazione giurisprudenziale. Secondo un primo indirizzo, proprio l’assenza di una norma che stabilisca i termini di prescrizione dei tributi erariali, renderebbe applicabile il termine ordinario decennale. La regola generale prevista dal codice civile è, infatti, la seguente: «Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni».
Si sta tuttavia sviluppando l’indirizzo opposto, secondo il quale deve ritenersi applicabile anche ai tributi erariali (Irpef ,Iva, Irap), così come a quelli locali (Imu, Ici, Tari ecc.), il termine di prescrizione quinquennale, in ragione del fatto che si tratta di somme che devono essere pagate annualmente. Difatti, il codice civile  prevede, in via eccezionale, il termine di prescrizione breve di cinque anni per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi. Potrebbe essere sicuramente il caso dell’Iva, dell’Irpef o dell’Irap, per le quali il contribuente presenta annualmente la dichiarazione fiscale. I giudici della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 23397 depositata in data 17.11.2016, hanno definitivamente stabilito che le pretese della Pubblica Amministrazione (Agenzia delle Entrate, Inps, Inail, Comuni, Regioni etc.) si prescrivono nel termine “breve” di cinque anni, eccetto nei casi in cui la sussistenza del credito non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato o a mezzo di decreto ingiuntivo.

La data di notifica della cartella
A questo punto è bene controllare sempre la data in cui vi è stata la notifica della cartella esattoriale. Qualora non siano state notificate le cartelle, oppure il contribuente non si ricorda della notifica, si può sempre trovare tutto, anche la data di notifica delle stesse sull’estratto di ruolo da richiedere allo sportello dell’Agenzia delle Entrate. Se sull’estratto, in corrispondenza della data di notifica, viene riportata l’indicazione “00/00/0000” è molto probabile che la notifica non sia mai avvenuta o che lo stesso agente della riscossione abbia perso le prove delle ricevute della raccomandata a.r.
Se così stanno le cose, si possono impugnare le cartelle contenute all’interno dell’estratto di ruolo (sulla impugnabilità del ruolo vedesi la sentenza della Cass a sez unite n. 19704 del 12/05/2015 secondo cui “ l’estratto di ruolo è atto autonomamente impugnabile”.

San Giovanni a Piro, 04.04.2020
Avv. Alberico Sorrentino


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