Nuovi orizzonti
sullo scambio elettorale politico-mafioso.
Il nuovo art.
416-ter c.p.
Il 16 Aprile è stato approvato
definitivamente dalla Camera, la Riforma dell’art. 416-ter c.p. in materia di
scambio elettorale politico-mafioso, così oggi formulato «Art. 416-ter. La pena stabilita dal primo comma
dell’articolo 416-bis si
applica anche a chi ottiene, o si adopera per far ottenere la promessa di voti
prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della promessa o dell’erogazione di denaro o di
qualunque altra utilità, ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli
interessi o le esigenze dell’associazione mafiosa di cui all’articolo 416-bis o di suoi associati».