10 luglio 2019

Opposizione agli atti esecutivi art. 617 cpc - ordinanza di assegnazione - pignoramento presso terzi

Con l'opposizione agli atti esecutivi non si contesta il diritto a procedere all'azione (per il quale è necessario agire con l'opposizione all'esecuzione), ma i vizi formali degli atti e dei provvedimenti adottati durante il procedimento esecutivo, compresi quelli preliminari (titolo esecutivo) o prodromici (precetto) e relative notifiche. 
Tale procedura introduce una parentesi di cognizione nel processo esecutivo.

Modello di opposizione agli atti esecutivi - (ordinanza di assegnazione)


TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA 
GIUDICE DELL’ESECUZIONE
RICORSO EX ART. 617 C.P.C.

24 giugno 2019

Opposizione all'esecuzione di cartella esattoriale prescritta - estratto di ruolo Agenzia Entrate Riscossione

Capita molto spesso che il contribuente scopra, magari a seguito di una richiesta di finanziamento presso il proprio istituto di credito, o anche solo a seguito di un estratto di ruolo, dell’esistenza di pendenze con Equitalia, legate a cartelle esattoriali particolarmente datate che, tuttavia, possono pregiudicare l'accesso al mutuo, come nell'esempio descritto.


Cosa fare?

- devi richiedere l’estratto di ruolo delle cartelle a proprio nome presso l’agenzia Entrate Riscossione Spa;

Le più frequenti sono quelle inerenti a violazione del Codice della Strada L. 689/1981 che dall'estratto di ruolo risultano notificate oltre i 5 anni e pertanto prescritte.
Sarà possibile, di conseguenza, impugnare l'estratto di ruolo richiesto presso gli sportelli dell'Agenzia Entrate Riscossione.


Avv. Raffaele Marciano






Avv. Raffaele Marciano

Avvocato
Presso studio Marciano (SA)
Laureato presso l’Università degli Studi di Salerno 2011
Iscritto presso l'albo degli avvocati di Salerno

- opposizione all'esecuzione di cartella esattoriale prescritta

4 maggio 2019

Notifica presso la sede effettiva e non quella legale, è valida?

La notifica eseguita presso la sede effettiva, e non legale, è valida quando risulta accertata l'esistenza dell'effettività della sede con onere della prova in capo al notificante.

la Cassazione Civ., Sez. Lav., 18 aprile 2019, n. 10854, sul punto chiarisce <<è vero, in base a quanto già statuito da questa Corte (Cass. n. 3516 del 2012; Ord. n. 1248 del 2017; n. 21699 del 2017) che la disposizione dell'art. 46 c.c. (secondo cui, qualora la sede legale della persona giuridica sia diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest'ultima) vale anche in tema di notificazione ai sensi dell'art. 145 c.p.c., con conseguente validità della notifica eseguita presso la sede effettiva invece che presso quella legale; tale principio, tuttavia, presuppone che sia accertata l'esistenza di detta sede effettiva, in caso di contestazione gravando sul notificante il relativo onere probatorio; la Corte di merito ha ritenuto valida la notifica del ricorso introduttivo di primo grado eseguita presso la struttura turistica (...), senza verificare che quest'ultima costituisse sede effettiva della società, risultando altrimenti violato il principio di regolarità del contraddittorio, di cui all'art. 101 c.p.c.;>>

27 aprile 2019

Squilli e telefonate mute integrano un reato? La Cassazione fa il punto

Telefonate mute, squilli anonimi e ripetuti possono configurare il reato di molestie ai sensi dell'art. 660 c.p.

Art. 660. (Molestia o disturbo alle persone) 

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire cinquemila.