24 aprile 2013

La pratica nel Decreto Ingiuntivo per assegno bancario

assegno



L’assegno bancario è un titolo di credito mediante il quale un soggetto (traente), che possiede fondi disponibili presso una banca (trattario), ordina alla banca stessa di pagare una certa somma a vista ad un beneficiario o anche al portatore del titolo, se si tratta di un assegno trasferito.
Dopo aver fornito alcuni spunti, sulla materia degli assegni, anche mediante schemi e link esterni, affrontiamo in concreto il

decreto ingiuntivo su assegno bancario.

Questa azione ha natura extracambiaria e presuppone la perdita dell'azione cambiaria contro tutti gli obbligati e la mancata azione causale (il caso ad esempio della prescrizione sopravvenuta del diritto sottostante) contro qualsiasi obbligato.

N.B. L'azione cambiaria (di regresso) contro i giranti e gli altri obbligati può essere esercitata solo se sono verificate le condizioni di cui all’articolo 45 della legge assegni. L’assegno deve essere presentato in tempo utile (art.32 L. Assegni) 

L’art. 32 del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736 prevede l’assegno bancario deve essere presentato al pagamento nel termine:
  • di 8 giorni se è pagabile nello stesso comune in cui fu emesso; 
  • di 15 giorni se pagabile in altro comune del Regno; 
  • di 30 giorni se è pagabile nei territori comunque soggetti alla sovranità italiana compresi nel bacino del Mediterraneo; 
  • di 60 giorni se è pagabile negli altri territori soggetti alla sovranità italiana; 
  • in un paese diverso da quello nel quale è pagabile deve essere presentato entro il termine di 20 giorni o di 60 giorni, a seconda che il luogo di emissione e quello di pagamento siano nello stesso o in diversi continenti; 
  •  se emessi in un paese d’Europa e pagabili in un paese litoraneo del Mediterraneo o viceversa sono considerati come assegni bancari emessi e pagabili nello stesso continente. 
I termini suddetti decorrono dal giorno indicato nell’assegno bancario come data d’emissione.
 e il rifiuto del pagamento sia constatato: 
  • con atto autentico (protesto) [46, 48, 60, s., 78], oppure:
  • con dichiarazione del trattario scritta sull’assegno bancario con l’indicazione del luogo e del giorno della presentazione (solo quando sull’assegno è apposta la clausola “senza spese e senza protesto” n.d.r.) oppure:
  • con dichiarazione di una stanza di compensazione datata e attestante che l’assegno bancario le è stato trasmesso in tempo utile e non è stato pagato (constatazione o dichiarazione equivalente n.d.r.).
Il portatore mantiene i suoi diritti contro il traente, sebbene l’assegno bancario non sia stato presentato tempestivamente o non sia stato fatto il protesto o la constatazione equivalente.
Trova fondamento dal fatto che il traente o il girante, che non può più essere costretto con l’azione cambiaria a pagare l’importo indicato nel titolo, si arricchirebbero ingiustamente a danno del possessore il quale non abbia avuto la possibilità di esercitare l’azione causale, per l’inesistenza del rapporto sottostante. 
In tema di legittimazione quella attiva spetta a qualsiasi possessore dell’assegno, mentre quella passiva interessa il traente ed i giranti con l’esclusione però dei loro avallanti.
Il giudizio che si instaura sarà un normale giudizio di cognizione.
È necessario, inoltre, porre l’attenzione sui termini di prescrizione che per le azioni cartolari sono disciplinati dall’art. 75 l.a.,
  • Il regresso del portatore contro i giranti, il traente e gli altri obbligati si prescrive in sei mesi dallo spirare del termine di presentazione. Le azioni di regresso tra i diversi obbligati al pagamento dell’assegno bancario gli uni contro gli altri si prescrivono in sei mesi a decorrere dal giorno in cui l’obbligato ha pagato l’assegno bancario o dal giorno in cui l’azione di regresso è stata promossa contro di lui. L’azione di arricchimento si prescrive nel termine di un anno dal giorno della perdita dell’azione nascente dal titolo.
mentre le azioni causali hanno termini più lunghi, che variano a seconda del genere di diritto sottostante (es. la prescrizione ordinaria dei diritti è di 10 anni,
  • art. 2946 c.c. Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni.
quella per il risarcimento danni di 5 anni, 

  • art.2947 c.c. Prescrizione del diritto al risarcimento del danno.
    Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato. Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni. In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.
Concludendo ricordiamo che il possessore dell’assegno bancario non pagato può percorrere la strada classica del decreto ingiuntivo con provvisoria esecuzione, su assegno, ove quest’ultimo costituisce titolo esecutivo.


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