15 febbraio 2016

Ricorso al G.d.P. per annullare il verbale in violazione del C.d.S..


Analizziamo in concreto quello che, non di rado, accade a seguito di un sinistro: 

arrivo delle forze dell'ordine e verbale in violazione del codice della strada.


Nel caso che vi proponiamo la violazione riguardava l'art. 141 commi 3-8 C.d.S per la quale era stato elevato verbale di contestazione.

art. 7 D.Lgs. 150/2011 - Dell'opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada 


Come procedere?
In alternativa al ricorso al prefetto (se non hanno nel frattempo pagato in misura ridotta), gli interessati possono proporre:
  • ricorso all'autorità giudiziaria entro 30 giorni (60 se il ricorrente risiede all'estero) e che rende inammissibile il ricorso al prefetto.

Il giudice di pace, chiamato a valutare la legittimità ed il merito dell'accertamento compiuto, può esercitare sul verbale di accertamento e contestazione un controllo non meramente formale, con possibilità di confermarlo o di annullarlo.

  • accertamento fondato e verbale corretto: il giudice determina l´importo della sanzione in una misura compresa tra il minimo e il massimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata e non può escludere l´applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente di guida;
  • "opposizione" accolta: il giudice può annullare in tutto o in parte il provvedimento opposto e, se nelle more del giudizio il ricorrente ha effettuato il pagamento in misura ridotta, la sentenza costituisce anche il riconoscimento del diritto a un rimborso totale o parziale di quanto indebitamente pagato.
Bisogna distinguere, se il ricorrente ha pagato:
  • prima di presentare il ricorso, questo è inammissibile e non viene preso in considerazione nel merito;
  • dopo la presentazione del ricorso, questo può essere valutato secondo l´ordinaria procedura, anche nel merito, perché il pagamento è privo di effetto processuale.
Il giudice accoglie l´opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell´opponente. 


Legittimazione attiva
A seguito di contestazione o notifica del verbale di accertamento dell'illecito amministrativo:
  • trasgressore;
  • proprietario del veicolo e altri obbligati in solido;
  • responsabile della violazione commessa materialmente da un minore.
Cassazione:
"La persona legittimata a presentare ricorso deve essere destinataria del provvedimento sanzionatorio, altrimenti il ricorso è inammissibile: non ha alcuna legittimazione, infatti, colui al quale non è stato contestato nulla, pur materiale autore della trasgressione, e verso il quale la PA non avanza alcuna pretesa. Così, il conducente del veicolo con cui è stata commessa la violazione, se non è stato individuato dall´autorità nè destinatario di un verbale, non è legittimato a proporre opposizione avverso il verbale notificato nei confronti del solo proprietario del veicolo, responsabile in solido della violazione. La legittimazione all´opposizione, infatti, non deriva soltanto dall´interesse di fatto che un soggetto può avere alla rimozione del provvedimento (quale, nello specifico, può essere l´interesse ad eliminare la condizione per l´esercizio dell´eventuale azione di regresso nei suoi confronti da parte dell´obbligato in solido), ma dall´interesse giuridico e qualificato che un soggetto ha, alla rimozione di un provvedimento del quale è diretto destinatario.
Esclusa quindi la legittimazione attiva a proporre ricorso da parte di persona diversa da quella alla quale è stato notificato il verbale, è stato notato che nel caso di decurtazione di punti della patente questa può colpire persona diversa (il conducente) dal soggetto (il proprietario) cui viene notificato il verbale. Pertanto, il trasgressore che dichiara di essere stato alla guida del veicolo nelle circostanze riportate nel verbale e al quale, perciò il verbale non è stato rinotificato (v. circolare del Ministero dell´interno 14.9.2004 n. 300/A/1/33792/109/16/1), può impugnarlo dato che comunque lo stesso si intende a lui notificato (Cass. civ., sez. II, 22.3.2012 n. 4605).

Legittimazione passiva
spetta al prefetto, quando le violazioni opposte sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti dello Stato, nonche' da funzionari e agenti delle Ferrovie dello Stato, delle ferrovie e tranvie in concessione e dell'ANAS; spetta a regioni, province e comuni, quando le violazioni sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni. (comma 5 dell´art. 7 del DLG n. 150/2011).

In nessun caso, invece, può ritenersi parte del giudizio colui che ha materialmente redatto il verbale in quanto, proprio per il rapporto organico che lo lega all'amministrazione, solo quest´ultima è legittimata ad agire in giudizio a tutela degli interessi del suo dipendente: allo stesso modo, deve escludersi che tale qualificazione possa assumere l´ufficio da cui questo direttamente dipende.
L´agente accertatore potrà essere chiamato in giudizio al massimo come testimone, per fornire diretti chiarimenti in merito all'esatto svolgimento dei fatti.
L´onere di individuare con esattezza l´amministrazione legittimata spetta al ricorrente che deve indicarla nel ricorso.
La violazione delle norme in tema di legittimazione passiva, ad es. la chiamata in causa del prefetto anziché del sindaco (nel caso della Polizia municipale), ai sensi dell´art. 101 CPC comporta la nullità di tutti gli atti del giudizio e si riflette sulla sentenza impugnata.
Il vizio di legittimazione passiva può essere rilevato anche d'ufficio.

Competenza
Il Giudice di pace competente per territorio rispetto al luogo in cui è stato commesso il fatto illecito, nello specifico:

  • il luogo in cui è stata commessa l´infrazione si identifica con il luogo in cui l'infrazione è stata accertata.

Oggetto opposizione
  • vizi formali ed estrinseci del verbale (mancanza di motivazione, mancanza di contestazione regolare, ecc.);
  • presupposti e accertamento della responsabilità del ricorrente (la violazione non è stata commessa, esistono cause di giustificazione, ecc.).
Poteri e limiti del Giudice di Pace
  • Non è consentito al Giudice di Pace decidere secondo equità, qualunque sia il valore pecuniario oggetto della sanzione;
  • se ritiene fondato l´accertamento e corretto il verbale, non può procedere a una riforma parziale del suo contenuto che preveda:
  1. disapplicazione delle sanzioni accessorie;
  2. esclusione della decurtazione dei punti dalla patente;
  3. diminuzione dell´entità delle sanzioni applicate, scendendo al di sotto del minimo edittale;
  4. nella valutazione del verbale, salvo atto inesistente, il giudice non può rilevare d´ufficio vizi che non sono stati eccepiti dal ricorrente nell'atto introduttivo dell'opposizione.

Imposta e tassa

Salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.

a cura del 

1 commento:

Zak Mistry ha detto...

Grazie, post molto interessante.Dovrei prendere in considerazione tutte queste raccomandazioni al
fine di evitare problemi con la legge. Solo pochi mesi fa ho comprato un'Audi A6, e ora sto appena cominciando a capire quali sono i pezzi di ricambio di cui ho bisogno, ho imparato che i ricambi auto sono prodotti per ogni singola marca dell'auto https://www.autoparti.it/. Posso acquistarli per la mia auto online dopo aver scelto, che tipo di garage dovrei acquistare, quali altri documenti oltre all'assicurazione dovrò sostituirmi presto ...
E in generale devo abituarmi al fatto che ho una patente di guida ...