28 settembre 2016

Modello relata di notifica

Come provvedere alla notifica di un atto?

Come redigere una relata di notifica?

Alcune brevi indicazioni e Modello

  1. Verificare la competenza dell'ufficiale giudiziario (vi consigliamo questa lettura);
  2. Sono necessarie tante copie conformi quanti sono i destinatari dell'atto +1 (es. se i destinatari sono 2 avremo: 1 originale più 2 copie;
  3. Redazione della relata:

a) Dietro l'originale (esempio 2 destinatari)


RELAZIONE DI NOTIFICA – Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all’Ufficio N.E.P. del Tribunale (o Corte D'Appello) di __________________, ho notificato copia conforme dell’antescritto atto, per darne piena e legale conoscenza a :

1. Tizio, residente in _____________(__) alla via _____________ cap __________ 





2. Caio, residente in ______________(__) alla via _______________ cap_________



b)  dietro le copie conformi:

1. RELAZIONE DI NOTIFICA – Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all’Ufficio N.E.P. del Tribunale (o Corte D'Appello) di __________________, ho notificato copia conforme dell’antescritto atto, per darne piena e legale conoscenza a :

1. Tizio, residente in _____________(__) alla via _____________ cap __________



2.RELAZIONE DI NOTIFICA – Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all’Ufficio N.E.P. del Tribunale (o Corte D'Appello) di __________________, ho notificato copia conforme dell’antescritto atto, per darne piena e legale conoscenza a :

1. Caio, residente in ______________(__) alla via _______________ cap_________





L'ufficiale Giudiziario restituirà l'originale con annotazione delle notifiche avvenute. A tal proposito si tengano in debito conto gli articoli:

Art. 139. (Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio). Se non avviene nel modo previsto nell'articolo precedente, la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio. Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, allo ufficio o all'azienda, purche' non minore di quattordici anni o non palesemente incapace. In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia e' consegnata al portiere dello stabile dove e' l'abitazione, l'ufficio o l'azienda, e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla. Il portiere o il vicino deve sottoscrivere ((una ricevuta)), e l'ufficiale giudiziario da' notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata. Se il destinatario vive abitualmente a bordo di una nave mercantile, l'atto puo' essere consegnato al capitano o a chi ne fa le veci. Quando non e' noto il comune di residenza, la notificazione si fa nel comune di dimora, e, se anche questa e' ignota, nel comune di domicilio, osservate in quanto o' possibile le disposizioni precedenti.

Art. 140. (Irreperibilita' o rifiuto di ricevere la copia). Se non e' possibile eseguire la consegna per irreperibilita' o per incapacita' o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene da' notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 143. (Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti). Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi e' il procuratore previsto nell'articolo 77, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza o, se questa e' ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario. Se non sono noti ne' il luogo dell'ultima residenza ne' quello di nascita, l'ufficiale giudiziario consegna una copia dell'atto al pubblico ministero. Nei casi previsti nel presente articolo e nei primi due commi dell'articolo precedente, la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalita' prescritte.


MODELLI

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