17 marzo 2016

Rifiuto del Commercialista di restituire la documentazione contabile: reato di appropriazione indebita


La pronuncia in esame della Cassazione è di estrema importanza in quanto permette, in alcuni casi, di ravvisare in capo al professionista che non restituisca al proprio cliente la contabilità da questi richiesta una responsabilità non solo civile o disciplinare bensì anche penale. 
Nel caso di specie un commercialista aveva trattenuto presso il suo studio documenti contabili appartenenti ad un proprio cliente, nonostante l’invito rivoltogli da quest’ultimo di restituzione dei medesimi. 

A seguito di tale rifiuto manifestato dal commercialista erano seguite verifiche tributarie e sanzioni fiscali a carico del cliente. 

Il professionista, citato in giudizio, si era giustificato eccependo il mancato pagamento degli onorari da parte del cliente.

La Cassazione con la sentenza n. 18027 del 30 aprile del 2014 ha confermato la condanna inflitta al professionista dalla Corte di Appello statuendo che integra gli estremi del reato di appropriazione indebita ex art. 646 c.p. la condotta del professionista che, dietro sollecitazione del cliente, rimanga inerte o addirittura si rifiuti di restituire la documentazione ancora in suo possesso.

art. 646 c.p. - Appropriazione indebita
LIBRO SECONDO - Dei delitti in particolare→ Titolo XIII - Dei delitti contro il patrimonio (artt. 624-649) → Capo II - Dei delitti contro il patrimonio mediante frode
Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a milletrentadue euro.
Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.
Si procede d'ufficio, se ricorre la circostanza indicata nel capoverso precedente o taluna delle circostanze indicate nel numero 11 dell'articolo 61.
Non è infatti necessario che l’aggressione abbia specificatamente ad oggetto beni dotati di valenza economica, essendo sufficiente la loro apprezzabilità sotto vari profili e l’appartenenza degli stessi a qualcuno diverso dal professionista. 

Si configura tuttavia l’ipotesi di appropriazione indebita solo alla presenza del requisito oggettivo e dell’elemento soggettivo contraddistinto dal dolo specifico, entrambi riscontrati nel caso in esame.

Elemento oggettivoLa condotta criminosa si consuma nel momento in cui il professionista, dietro espresso invito del proprio cliente alla restituzione della documentazione ancora in suo possesso, si oppone senza alcun valido motivo comportandosi uti dominus rispetto alla res. 

Elemento soggettivoL’elemento psicologico sussiste invece qualora si dimostri che la mancata restituzione al cliente dei documenti contabili che lo interessavano sia volta a procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, che può consistere ad esempio nel non rendere evidenti le omissioni del professionista.

A nulla rileva inoltre il fatto che il cliente non abbia adempiuto al pagamento degli onorari spettanti al professionista, posto che quest’ultimo ha comunque l’obbligo di restituire i documenti ricevuti, tenuto conto altresì delle leggi professionali di settore. 

In conclusione è sempre opportuno che il professionista provveda in maniera solerte alla restituzione dei documenti ancora presso il suo studio nel caso in cui il cliente gliene faccia espressa richiesta, potendo altrimenti incorrere in responsabilità non solo disciplinare per mancato rispetto del proprio codice deontologico ma anche e soprattutto penale. 

In ambito penale in capo al professionista si ravviserebbe infatti l’ipotesi di appropriazione indebita ex art. 646 c.p. con applicazione altresì dell’aggravante dell’abuso di prestazione d’opera ai sensi dell’art. 61, n. 11 c.p.

Art. 61, n. 11 c.p. - Circostanze aggravanti comuniLIBRO PRIMO - Dei reati in generale →Titolo III - Del reato (artt. 39-84) → Capo II - Delle circostanze del reato
Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti:
  1.  l'avere agito per motivi abietti o futili;
  2. l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato;
  3. l'avere, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell'evento;
  4. l'avere adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone;
  5. l’avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;
  6. l'avere il colpevole commesso il reato durante il tempo in cui si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato;
  7. l'avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità;
  8. l'avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso;
  9. l'aver commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto;
  10. l'avere commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio, o rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio;
  11. l'avere commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione, o di ospitalità;
11-bis) l'avere il colpevole commesso il fatto mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale;
11-ter) l'aver commesso un delitto contro la persona ai danni di un soggetto minore all'interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o di formazione;
11-quater) l'avere il colpevole commesso un delitto non colposo durante il periodo in cui era ammesso ad una misura alternativa alla detenzione in carcere;
11-quinquies) l'avere, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la libertà personale nonché nel delitto di cui all'art. 572 del c.p., commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza.

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