7 giugno 2022

Carta elettronica del docente: novità per i docenti precari

Cos'è la carta del docente?

La c.d. carta elettronica del docente è un bonus di € 500,00 annui di cui all’art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.9.2015, utilizzabile per l’acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di hardware software ecc.

Il legislatore nel redigere la disposizione di ci all’art. 1, comma 121, l. citata così come l’esecutivo, aveva limitato l’ambito di applicazione del beneficio esclusivamente ai docenti a tempo indeterminato di ruolo. Del pari, l’esecutivo, con il DPCM 23.09.2015, prima, e con il DPCM 28.11.2016, nel disciplinare le modalità di fruizione della carta elettronica del docente, hanno confermato il riconoscimento della stessa solo per il personale docente di ruolo a tempo indeterminato.

Considerazioni

Appariva ed appare evidentemente illogica e discriminatoria verso i docenti non di ruolo (assunti a tempo determinato) una tale distinzione oltre ad essere apparentemente in contrasto con la Costituzione da un lato e in evidente contrasto con la normativa eurounitaria.

Tuttavia, una tale illogicità e disparità di trattamento sono state rilevate anche dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria, rinvenendosi proprio nella norma istitutiva della carta elettronica del docente, mediante il ricorso a una interpretazione costituzionalmente orientata (in linea con  i precetti di cui agli artt. 3, 35 e 97 Costituzione) il riconoscimento della carta elettronica del docente anche in favore dei docenti non di ruolo, precari.

Novità giurisprudenziali

Il Consiglio di Stato di recente con sentenza n. 1842/2022 ha infatti affermato “la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un’altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l’erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell’insegnamento fornito agli studenti.

Anche il Giudice del Lavoro di Torino è intervenuto conformandosi all’orientamento espresso dal Consiglio di Stato.

Da ultimo è intervenuta la importantissima pronuncia della Corte di Giustizia (ordinanza del 18.05.2022) la quale ha affermato che il riconoscimento della carta del docente ai soli docenti di ruolo contrasta con il principio di non discriminazione di cui alla clausola n. 4, punto 1 dell’allegato alla Direttiva 1999/70/CE  e che pertanto, tale beneficio va riconosciuto anche ai docenti non di ruolo, precari i quali, come è evidente, svolgono le stesse mansioni ed hanno gli stessi obblighi di formazione dei docenti di ruolo.

Opportunità per i docenti precari

Alla luce degli orientamenti e delle pronunce di cui sopra, si apre la possibilità per tutti i docenti precari - anche con più contratti a tempo determinato/proroghe sino al 31 giugno o al 31 agosto, o che abbiano compiuto i 180 giorni di servizio – di richiedere il riconoscimento giudiziale della carta elettronica del docente nella misura del controvalore di € 500,00 annui, in relazione agli ultimi 5 anni (dall’a.s. 2017/2018), quindi nei limiti della prescrizione quinquennale.

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