10 dicembre 2015

Giudizio direttissimo e convalida


Insieme al giudizio immediato è tra i riti speciali che non necessitano dell'udienza preliminare, instaurato:
  • su iniziativa esclusiva del PM;
  • situazioni di evidenza qualificata della prova:
  • arresto in flagranza;
  • confessione.

Tre sono le ipotesi di giudizio direttissimo:

  • una facoltativa (comma 1 art. 449 c.p.p.)

Direttissimo facoltativo art. 449 comma 1

E' il caso dell'arresto in flagranza di reato dove il PM può instaurare il giudizio direttissimo presentando direttamente l'imputato, in stato di arresto, dinanzi al giudice del dibattimento, collegiale o monocratico, entro e non oltre 48 ore per la convalida dell'arresto e contestuale celebrazione del giudizio direttissimo.
Le ipotesi sono due:
  • se l'arresto è convalidato si procede al giudizio direttissimo ai sensi dell'art. 449 c.p.p. comma 3;

  • se l'arresto non è convalidato, il giudice del dibattimento restituisce gli atti al PM, a meno che le parti, imputato e PM, non prestino il consenso che rende possibile l'omissione dell'udienza preliminare ed il passaggio immediato al dibattimento.


  • due obbligatorie (comma 4 e 5 art. 449 c.p.p.)
Direttissimo Obbligatorio commi 4 e 5 art. 449 c.p.p.
Il Pm deve instaurare il giudizio direttissimo:
  • in caso di arresto già convalidato dal GIP;
il P.M. procedere secondo il rito direttissimo con presentazione dell'imputato in udienza non oltre 30 giorni dall'arresto (salvo  grave pregiudizio alle indagini,).
  • in caso di confessione nel corso dell'interrogatorio;
il P.M. procede nei confronti della persona che ha reso l'interrogatorio entro 30 giorni dall'iscrizione della notitia criminis nel registro delle notizie di reato.

Modalità di introduzione

  • stato di libertà, in tal caso deve essere citato a comparire in udienza che non sia successiva al trentesimo giorno dall'iscrizione della notizia di reato;
  • custodia cautelare, in questo caso viene condotto in vinculis direttamente in udienza.
Procedimento art. 451 c.p.p.
alcune particolarità rispetto al dibattimento ordinario:
  • Il PM, l'imputato e la parte civile possono far citare  anche oralmente o presentare direttamente in udienza la persona offesa o i testimoni;
  • l'imputazione viene contestata dal PM all'imputato direttamente in udienza (salvo citazione in caso di imputato libero);
  • facoltà dell'imputato di promuovere istanza di giudizio abbreviato o di patteggiamento (art. 451, 6 comma c.p.p.);
  • richiesta di termine non superiore a 10 giorni per preparare la difesa, la sua concessione comporta la sospensione del dibattimento;
N.B. la richiesta del termine a difesa è incompatibile con quella di rito alternativo, di conseguenza l'istanza di abbreviato o patteggiamento promossa dopo la concessione del termine a difesa deve essere dichiarata inammissibile e il dibattimento proseguito.

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