2 marzo 2014

Praticante Avvocato tra forme di collaborazione e esercizio della libera professione

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a cura del Commercialista e Revisore Dei Conti
Fiorella Luigi
del p.Commercialista
D'Amato Vincenzo
L’art. 41 della Legge professionale forense recita:
<<Il tirocinio professionale consiste nell’addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante avvocato finalizzato a fargli conseguire le capacità necessarie per l’esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale nonché a fargli apprendere e rispettare i principi etici e le regole deontologiche>.
La legge di riforma della professione forense anche se ha ridotto il tirocinio professionale da 24 a 18 mesi, non ha di fatto sfruttato una ghiotta occasione per riqualificare il ruolo dei praticanti. (novità esame di stato)

  • Primo semestre tra rimborso analitico e nota spese


La vita del giovane praticante è dura e tuttora non esistono meccanismi incentivanti standardizzati. La riforma non prevede la configurazione del tirocinio come lavoro subordinato ma il dominus deve riconoscere al praticante per i primi sei mesi un rimborso spese che vada a coprire tutti i costi sostenuti per conto dello studio.
Tuttavia, c’è da fare attenzione perché il rimborso spese non dovrebbe essere di tipo forfettario (altrimenti andrebbe a concorrere alla formazione del reddito) ma analitico (in tal modo si evita di inserire quelle somme nella dichiarazione dei redditi) rientrando nel regime del comma 5 del D.P.R. N 917 del 1986 e quindi come unico onere.
Il praticante, perciò, nei primi sei mesi di pratica deve predisporre una “nota spese” allegando i vari documenti giustificativi.
Nulla vieta allo studio e/o al dominus di realizzare per il praticante anche nel primo semestre le forme di collaborazione che per semplificare abbiamo inserito nella seconda parte del tirocinio.

  • Secondo semestre tra sussidio e rimborso spese (redditi assimilati da lavoro dipendente)


Secondo l’attuale disciplina, al termine del primo semestre il praticante oltre a poter esercitare l’attività professionale sostituendo il dominus (sempre sotto il controllo e la responsabilità dello stesso ed entro limiti imposti dalla legge), potrebbe ricevere tramite un apposito contratto un’indennità o un compenso commisurato:
- all’attività svolta per conto dello studio e per l’effettivo apporto professionale. (con un contratto atipico assimilato alla borsa di studio e assimilato ai redditi da lavoro dipendente).
Di norma la pratica forense viene considerata dal dominus come semplice periodo di training e l’eventuale rimborso spese o sussidio erogato al tirocinante va ricondotto ai redditi assimilati da lavoro dipendente come le borse di studio ex articolo 50, comma 1, lettera c).
Questi redditi vengono assoggettati all’art. 24 DPR n. 600/73, che prevede che i sostituti d’imposta, che corrispondano redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, operino all’atto del pagamento degli stessi, con obbligo di rivalsa, una ritenuta d’acconto dell’IRPEF dovuta dai percipienti, commisurata alla parte imponibile di questi redditi. In pratica il dominus trattiene all’atto del pagamento mensile la quota IRPEF ed è tenuto annualmente all’elaborazione dello schema di certificazione unica del modello CUD. Il praticante, all’atto della dichiarazione dei redditi, va a compensare la quote dovuta al fisco in base allo scaglione di reddito con le detrazioni di lavoro dipendente e dei carichi di famiglia. Secondo tale configurazione nulla è dovuto all’INAIL e c’è la possibilità in futuro di riscattare il periodo di tirocinio.
Giunti a questo punto è il caso di analizzare brevemente gli

altri strumenti attualmente utilizzati per inquadrare questo rapporto di lavoro:

  1. Apprendistato
  2. Collaborazione a progetto
  3. Partita Iva
  4. Collaborazione Occasionale 

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