26 aprile 2013

24 aprile 2013

Decreto Ingiuntivo su Cambiale

cambiale
La cambiale è un titolo di credito la cui funzione tipica, anche se non esclusiva, è quella di differire il pagamento di una somma di denaro.

La cambiale è regolata dal r.d. 14-12-1933, n°1669, con il quale è stata data attuazione in Italia alla Convenzione di Ginevra del 1930 per unificazione internazionale del diritto cambiario. 

Il termine cambiale disegna due fattispecie distinte che sono la cambiale tratta ed il vaglia cambiario.

  • Cambiale tratta: ordine di pagamento; una persona (traente) ordina ad un’altra persona (trattario) di  pagare una somma di denaro al portatore del titolo.

  • Vaglia cambiario: promessa di pagamento l’emittente, promette il pagamento; il prenditore è il beneficiario del pagamento.

Sono requisiti formali essenziali della cambiale:
  1. Denominazione di cambiale espressa nella lingua in cui il titolo è redatto: cambiale tratta, vaglia/pagherò
  2. Ordine incondizionato o promessa incondizionata una somma determinata.
  3. Il nome di chi è designato a pagare.
  4. Il nome del primo prenditore.
  5. La data d’emissione.
  6. Sottoscrizione traente o emittente. A differenza di tutti gli altri requisiti la sottoscrizione deve essere autografa.. cioè apposta manualmente dal traente o dall’emittente.
Sono requisiti formali naturali della cambiale:
  1. Indicazione della scadenza del titolo: per esigenza di certezza del portatore, può essere: A vista, A certo tempo vista, A certo tempo data,a giorno fisso.L’omissione indica che la cambiale è esigibile a vista.
  2. Indicazione del luogo d’emissione
  3. Indicazione del luogo di pagamento.
La mancanza di uno di tali requisiti essenziali presuppone l’invalidità del titolo come cambiale.La cambiale che circola sprovvista di uno o più requisiti essenziali si chiama cambiale in bianco. E perché si possa parlare di titolo di credito cambiario, sia pure in bianco, basta la sola sottoscrizione autografa. Tutto il resto può essere aggiunto dopo ad opera del prenditore del titolo. Il protesto della cambiale 

Come agire per ottenere il pagamento cambiario: 

- azione cambiaria diretta e azione di regresso

- procedimento per ingiunzione

- procedimento di cognizione

- l'azione di arricchimento
 

Le azioni cambiarie: In caso di rifiuto del pagamento e nella cambiale tratta anche in caso di rifiuto di accettazione, il portatore del titolo può agire contro tutti gli obbligati cambiari, individualmente o congiuntamente, per ottenere il pagamento.

Azione diretta: L’azione diretta non è soggetta a particolari formalità ed in particolare non è subordinata alla levata del protesto. Inoltre, non è soggetta ad alcun termine di decadenza.

Azione di regresso: Più complessa è la disciplina dell’azione cambiaria di regresso. Condizioni sostanziali. 
L’azione contro gli obbligati di regresso può essere innanzi tutto esercitata alla scadenza, se il pagamento non ha avuto luogo. Può essere inoltre esercitata anche prima della scadenza: 

  1. Se l’accettazione è stata rifiutata in tutto o in parte; 
  2. In caso di fallimento del trattario, abbia o non abbia accettato, o dell’emittente nel pagherò cambiario, di cessazione dei pagamenti da parte degli stessi; di esecuzione infruttuosa sui loro beni, 
  3. In caso di fallimento del traente di una cambiale non accettabile. 
Negli altri casi l’esercizio dell’azione di regresso è subordinata alla preventiva constatazione del rifiuto di accettazione o di pagamento con atto autentico denominato protesto. L’azione di regresso del portatore del titolo è soggetta al termine breve di prescrizione di un anno, che decorre dalla data del protesto levato in tempo utile o dalla scadenza, se vi è la clausola senza spese (art. 94, 2° comma l. camb.) 

Il Protesto Il protesto è l’atto autentico necessario che constata la mancata accettazione o il mancato pagamento della cambiale da parte del designato a pagare in via principale o trattario o emittente). Il protesto deve essere elevato dietro presentazione del titolo contro i soggetti designati nella cambiale per l’accettazione o il pagamento. Sono abilitati alla levata del protesto i notai, gli ufficiali giudiziari e i loro aiutanti o, in mancanza, anche i segretari comunali. 
La cambiale protestata costituisce titolo esecutivo per l’ammontare non pagato.
Se il mancato pagamento è parziale, l’azione esecutiva potrà essere esercitata per quella parte della somma portata dalla cambiale e non pagata. 
Il portatore del titolo potrà comunque richiedere:
- l’ammontare non pagato della cambiale;
- gli interessi al tasso legale dal giorno della presentazione;
- le spese per il protesto (o equivalenti) o altre spese. Il protesto può essere annotato sulla cambiale o può essere fatto con atto separato, ma in tal caso se ne deve fare menzione sulla cambiale.Il protesto ha valore di atto pubblico. I protesti per mancato pagamento ( ma non quelli per mancata accettazione9 sono soggetti a pubblicità legale. Il processo cambiario 
 La cambiale originariamente in regola col bollo vale come titolo esecutivo (artt. 63 e 104 l. camb.). Il possessore della stessa può perciò iniziare la procedura esecutiva sui beni del debitore senza doversi preventivamente munire di un provvedimento giudiziale di condanna. L’esecuzione deve essere preceduta dalla notificazione del precetto. Il precetto è un atto redatto dalla parte col quale viene intimato al proprio debitore (a cui l’atto viene notificato) di eseguire entro un termine perentorio (non inferiore ai 10 giorni) la prestazione dovutagli in base al titolo esecutivo Soltanto dopo che sia decorso il termine indicato nell’atto di precetto è possibile iniziare l’esecuzione forzata sui beni del debitore.
  - procedimento di cognizione Il portatore della cambiale può avvalersi in alternativa dell’ordinario procedimento di cognizione diretto ad ottenere sentenza di condanna. Ed è questa la sola via praticabile se la cambiale non era originariamente in regola con il bollo, purché sia stata successivamente regolarizzata. - procedimento per ingiunzione Alle stesse condizioni, il portatore può infine far ricorso al procedimento monitorio per ottenere un decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, che gli consente di iscrivere ipoteca giudiziale sui beni del debitore. In caso di opposizione al decreto ingiuntivo si instaura un ordinario procedimento di cognizione. - l'azione di arricchimento Può infine verificarsi che il portatore della cambiale abbia perduto, per decadenza o prescrizione, tutte le azioni cambiarie e non abbia alcuna azione causale da esercitare. In tal caso l’art. 67 l. camb. Gli consente di agire contro il traente, l’accettante o il girante “per la somma di cui si siano arricchiti ingiustamente a suo danno”.
  Prescrizione
  • L’azione del portatore contro gli obblighi in via diretta si prescrive in 3 anni dalla scadenza e, nel caso di cambiale a vista, dall’avvenuta presentazione infruttuosa.
  • L’azione di regresso dell’ultimo portatore si prescrive in 1 anno dalla data del protesto o della scadenza se vi è clausola senza spese.
  • L’azione di ulteriore regresso si prescrive in 6 mesi dal giorno in cui l’obbligato di regresso ha pagato la cambiale o è stata promossa azione nei suoi confronti.

Compilazione di una cambiale

compilazione cambiale
  • Data e luogo di emissione.
  • Importo della somma da pagare espressa in cifre. In caso di discordanza vale l'importo scritto in lettere.
  • La data di scadenza.
  • Ordine di pagamento (pagherò se è un vaglia cambiario, pagherete se è una tratta).
  • Il Beneficiario della somma dovuta. Può essere una persona fisica o una persona giuridica, ad esempio una società commerciale S.p.a o S.r.l.
  • Importo della somma da pagare espressa in lettere.
  • Il luogo dove si deve effettuare il pagamento, può essere il domicilio del debitore o la banca.
  • Dati del debitore.
  • La sottoscrizione di colui che emette il titolo, ossia la firma apposta dall’emittente nel pagherò e dal traente nella tratta.
  • Se necessario viene inserito l'avallo, ovvero una garanzia di pagamento che viene scritta sulla cambiale da parte di un soggetto detto avallante, se presente questo soggetto dovrà pagare il debito in caso di insolvenza. Si usa inserire la dicitura "Per avallo" seguita da Firma e C.F. dell'avallante.

La pratica nel Decreto Ingiuntivo per assegno bancario

assegno



L’assegno bancario è un titolo di credito mediante il quale un soggetto (traente), che possiede fondi disponibili presso una banca (trattario), ordina alla banca stessa di pagare una certa somma a vista ad un beneficiario o anche al portatore del titolo, se si tratta di un assegno trasferito.
Dopo aver fornito alcuni spunti, sulla materia degli assegni, anche mediante schemi e link esterni, affrontiamo in concreto il

decreto ingiuntivo su assegno bancario.

Questa azione ha natura extracambiaria e presuppone la perdita dell'azione cambiaria contro tutti gli obbligati e la mancata azione causale (il caso ad esempio della prescrizione sopravvenuta del diritto sottostante) contro qualsiasi obbligato.

N.B. L'azione cambiaria (di regresso) contro i giranti e gli altri obbligati può essere esercitata solo se sono verificate le condizioni di cui all’articolo 45 della legge assegni. L’assegno deve essere presentato in tempo utile (art.32 L. Assegni) 

L’art. 32 del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736 prevede l’assegno bancario deve essere presentato al pagamento nel termine:
  • di 8 giorni se è pagabile nello stesso comune in cui fu emesso; 
  • di 15 giorni se pagabile in altro comune del Regno; 
  • di 30 giorni se è pagabile nei territori comunque soggetti alla sovranità italiana compresi nel bacino del Mediterraneo; 
  • di 60 giorni se è pagabile negli altri territori soggetti alla sovranità italiana; 
  • in un paese diverso da quello nel quale è pagabile deve essere presentato entro il termine di 20 giorni o di 60 giorni, a seconda che il luogo di emissione e quello di pagamento siano nello stesso o in diversi continenti; 
  •  se emessi in un paese d’Europa e pagabili in un paese litoraneo del Mediterraneo o viceversa sono considerati come assegni bancari emessi e pagabili nello stesso continente. 
I termini suddetti decorrono dal giorno indicato nell’assegno bancario come data d’emissione.
 e il rifiuto del pagamento sia constatato: 
  • con atto autentico (protesto) [46, 48, 60, s., 78], oppure:
  • con dichiarazione del trattario scritta sull’assegno bancario con l’indicazione del luogo e del giorno della presentazione (solo quando sull’assegno è apposta la clausola “senza spese e senza protesto” n.d.r.) oppure:
  • con dichiarazione di una stanza di compensazione datata e attestante che l’assegno bancario le è stato trasmesso in tempo utile e non è stato pagato (constatazione o dichiarazione equivalente n.d.r.).
Il portatore mantiene i suoi diritti contro il traente, sebbene l’assegno bancario non sia stato presentato tempestivamente o non sia stato fatto il protesto o la constatazione equivalente.
Trova fondamento dal fatto che il traente o il girante, che non può più essere costretto con l’azione cambiaria a pagare l’importo indicato nel titolo, si arricchirebbero ingiustamente a danno del possessore il quale non abbia avuto la possibilità di esercitare l’azione causale, per l’inesistenza del rapporto sottostante. 
In tema di legittimazione quella attiva spetta a qualsiasi possessore dell’assegno, mentre quella passiva interessa il traente ed i giranti con l’esclusione però dei loro avallanti.
Il giudizio che si instaura sarà un normale giudizio di cognizione.
È necessario, inoltre, porre l’attenzione sui termini di prescrizione che per le azioni cartolari sono disciplinati dall’art. 75 l.a.,
  • Il regresso del portatore contro i giranti, il traente e gli altri obbligati si prescrive in sei mesi dallo spirare del termine di presentazione. Le azioni di regresso tra i diversi obbligati al pagamento dell’assegno bancario gli uni contro gli altri si prescrivono in sei mesi a decorrere dal giorno in cui l’obbligato ha pagato l’assegno bancario o dal giorno in cui l’azione di regresso è stata promossa contro di lui. L’azione di arricchimento si prescrive nel termine di un anno dal giorno della perdita dell’azione nascente dal titolo.
mentre le azioni causali hanno termini più lunghi, che variano a seconda del genere di diritto sottostante (es. la prescrizione ordinaria dei diritti è di 10 anni,
  • art. 2946 c.c. Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni.
quella per il risarcimento danni di 5 anni, 

  • art.2947 c.c. Prescrizione del diritto al risarcimento del danno.
    Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato. Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni. In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.
Concludendo ricordiamo che il possessore dell’assegno bancario non pagato può percorrere la strada classica del decreto ingiuntivo con provvisoria esecuzione, su assegno, ove quest’ultimo costituisce titolo esecutivo.


15 aprile 2013

Ricorso per Decreto Ingiuntivo

Decreto Ingiuntivo e Fattura


a cura del p.Avv. Michele Santoro

Successivamente alla conclusione di un contratto con un gestore diverso, la Telecom emette una fattura a conguaglio, dove ci si può riscoprire creditori nei confronti della citata Società per Azioni.