25 febbraio 2016

Procura alle liti nel nuovo codice deontologico forense


La procura alle liti abilita il difensore a esercitare i poteri processuali relativi al mandato professionale ricevuto. 

Tra l'avvocato e l'assistito, che abbia firmato una procura alle liti, risulta sottostante un rapporto di mandato con rappresentanza processuale speciale.
I poteri e gli obblighi del mandatario, tuttavia, non si esauriscono col compimento dell'attività processuale, poiché è necessario tener conto anche delle regole di deontologia.

L'art. 23 del Codice deontologico forense regolamenta il conferimento dell'incarico professionale la cui violazione comporta per l'avvocato le seguenti sanzioni:
  • avvertimento per la violazione dei doveri di cui ai commi 1 e 2;
1. L’incarico è conferito dalla parte assistita; qualora sia conferito da un terzo, nell’interesse proprio o della parte assistita, l’incarico deve essere accettato solo con il consenso di quest’ultima e va svolto nel suo esclusivo interesse. 2. L’avvocato, prima di assumere l’incarico, deve accertare l’identità della persona che lo conferisce e della parte assistita.
  • censura per la violazione dei divieti di cui ai commi 3 e 4;
3. L’avvocato, dopo il conferimento del mandato, non deve intrattenere con il cliente e con la parte assistita rapporti economici, patrimoniali, commerciali o di qualsiasi altra natura, che in qualunque modo possano influire sul rapporto professionale, salvo quanto previsto dall’art. 25. 4. L’avvocato non deve consigliare azioni inutilmente gravose. 
  • sospensione dell'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni per la violazione dei dovei disciplinati ai commi 5 e 6.
5. L’avvocato è libero di accettare l’incarico, ma deve rifiutare di prestare la propria attività quando, dagli elementi conosciuti, desuma che essa sia finalizzata alla realizzazione di operazione illecita. 6. L’avvocato non deve suggerire comportamenti, atti o negozi nulli, illeciti o fraudolenti.


Art. 32 Rinunzia al mandato
L'avvocato deve darne alla parte assistita un congruo preavviso, nonché informarla di quanto è necessario fare per non pregiudicare la difesa.

1. L’avvocato ha la facoltà di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizi alla parte assistita. 2. In caso di rinuncia al mandato l’avvocato deve dare alla parte assistita un congruo preavviso e deve informarla di quanto necessario per non pregiudicarne la difesa. 3. In ipotesi di irreperibilità della parte assistita, l’avvocato deve comunicare alla stessa la rinuncia al mandato con lettera raccomandata all’indirizzo anagrafico o all’ultimo domicilio conosciuto o a mezzo p.e.c.; con l’adempimento di tale formalità, fermi restando gli obblighi di legge, l’avvocato è esonerato da ogni altra attività, indipendentemente dall’effettiva ricezione della rinuncia. 4. L’avvocato, dopo la rinuncia al mandato, nel rispetto degli obblighi di legge, non è responsabile per la mancata successiva assistenza, qualora non sia nominato in tempi ragionevoli altro difensore. 5. L’avvocato deve comunque informare la parte assistita delle comunicazioni e notificazioni che dovessero pervenirgli. 6. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura. 

Difetto della procura alle liti
Il mancato rilascio della procura alle liti determina l'inesistenza soltanto dello stesso atto, non anche della citazione, non costituendone requisito essenziale, dal momento che se pure è inserito nella formula dell'art. 163 comma 2 n.6 cpc, il difetto non viene ricompreso dal legislatore tra quelli elencati nell'art. 164 che ne determinano la sanzione della nullità.
L'atto di citazione privo della procura è idoneo a introdurre il processo con la sola conseguenza che la pronuncia del giudice risulterà nulla per carenza di un presupposto processuale necessario ai fini della valida costituzione in giudizio.
Questo, però, non esclude che la sentenza, anche se viziata può addivenire cosa giudicata in caso di mancata impugnazione.

Decesso della parte rappresentata
L'art. 300 cpc prevede in caso di morte della parte:
  • se avviene per la parte che si è costituita, se il procuratore lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti, il processo si interrompe.
Ci sono due regole da considerare
  • il procuratore ha la facoltà di continuare a rappresentare in giudizio la parte sebbene defunta;
  • viene cristallizzato il giudizio tra le parti originarie in ipotesi di morte di una di queste verificatesi a seguito della chiusura della discussione innanzi al collegio.
In caso di condanna alle spese:
  • se siamo di fronte ad un falsus procurator, la condanna sarà in capo allo stesso difensore;
  • se l'ipotesi è quella di morte della parte saranno gli eredi a dover rispondere delle spese.
Falsità della sottoscrizione
L'inesistenza giuridica dell'atto introduttivo ricorre in due ipotesi:
  • difetto di procura;
  • conferimento di procura mediante sottoscrizione falsa.
All'insistenza giuridica non risulta applicabile il principio della conversione dei motivi di nullità in motivi di gravame, pertanto il citato difetto può essere non solo eccepito, bensì anche rilevato d'ufficio in ogni stato e grado.
Di conseguenza la sentenza risulterà viziata non da nullità, da far valere attraverso l'appello, ma da inesistenza giuridica che potrà essere dedotta anche senza il rispetto del termine perentorio dell'appello.

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