15 aprile 2013

Ricorso per Decreto Ingiuntivo

Decreto Ingiuntivo e Fattura


a cura del p.Avv. Michele Santoro

Successivamente alla conclusione di un contratto con un gestore diverso, la Telecom emette una fattura a conguaglio, dove ci si può riscoprire creditori nei confronti della citata Società per Azioni.
Succede, a volte, che a questa fattura non segui il pagamento nei giorni preventivati, neanche a seguito di ripetuti solleciti.
Pertanto, per veder soddisfatto il proprio credito sarà necessario procedere mediante decreto ingiuntivo ai sensi degli artt. 633 e ss. c.p.c.



  1. Competenza: ai sensi dell'art. 637 c.p.c "...è competente il giudice di pace o, in composizione monocratica, il tribunale che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria";

  1. Contributo Unificato: per il procedimento monitorio il c.u. è al 50% rispetto al processo civile ordinario;

  1. Marca da bollo: Per tutte le cause civili di valore superiore ad € 1.100 è dovuta a titolo di anticipazione forfettaria una marca da € 8,00 oggi 27,00 € (salvo esenzioni);

  • Iscrizione a ruolo: oltre all'originale del ricorso, alle copie ed alla nota di iscrizione a ruolo, si inseriscono nel fascicolo i documenti che si allegano (la fattura e la messa in mora) e si deposita in cancelleria;

  • Ingiunzione: entro 30 giorni dal deposito, se esistono le condizioni ex art. 633 c.p.c., il giudice con decreto motivato ingiunge all'altra parte di pagare la somma nel termine di 40 giorni, con l'espresso avvertimento che nello stesso termine può essere fatta opposizione (ai sensi dell'art. 645 c.p.c.) e che in mancanza si procederà a esecuzione forzata;


N.B. In linea generale si precisa che se dovesse essere concessa la provvisoria esecuzione a seguito di richiesta nel D.I. nei casi ex art. 642 c.p.c., potrà notificarsi unicamente al Decreto, anche il precetto  (atto prodromico alla fase esecutiva) velocizzando, almeno teoricamente, la soddisfazione del credito.

  • Notifica: ci si reca in cancelleria chiedendo le copie conformi all'originale (copia del ricorso + D.I.) alle quali predisporre la relata di notifica. Con queste, così predisposte, ci si reca all'UNEP per procedere con la notifica.

  • Formula esecutiva: trascorsi 40 giorni dall'avvenuta notifica (la cartolina verde indicherà il giorno esatto) senza che il debitore abbia proposto opposizione [mediante atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo (in questo caso si predisporrebbe comparsa di costituzione e risposta)] ci si reca in cancelleria per chiedere l'apposizione della formula esecutiva in calce al decreto ingiuntivo;

N.B. Quando il valore di una causa pendente avanti il Giudice di Pace non eccede la somma di lire due milioni, oggi € 1032,90, i relativi atti e provvedimenti non sono soggetti a registrazione in termine fisso poiché sono esenti dall'imposta di registro. Lo ha precisato l'Agenzia dell'Entrate, con la risoluzione 31 marzo 2003 n.77/E.

  • Redazione precetto: provvedere alla redazione del precetto da notificarsi al debitore. Dopo 10 giorni dall'avvenuta notifica, si potrà richiedere il pignoramento (mobiliare, immobiliare o presso terzi) entro 90 giorni.

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