12 maggio 2013

Per la sostituzione in udienza occorre la delega scritta solo per il praticante abilitato.

delega
piccola notizia segnalataci 


Riforma forense, prime applicazioni:


per la sostituzione in udienza basta la delega verbale
La delega scritta occorre solo per il praticante abilitato

Prime applicazioni della riforma forense entrata in vigore lo scorso mese di febbraio 2013. 
Con le nuove disposizioni l’avvocato può sostituire un collega in udienza anche senza delega scritta.
L’art. 14 della legge 274/12, al secondo comma statuisce: «Gli avvocati possono farsi sostituire da altro avvocato, con incarico anche verbale, o da un praticante abilitato, con delega scritta». Significa che la delega scritta serve solo per i praticanti e la disposizione vale anche per le cause in corso. In questo caso il sostituto di udienza può annunciare al giudice di essere stato delegato a voce.
Una prima applicazione della nuova norma nell’ordinanza pubblicata il 18 aprile 2013 dal Tribunale di Milano (IX sezione civile, giudice Dott. Giuseppe Buffone), la notizia è consultabile nella sezione “giurisprudenza” di www.anfpescara.it

Fonte: “Associazione Nazionale Forense Sede di Pescara”

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